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La Regione Abruzzo e le IPAB: quando ridurre la spesa pubblica ha un costo

di Enzo Di Salvatore
3 minuti

Nella seduta del primo settembre scorso, il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge n. 17/2011 della Regione Abruzzo. Con detta legge, approvata nel giugno di quest’anno, il Consiglio regionale si è proposto di riordinare il sistema delle IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza), dando con ciò seguito a quanto richiesto dal Legislatore statale negli anni 2000 e 2001. In questo modo, si è stabilito che le oltre 100 IPAB abruzzesi dovessero estinguersi oppure trasformarsi in ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla persona) o anche in “soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro”. Un obiettivo forse non del tutto incomprensibile, in quanto apertamente indirizzato a razionalizzare il settore dei servizi sociali e a ridurne la spesa pubblica. Il fatto singolare, però, è che nel suo ricorso il Governo sostiene che la legge della Regione violi i principi di coordinamento della finanza pubblica (la cui disciplina è dalla Costituzione riservata in via esclusiva allo Stato). Cioè, a dire: la legge della Regione, che ha per obiettivo il contenimento della spesa pubblica, si porrebbe in contrasto con i principi di contenimento della spesa pubblica.
In un’intervista rilasciata qualche giorno fa ad una emittente televisiva locale, l’Assessore regionale alle Politiche sociali Gatti ha, tuttavia, definito l’impugnazione del governo come “cautelativa” e solo relativa a “questioni di carattere tecnico”. Questa lettura della vicenda mi lascia piuttosto perplesso. Anzitutto perché l’impugnazione non ha in sé nulla di “cautelativo”, ma si configura come un autentico ricorso ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. In secondo luogo, perché l’impugnazione non è sostenuta da censure di carattere “tecnico”, se con questa espressione si vuol intendere che la legge sia illegittima per vizi di forma o per trascurabili dettagli, che appassionano solo gli addetti ai lavori. La legge della Regione dispone, infatti: che le IPAB, in attesa di riordino, non possano procedere a nuove assunzioni … a meno che ciò non sia necessario; che le ASP, una volta costituite, siano tenute ad utilizzare il personale già in servizio presso le IPAB, senza possibilità di assumere altro personale … a meno che ciò non sia necessario; che qualora si debba procedere a nuove assunzioni, le ASP possano farlo “mediante specifiche selezioni” (con ciò violando non solo i principi di coordinamento della finanza pubblica, ma – secondo il Governo – anche il principio che impone che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso pubblico, ex art. 97 della Costituzione); che al Presidente (nominato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali) e a ciascun componente del Consiglio di amministrazione dell’azienda sia corrisposta un’indennità annua lorda: per quanto concerne il Presidente, per un importo non superiore “al venti per cento dell’indennità base spettante ai Direttori Generali delle Aziende USL dell’Abruzzo”; per quanto riguarda i consiglieri, per un importo “pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente”.
Non proprio un dettaglio, come si vede. Soprattutto in considerazione del fatto che la legge dello Stato vuole che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione”, sia “onorifica” e che possa dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute. O, tutt’al più, alla corresponsione di un gettone di presenza, che non superi i 30 euro a seduta giornaliera.


 

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Molto preciso, chiaro e dettagliato. Grazie mille per queste interessanti informazioni.

A.S.P. ovvero Azienda di Servizio alle Persone, si ma quali persone? Quelle che necessitano di sostegno soprattutto nella fase terminale della vita (anziani non più autosufficienti) o in situazione di svantaggio fisico e/o psicologico o quelle che gentilmente verrraanno nominate da Gatti & C. o quelle che verranno, se necessario e potete scommetterci che sarà necessario, assunte a chaimata diretta in barba alle leggi dello stato?

