L’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato “Villa Mazzarosa” interessa, come è noto, parte del territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi e di Pineto (TE). Nel rapporto ambientale presentato dalla Medoilgas Italia S.p.A. si legge che “all’interno dell’area in istanza non sono presenti aree protette di alcun genere (SIC, ZPS, Parchi Regionali o Nazionali)”.
Fabrizia Arduini, responsabile del WWF – Zona Frentana Costa teatina, ha, tuttavia, dimostrato come l’istanza presentata concerna anche la Riserva naturale del Borsacchio. Se così stanno le cose, la domanda da porsi sarebbe la seguente: è consentito cercare idrocarburi all’interno del Borsacchio?
Quella del Borsacchio è una “riserva naturale regionale guidata” ossia finalizzata alla “conservazione e ricostituzione di ambienti naturali”. La legge regionale n. 6 del 2005 che l’ha istituita stabilisce tutta una serie di divieti: “l’alterazione delle caratteristiche naturali”, “l’apertura di nuove strade”, “la costruzione di nuovi edifici”, “l’apertura di nuove cave, di miniere e di discariche”, “l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico” e persino “l’installazione di cartelli pubblicitari”.
Certo, in essa non si fa cenno alcuno agli idrocarburi liquidi e gassosi. È evidente, però, che, in ragione della ratio della legge, qualsiasi attività relativa agli idrocarburi dovrebbe dirsi a fortiori vietata. Ma ammettiamo pure che così non sia: in questa evenienza, non dovrebbe comunque dirsi applicabile la legge dello Stato?
Nel 2010, su delega del Parlamento, il Governo nazionale ha apportato alcune modifiche al Codice dell’ambiente. Tra le novità introdotte ve n’è una che concerne proprio gli idrocarburi liquidi e gassosi. A tal riguardo risulta stabilito quanto segue: “Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare” (art. 6, comma 17).
Stando alla lettera del Codice parrebbe che il divieto di esercizio delle attività relative agli idrocarburi concerna solo le “aree protette marine” e non anche quelle “naturali” regionali.
Essa, dunque, non potrebbe riferirsi alla Riserva del Borsacchio. Per più motivi, però, questa lettura non può dirsi convincente: 1) la disposizione del Codice si riferisce ad “aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali” e “regionali”: se il divieto riguardasse solo le “aree protette marine” il riferimento alle leggi regionali sarebbe del tutto inutile, in quanto le “aree protette marine” sono solo quelle istituite dallo Stato (art. 18, legge n. 394 del 1991); 2) la disposizione del Codice afferma che “sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare”; e la ricerca da parte della Medoilgas non riguarderebbe il mare, ma solo la terraferma.
Pur tuttavia, la disposizione del Codice si riferisce anche alle aree “costiere” (ossia: alle aree diverse da quelle marine) e in essa si parla di tutela “all’interno del perimetro” di tali aree (ossia: di aree da tutelare nella loro interezza). Se fosse lecito distinguere tra attività in terraferma e attività in mare, la tutela voluta dalla legge sarebbe per certo vanificata. Per queste ragioni, la conclusione non potrebbe che essere la seguente: il divieto stabilito dal Codice si estende anche alla Riserva naturale del Borsacchio.
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