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Trasparenza: Ecco i multati della Consob. Nomi e sanzioni di Banca Popolare di Bari. Iacobini e....

di Giancarlo Falconi
16 minuti

Pubblichiamo senza commenti.


 

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima Società per violazioni dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») ed, in particolare l'art. 94, comma 2, il quale dispone che: «Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti»;

RILEVATO che, dal 24 novembre 2014 al 24 dicembre 2014, Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (di seguito anche «BPB» o «Banca») ha effettuato un'offerta in opzione ai propri azionisti di massime n. 33.567.816 azioni ordinarie BPB di nuova emissione (per un controvalore massimo di 300.431.953 Euro), nonché una contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto avente ad oggetto le azioni ordinarie eventualmente non sottoscritte nell'ambito dell'offerta in opzione (di seguito «Aumento di capitale 2014»);

RILEVATO che, in data 21 novembre 2014, BPB ha depositato presso la Consob e pubblicato il prospetto relativo all'Aumento di capitale 2014 (il «Prospetto 2014»), approvato dalla Consob in pari data;

RILEVATO che, dal 23 maggio 2015 al 12 giugno 2015, la Banca ha effettuato una ulteriore offerta in opzione ai propri azionisti di massime n. 3.410.063 azioni ordinarie BPB di nuova emissione (per un controvalore massimo di 30.520.064 Euro), nonché una contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto avente ad oggetto le azioni ordinarie eventualmente non sottoscritte nell'ambito dell'offerta in opzione (di seguito «Aumento di capitale 2015»);

RILEVATO che, in data 22 maggio 2015, BPB ha depositato presso la Consob e pubblicato il prospetto relativo all'Aumento di capitale 2015 (il «Prospetto 2015»), approvato dalla Consob il 21 maggio 2015;

ESAMINATE le risultanze della verifica ispettiva svolta da Banca d'Italia presso BPB nel periodo 20 giugno 2016–4 novembre 2016 e in relazione alla quale, con nota pervenuta il 21 marzo 2017, è stato trasmesso alla Consob uno stralcio ispettivo;

ESAMINATA l'ulteriore documentazione acquisita nell'ambito della successiva attività di vigilanza condotta dalla Consob;

RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, la Divisione Informazione Emittenti, Ufficio Prospetti Equity e IPO (di seguito, anche, la «DIE»), ha ravvisato carenze nel Prospetto 2014 e nel Prospetto 2015, in relazione alla mancata rappresentazione di informazioni complete concernenti la determinazione del prezzo di offerta delle azioni BPB;

VISTE le lettere del 2 gennaio 2018, notificate ai destinatari tra il 2 e l'11 gennaio 2018, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la DIE – ai sensi degli artt. 191 e 195 del TUF nel testo vigente ratione temporis – ha contestato la violazione dell'art. 94, comma 2, del TUF ai seguenti esponenti aziendali della Banca, avuto riguardo alle qualifiche dai medesimi rivestite, in relazione al Prospetto 2014 e al Prospetto 2015:

1. Sig. Marco Jacobini, Presidente del C.d.A. della Banca dal 28 dicembre 1978;

2. Sig. Raffaele De Rango, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 25 marzo 2009;

3. Sig. Modestino Di Taranto, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 28 maggio 1989;

4. Sig. Luca Montrone, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 25 marzo 2007;

5. Sig. Paolo Nitti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 3 marzo 2002;

6. Sig. Giorgio Papa, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 30 maggio 2012, nominato Amministratore Delegato il 19 aprile 2015, con ruolo di Direttore Generale dal 1° maggio 2015;

7. Sig. Francesco Pignataro, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 6 aprile 2005;

8. Sig. Arturo Sanguinetti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 17 aprile 2011;

9. Sig. Francesco Venturelli, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 10 dicembre 2011;

10. Sig. Gianfranco Viesti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 6 aprile 2011;

11. Sig. Francesco Giovanni Viti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 18 ottobre 2012;

12. Sig. Roberto Pirola, Presidente del Collegio Sindacale della Banca dal 17 aprile 2011;

13. Sig. Fabrizio Acerbis, componente del Collegio Sindacale della Banca dal 18 marzo 2005;

14. Sig. Antonio Dell'Atti, componente del Collegio Sindacale della Banca dal 7 marzo 2004;

15. Sig. Vincenzo De Bustis Figarola, Direttore Generale dal 1° settembre 2011 al 30 aprile 2015 (limitatamente alle carenze concernenti il Prospetto 2014);

VISTA la lettera del 2 gennaio 2018, notificata in pari data, con cui le sopra indicate violazioni sono state altresì contestate a Banca Popolare di Bari S.C.p.A., quale soggetto responsabile in solido con gli autori delle violazioni, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF nel testo vigente ratione temporis;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute il 24 gennaio 2018 con la Banca, anche in nome e per conto degli altri destinatari delle contestazioni, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento e di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e documenti;

RILEVATO che l'istanza di accesso è stata riscontrata positivamente dalla DIE e che l'accesso agli atti si è svolto in data 23 febbraio 2018;

