Sono una persona profondamente ignorante.
Non potrei mai essere nominato Amministratore unico dell'Ater. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27/2011 e con i poteri specificati nella stessa legge.
Non potrei mai imitare Marco Pierangeli, Commissario Straordinario e poi l’Amministratore Unico dell'Ater, che pur non avendo alcun potere nella gestione del personale dell’ATER, perché tale attività è riservata esclusivamente al Direttore a norma dell’art. 20 della Legge Regionale n° 44 del 1999, ha emesso i seguenti provvedimenti autonomi di promozione del personale...anche due promozioni in pochi mesi. Piccoli geni.
Manager in erba
Vediamo...
Provvedimento Commissariale n° 115 del 29/07/2011, con il quale “DISPONE” la promozione di una dipendente, per la quale attribuisce la posizione economica e giuridica B1 a far tempo dal 01 agosto 2011, richiamando varie note precedenti, senza citare alcuna proposta da parte de Direttore.
Provvedimento Commissariale n° 116 del 29/07/2011, con il quale “DISPONE” di “attribuire con decorrenza 01 agosto 2011, il beneficio economico di cui all’art. 69 del vigente CCNL” ad un dipendente, al quale viene anche “attribuita la mansione di Capo-Ufficio del Servizio Gestione Immobili”, richiamando due note del Direttore, senza citarne alcuna proposta.
Provvedimento Commissariale n° 117 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito”, “DISPONE” la promozione di una dipendente, per la quale attribuisce la posizione economica e giuridica B1 a far tempo dal 01 agosto 2011, richiamando una nota del Direttore, senza citarne alcuna proposta.
Provvedimento Commissariale n° 118 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito”, “DISPONE” la promozione di una dipendente, per la quale attribuisce la posizione economica e giuridica B1 a far tempo dal 01 agosto 2011, richiamando una nota del Direttore, senza citarne alcuna proposta.
Provvedimento Commissariale n° 119 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito”, “DISPONE” la promozione di una dipendente, per la quale attribuisce la posizione economica e giuridica B1 a far tempo dal 01 agosto 2011, richiamando una nota del Direttore, senza citarne alcuna proposta.
Provvedimento Commissariale n° 120 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito”, “DISPONE” la promozione di un dipendente, per il quale attribuisce la posizione economica e giuridica B1 a far tempo dal 01 agosto 2011, richiamando una nota del Direttore, senza citarne alcuna proposta.
Provvedimento Commissariale n° 121 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito”, “DISPONE” la promozione di una dipendente, per la quale attribuisce la posizione economica e giuridica C1 a far tempo dal 01 agosto 2011, senza citare alcuna proposta del Direttore.
Provvedimento Commissariale n° 122 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito”, “DISPONE” di “dare mandato al Direttore, qualora lo ritenesse opportuno, … la proroga degli stage in corso”, senza citare alcuna proposta del Direttore.
Provvedimento Commissariale n° 123 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito”, “DISPONE” di “PROPORRE” una dipendente come responsabile del servizio URP, “dare mandato al Direttore di eseguire …” senza citare alcuna proposta del Direttore e formulando proprie considerazioni circa la professionalità della dipendente.
Provvedimento Commissariale n° 125 del 29/07/2011, con il quale “Ritenuto di poter deliberare in merito”, “DISPONE” di attribuire il beneficio economico di cui all’art. 69 del vigente CCNL pari al 6% a due dipendenti, ed altre promozioni o benefici ad altri 4 dipendenti, da attuarsi 16 mesi prima del collocamento a riposo. Quest’ultima dilazione temporale di 16 mesi non trova riscontro in nessuna disposizione contrattuale del vigente CCNL, sembra quasi un “incentivo all’esodo”, che solo la Regione può attuare in base alle specifiche disposizioni legislative.
Provvedimento dell’Amministratore Unico n° 10 del 20/10/2011 con il quale “DELIBERA” e “DISPONE” l’applicazione di un’indennità aggiuntiva del 12%, sulla base di comunicazioni interne del 3 ottobre 2011, in favore di una dipendente già promossa 3 mesi prima (n°115).
Continuo con la mia ignoranza e invoco il codice etico "
"...è vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica, nell’assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento, nonché ogni forma di favoritismo” ed inoltre “Non sono ammesse … o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne”.
Cara Procura...che fai oggi?
To be continued....
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Ma chi doveva controllare ?