La bozza di decreto-legge, che circolava ieri sul web, conteneva tre articoli dedicati alla spinosa questione degli idrocarburi. Essi si proponevano: di “favorire gli investimenti per lo sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi” (art. 20), di modificare il comma 6 dell’art. 17 del Codice dell’ambiente (art. 21) e di semplificare e liberalizzare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi (art. 22).
La disciplina recata in proposito dalla bozza di decreto ha destato, com’è noto, viva preoccupazione presso le associazioni ambientaliste italiane e, più in generale, presso l’opinione pubblica. Preoccupazione, questa, che, con il passare delle ore, è andata tuttavia rarefacendosi, grazie ad un comunicato diramato dal Ministero dell’Ambiente, con cui si è affermato: “le indiscrezioni relative a norme sulle trivellazioni in mare per le ricerche petrolifere che sarebbero inserite nel cosiddetto “decreto liberalizzazioni” sono prive di fondamento.
A questo proposito il Ministro dell’Ambiente fa presente che la protezione del mare e delle coste è la priorità del nostro lavoro di queste ore”.
Sul sito de “Il Fatto Quotidiano” è possibile prendere visione del testo del decreto-legge sulle liberalizzazioni, licenziato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi. Alla lettura del testo varato si scopre che dei tre articoli inizialmente dedicati agli idrocarburi solo uno è stato soppresso: quello relativo alla “semplificazione e liberalizzazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi” (art. 22).
Almeno per il momento, giacché occorrerà vedere se poi il contenuto di detto articolo non passerà sotto mentite spoglie nel decreto sulla semplificazione amministrativa, che il Governo approverà la settimana prossima. Quanto agli altri due, essi restano sostanzialmente in piedi, sebbene parzialmente modificati: il primo, e cioè quello sugli investimenti, reca solo una lieve, ma importante, modifica; il secondo, invece, risulta dimezzato.
L’attuale art. 17, infatti, reca solo due commi rispetto ai quattro di cui si componeva l’art. 20 della bozza: esso, cioè, lascia immutato il divieto di svolgimento delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi entro le 12 miglia marine (a partire dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette) e non modifica l’attuale riferimento alle linee di base (anziché di costa), necessarie per determinare le cinque miglia marine, entro le quali non è possibile esercitare le (sole) attività petrolifere.
Il problema, tuttavia, è quel che resta. L’articolo 17 stabilisce: “L’art. 6, comma 17, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: “Ai fini della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, da svolgersi all’interno delle acque delimitate dal perimetro delle aree protette individuate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L’elenco viene aggiornato con cadenza annuale; nel caso di istituzione di nuova area protetta restano efficaci i titoli abilitativi già rilasciati”. All’articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole “stessa data” sono aggiunte le seguenti parole “in base ai quali possono essere rilasciati i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli stessi, compresi le proroghe e il rilascio delle concessioni conseguenti a un rinvenimento a un permesso di ricerca già rilasciato”.
Ebbene, con questo articolo del decreto-legge il divieto di esercitare attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi viene circoscritto alle sole acque interne alle aree protette: esso non fa più menzione delle “aree costiere”.
Questo potrebbe voler dire, ad esempio, che una riserva naturale come quella del Borsacchio (Abruzzo) non sarà più tutelata. Senza contare che, almeno per quanto riguarda l’Abruzzo, aver cancellato anche il riferimento alle aree “a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali e regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali” potrebbe – quale effetto indiretto – indebolire la già debole tutela apprestata dalla legge n. 48 del 2010 sul petrolio. C’è da chiedersi: con quali conseguenze per il costituendo Parco nazionale della Costa teatina?
L’art. 17 precisa, poi, che nel caso di istituzione di nuova area protetta resteranno efficaci i titoli abilitativi già rilasciati. Nel qual caso, se ben inteso, il divieto di esercizio di quelle attività resterà circoscritto alle sole 5 miglia marine e non già alle 12, qualora dalle 6 miglia marine in poi si esercitasse una qualsiasi attività petrolifera. Mentre, è chiaro, nessuna tutela vi sarebbe qualora, nonostante l’istituzione di una nuova area protetta, le attività concernessero il gas.
Ma non è tutto. Il divieto delle attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi “all’interno delle acque” delle aree protette è posto con riferimento ad aree da individuare con decreto del Ministero dell’Ambiente. Aver cancellato il riferimento alle leggi regionali comporterà che non qualunque area che la Regione riterrà meritevole di tutela sarà necessariamente interessata dal divieto. È il Ministro dell’ambiente che lo deciderà. E lo farà entro 90 giorni dall’avvenuta conversione in legge del decreto-legge da parte del Parlamento. In questo modo, al momento della conversione del decreto, i parlamentari non saranno in condizione di sapere quali aree saranno effettivamente tutelate dal divieto: essi finiranno per approvare, di fatto, una sorta di autorizzazione “in bianco”.
Infine, due parole sul secondo comma dell’art. 17. La modifica al Codice dell’ambiente, introdotta nel 2010, stabiliva che i divieti previsti dall’art. 6 si applicassero anche ai procedimenti in corso. Ciò, tuttavia, non avrebbe interessato i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della modifica stessa. Ora invece si aggiunge che anche i provvedimenti conseguenti o comunque connessi ai titoli già rilasciati – proroghe comprese – non saranno interessati dal divieto. Così come non lo saranno le concessioni conseguenti ad un permesso di ricerca di idrocarburi già rilasciato.
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