RILEVATO che l'istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e documenti è stata riscontrata positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 31 gennaio 2018;

VISTA la nota del 24 gennaio 2018, con cui la Banca ha formulato una richiesta di audizione personale, il cui accoglimento è stato comunicato con nota del 31 gennaio 2018;

VISTA la successiva nota del 9 aprile 2018, con cui la Banca ha rinunciato all'audizione personale precedentemente richiesta;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca il 30 marzo 2018 e corredate dalle dichiarazioni di adesione degli altri destinatari delle contestazioni;

VISTA la Relazione per la Commissione del 24 luglio 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTE le note del 25 luglio 2018 con cui è stata trasmessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (“Relazione USA”);

VISTE le note con le quali i soggetti interessati hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le sopra indicate violazioni, per avere la Banca omesso di riportare nel Prospetto 2014 e nel Prospetto 2015 informazioni complete in merito alla determinazione del prezzo di offerta delle azioni BPB, avuto riguardo alle valutazioni formulate dal consulente incaricato di assistere la Banca nella stima del valore delle azioni, così determinando l'impossibilità per gli investitori di acquisire notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulle azioni offerte;

VISTO l'art. 191, comma 2, del TUF, applicabile ratione temporis, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 500.000,00, la violazione dell'art. 94, comma 2, del TUF;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO, con riguardo alla gravità obiettiva, che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni;

- la circostanza che le carenze informative in parola concernevano aspetti significativi che si riflettevano su elementi dei Prospetti essenziali per consentire un consapevole apprezzamento delle offerte in oggetto;

- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della Banca;

CONSIDERATO, con riguardo all'elemento soggettivo, che le accertate violazioni sono imputabili:

- nei confronti del Sig. Marco Jacobini, quantomeno a titolo di colpa grave in relazione ad entrambi i Prospetti, in ragione della ampia delega al medesimo conferita dal C.d.A. in ordine alla predisposizione degli stessi e della sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilità concernenti i medesimi Prospetti;

- nei confronti del Sig. Vincenzo De Bustis Figarola, limitatamente al Prospetto 2014, quantomeno a titolo di colpa grave, in ragione della ampia delega al medesimo conferita dal

- C.d.A. in ordine alla predisposizione dello stesso;

- nei confronti del Sig. Giorgio Papa, quantomeno a titolo di colpa in relazione al Prospetto 2014 e quantomeno a titolo di colpa grave in relazione al Prospetto 2015, in ragione della ampia delega al medesimo conferita dal C.d.A. in ordine alla predisposizione dello stesso;

- nei confronti degli altri esponenti aziendali, quantomeno a titolo di colpa in relazione alle carenze concernenti entrambi i Prospetti;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del “cumulo giuridico” previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, altresì, che, ai fini dell'applicazione di detto istituto, la violazione più grave sia rappresentata da quella concernente le carenze concernenti il Prospetto 2014, in considerazione della portata lesiva della stessa, anche in termini di pericolo, per gli interessi degli investitori, avuto riguardo all'ammontare complessivo dell'offerta emessa a valere su tale documentazione;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:

1. Sig. Marco Jacobini, Presidente del C.d.A. della Banca dal 28 dicembre 1978: Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 45.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 15.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

2. Sig. Raffaele De Rango, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 25 marzo 2009: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

3. Sig. Modestino Di Taranto, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 28 maggio 1989: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

4. Sig. Luca Montrone, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 25 marzo 2007: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

5. Sig. Paolo Nitti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 3 marzo 2002: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

6. Sig. Giorgio Papa, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 30 maggio 2012, nominato Amministratore Delegato il 19 aprile 2015, con ruolo di Direttore Generale dal 1° maggio 2015: Euro 35.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 15.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

7. Sig. Francesco Pignataro, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 6 aprile 2005: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

8. Sig. Arturo Sanguinetti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 17 aprile 2011: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

9. Sig. Francesco Venturelli, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 10 dicembre 2011: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

10. Sig. Gianfranco Viesti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 6 aprile 2011: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

11. Sig. Francesco Giovanni Viti, Consigliere di Amministrazione della Banca dal 18 ottobre 2012: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

12. Sig. Roberto Pirola, Presidente del Collegio Sindacale della Banca dal 17 aprile 2011: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

13. Sig. Fabrizio Acerbis, componente del Collegio Sindacale della Banca dal 18 marzo 2005: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

14. Sig. Antonio Dell'Atti, componente del Collegio Sindacale della Banca dal 7 marzo 2004: Euro 30.000,00 (pari alla sanzione di Euro 20.000,00 per le carenze concernenti il Prospetto 2014, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000,00 in relazione alle carenze concernenti il Prospetto 2015);

15. Sig. Vincenzo De Bustis Figarola, Direttore Generale dal 1° settembre 2011 al 30 aprile 2015: Euro 40.000,00 (limitatamente alle carenze concernenti il Prospetto 2014).

B. è ingiunto a Banca Popolare di Bari S.C.p.A., con sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, il pagamento dell'importo complessivo di euro 495.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

13 settembre 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese

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