Esiste la legge. Esiste il legittimo sospetto. Esiste il conflitto d'interesse, ma questa volta è un margine della situazione, anche se nella marginalità, si richiamano regole di etica e morale.
Esiste un partito che controlla, vigila e denuncia.
Esiste il Fli di Berardo Rabuffo, capogruppo in consiglio regionale, di Antonio Lattanzi coordinatore provinciale, di Maria Cristina Marroni, vice coordinatore provinciale, di Paolo Prosperi, delegato all'ambiente per la provincia di Teramo, di Andrea Fantauzzi, segretario per il comune di Teramo. Esiste un Decreto legislativo, il 152/2006 art. 184, lettera b, che recita...i rifiuti da demolizione ed i materiali prodotti da attività di scavo, secondo la norma richiamata possono essere A) Essere conferiti in discarica, (ma non è il caso di Teramo).
B) Essere conferiti in impianto di smaltimento/recupero autorizzati, dopo le analisi chimico-fisiche per poter attribuire il codice di tracciabilità CER (dalle foto si comprende che anche questo non è il caso di Teramo).
C)Essere riutilizzato all'interno del cantiere e quindi riutilizzati come sedime per le strade. C'è bisogno di un trattamento adeguato mediante un impianto autorizzato e procedure amministrative autorizzate.
Secondo voi, il cantiere di Via Arno ha simili permessi di legge?
La Procura di Teramo cosa ne pensa?
L'Arta cosa ne pensa del rifiuto speciale come il cemento?
Se dovesse essere sequestrato il cantiere di via Arno per le presunte violazioni in ambito ambientale, chi si dimetterà? Chi rimborserà i cittadini di Teramo per i danni materiali, per i disagi, per l'immagine? Una volta si cantava una rotonda sul mare...a Teramo, da oggi, una rotonda a...mara.
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Era in regia.
Rimango sconvolto da tanta ignoranza e superbia. Ovviamente mi riferisco all'esperto ( ma siamo sicuri?) del FLI. La cosa veramente grave è che non conosce affatto il Testo unico sull'ambiente e cosa recita l'art. 186 (terre e rocce da scavo). Non mi dilungo ma basta che nei permessi urbanistici venga dichiarato l'effettivo e certo recupero di quel materiale e cessa di essere rifiuto e può essere riutillizzato ovunque e non solo nel cantiere. I casi elencati dall'esperto!!!! sono riconducibili (e non proprio esatte) a vecchie norme ante Testo unico ovvero a più di 6 anni fa.... Perciò certa gente prima di parlare farebbe bene a studiare le norme attuali e poi al limite verificare le autorizzazioni edilizie e verificare il rispetto dell'art. 186 del D. Lgs 152/06. Se il FlI vuole un esperto basta un fischio......