Grande pezzo, compliementi.
Che bello leggere simili interventi.
Caro Di Salvatore, Qualche utile precisazione. I motivi di impugnazione, tutti tranne uno, riguardano disposizioni che non erano presenti nel testo originario da mpresupposto ma che sono il frutto di emendamenti presentati dai consiglieri in commissione ed in consiglio. Ribadisco che trattasi di impugnativa cautelativa così come precisato dal Ministero per i rapporti con le Regioni e che già a partire dal prossimo mercoledì avranno luogo tavoli tecnici per dirimere le questioni in dubbio. Cio' detto, resto della idea che la riforma garantirà più efficienza, non aumenterà i costi e rimetterà ordine in un settore importante in cui spesso, nonostante la buona volontà di molti, ha regnato la confusione e l'approssimazione.
Caro assessore, non è certo una scusante asserire che i punti controversi (tranne uno) dai quali cautelarsi siano frutto di emendamenti, gli emendamenti di solito vanno discussi ed approvati, se sono passati sono passati con l'accordo di tutti, tranne uno che faceva parte del testo originario. Cosa è accaduto? Sono stati d'accordo tutti? Si sono create maggioranze trasversali? Come che sia non è una bella figura. L'unica cosa certa è che ci sono tre trombati alle recenti amministrative che ricevono il contentino di quella che pare essere una sinecura, visto che la gestione corrente della IPAB trasformate resteranno nei potyeri degli attuali organi tecnici, almeno così affermano gli interessati. Spero vivamente che oltre all'efficienza vorrà anche considerare la qualità del servizio agli utenti o degenti o ospiti, come preferisce, le consiglio un giro, soprattutto alla De Benedictis di Teramo, per parlarne con gli operatori delle cooperative che curano assistenza e pulizia e con i parenti, pochi, che quotidianamente aggiungono la loro "assistenza" ad integrazione di quella assicurata (?) dalla struttura. Mi preme farle considerare, ma credo che lei di ciò sia edotto, che la retta media a carico dei degenti o ospiti o degenti è di € 33,50 medi al giorno ai quali, per i 142 posti accreditati dalla regione per i non autosufficienti, vanno aggiunti € 36,60 medi giornalieri elargiti dalla regione stessa. Le assicuro che il trattamento prestato non è assolutamente congruo rispetto alla somma a disposizione pro-capite.
Gentile assessore, potrebbe spiegarsi meglio, per chi, non abile in materie giuridiche, non comprende nel pieno determinati termini giuridici; Mi spiego meglio, nella pagina internet degli affari regionali a cura del ministro per gli affari regionali si legge impugnativa e non impugnativa cautelativa, di cui inoltre, per ignoranza mia personale ne ignoro il pieno significato, ovvero, lo stato può impugnare una legge per alcuni dettagli tecnici da derimere in un secondo momento oppure la legge andrà scritta nuovamente sotto altra forma? Non crede esista un controsenso tra quanto Lei afferma e tra quanto afferma Di Salvatore. Comunque, leggendo tra le righe dell'impugnativa ( cautelativa o meno) che la scomparsa delle ipab comporterà l'assegnazione del personale di ruolo e delle strutture etc etc ai vari comuni fino alla creazione della nuova azienda..........se ci dovessero essere dei ritardi ( in italia accade sistematicamente) saranno in grado, questi ultimi, di poter pagare gli stipendi e le spese di gestione di tali strutture, se ad oggi, per esempio, su Teramo, si incontrano enormi difficoltà nella sola gestione ordinaria? Se non si faranno più concorsi per l'assunzione del personale e se la scelta del presidente del nuovo ente è una nomina riservata al suo assessorato, non pensa che magari qualcuno potrebbe sospettare una nuova forma di clientelare? Cordiali Saluti Stefano Alessiani
Gentile Assessore, nel nostro ordinamento non esiste un ricorso di legittimità costituzionale delle leggi di tipo “cautelativo”. L’art. 127 della Costituzione stabilisce che “il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”. Ed altrettanto può fare la Regione, quando ritenga che una legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza. Una volta che il Consiglio dei ministri deliberi il ricorso, questo viene notificato al Presidente della Giunta regionale e depositato entro 10 giorni presso la cancelleria della Corte. Il ricorso non sospende l’efficacia della legge; e solo la Corte costituzionale (dunque: né il Governo né la Regione) può farlo. La legge sul riordino delle Ipab è, pertanto, perfettamente vigente (come lei stesso ammette nell’intervista che cito nell’articolo). Con l’espressione “ricorso cautelativo” forse lei vuole riferirsi a quella prassi ormai invalsa da tempo secondo la quale il Governo si dichiara pronto a rinunciare al ricorso – determinando così l’estinzione del giudizio davanti alla Corte – a patto che la Regione accolga nella sua legge determinate modifiche. Modifiche, queste, che non sempre attengono al piano della legittimità costituzionale, spingendosi, talvolta, nel campo proprio della politica della Regione. In questo senso, detta prassi sarebbe da deprecare, perché significherebbe aver fatto fare alla riforma costituzionale del 2001 un passo avanti e due indietro: un passo avanti perché la riforma ha eliminato il controllo preventivo sulle leggi da parte del Commissario del Governo ed ha posto sullo stesso piano lo Stato e la Regione nel giudizio di legittimità costituzionale; due passi indietro, perché sovente il Governo (soprattutto quando il colore politico sia lo stesso) pretende di condizionare l’attività legislativa della Regione, minacciando di portare avanti il ricorso dinanzi alla Corte qualora la Regione non accolga le modifiche “suggerite”: così è stato per la nostra Regione con la legge sul sistema idrico integrato e così è stato soprattutto per la legge sul petrolio, preparata ad hoc dal ministero perché poi la Regione l’approvasse senza emendamenti (tranne uno, suggerito dal sottoscritto). Strano modo, questo, di intendere il federalismo, visto che se lo Stato già interviene con legge cornice, dettando i principi fondamentali della materia, non si vede perché poi esso debba intervenire nuovamente (seppur indirettamente) con legge di dettaglio in vece della Regione. Non discuto ovviamente dell’opportunità di varare una riforma delle Ipab. Discuto del fatto che – rispetto ad altre Regioni che pure hanno approvato una legge di riordino delle Ipab – l’Abruzzo abbia inteso stabilire quel che ha stabilito: per es. aver previsto una indennità in favore del Presidente delle ASP e dei Consiglieri di amministrazione, quando la legge dello Stato impone che incarichi siffatti siano svolti (semmai) con un gettone di presenza di massimo 30 euro e (se previsto) con il rimborso delle spese sostenute. Quanto alla questione degli emendamenti, sebbene abbia letto il testo presentato dalla Giunta, quello presentato della cons. Sclocco (PD) e quello poi varato dal Consiglio regionale (e impugnato dal Governo), ritengo di non dover aggiungere nulla: credo abbia ragione il lettore, che è intervenuto più sotto nella discussione.
Per Bakunin e Stefano: pronto a darvi ogni chiarimento in privato o in pubblico a vostra scelta. Qui non riesco a sintetizzare le risposte alle vostre molte domande.
Siccome io sono meno abile anche di Stefano, nonostante ho letto sia l'articolo che gli interventi, sto andando in totale confusione... :))
Gentile Assessore, mi permetta una domanda: ma a seguito di tale modifica, che ne sarà delle persone che hanno lavorato nelle varie Ipab? Mi riferisco a Direttori, Direttori Amministrativi, ecc...
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 161/2012, boccia la legge della Regione Abruzzo sulle IPAB: http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do