Come avrà risposto la direzione regionale all'interrogazione del consigliere Ruffini sulla nomina a Direttore Generale dell'ASL di Teramo, Paolo Rolleri?
Come avrà risposto al comunicato stampa della CGIL Funzione Pubblica di Teramo?
Come giustificherà il Governatore Chiodi la nomina di Rollleri?
Un'unica risposta attraverso un attento e analitico excursus burocratico e normativo.
Tre lettere.
a) la Direzione regionale competente per materia, prima della presentazione della proposta di conferimento, acquisisce da parte del soggetto interessato, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico stesso, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) la dichiarazione di cui alla lettera a) è redatta in base al modello reso disponibile sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione trasparente – Anticorruzione” ed è corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) dopo il conferimento dell’incarico, la Direzione regionale competente per materia trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione copia della dichiarazione di cui sopra e comunica gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico.
In stretto ossequio alla riferita procedura e come espressamente richiamato nella delibera di nomina n. 886 del 29.11.2013, la Direzione Politiche della Salute - dopo che, con deliberazione n. 857 del 25.11.2013, la Giunta Regionale aveva individuato nel Dott. Paolo Rolleri la persona designata a ricoprire l’incarico di nuovo Direttore Generale della ASL di Teramo “dando mandato alla competente Direzione Politiche della Salute di acquisire dal medesimo le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all’incarico stesso previsto nel riferito D. Lgs. n. 39/2013 e negli articoli 3, comma 11, e 3-bis, comma 10, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii” – ha tempestivamente provveduto ad acquisire dal designato le previste dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi, preso atto delle medesime, ha predisposto la relativa delibera di nomina, trasmessa – successivamente alla sua adozione – al Responsabile della prevenzione della corruzione con nota prot. n. RA7305952 del 6.12.2013, secondo quanto previsto dalla richiamata DGR n. 740/2013.
Ciò precisato dal punto di vista strettamente procedurale, dal punto di vista sostanziale è comunque necessario evidenziare come, nella fattispecie in esame, non ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 39/2013, che prevede l’inconferibilità di incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali “a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.
L’incarico di Direttore Generale dell’IRCCS San Raffaele Pisana svolto dal Dott. Rolleri fino all’aprile 2013, infatti, non riguardava un ente regolato o finanziato dal servizio sanitario della Regione Abruzzo.
A tal proposito, va innanzitutto precisato che gli IRCCS sono una particolare categoria di enti sanitari, che possono avere natura di ente pubblico o di ente privato e che godono di una specifica disciplina giuridica in considerazione delle finalità che perseguono.
Il decreto legislativo n. 288 del 2003, all’art. 1, comma 1, stabilisce che gli IRCCS sono “enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”; l’art. 10 del medesimo decreto legislativo riconosce poi che l’attività assistenziale degli IRCCS è “attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con le Regioni”.
L’IRCCS San Raffele Pisana di Roma è pertanto un Istituto autonomamente autorizzato ed accreditato presso il SSR della Regione Lazio, in relazione al quale sia i controlli che il finanziamento connesso agli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii. sono in capo esclusivamente alla Regione Lazio e rispetto al quale non sono mai intercorsi rapporti di regolazione o finanziamento con la Regione Abruzzo.
Ne consegue pertanto, con tutta evidenza, che non ricorre in capo al Dott. Rolleri la richiamata fattispecie di cui all’art. 5 del D Lgs. n. 39/2013, che richiede che tra la regione che conferisce l’incarico di Direttore Generale e la struttura presso cui ha lavorato il nominato sussista un rapporto diretto di regolazione o finanziamento. E ciò tanto più ove si tenga conto che, ai sensi dell’art. 1 del medesimo d. lgs. n. 39/2013, tale rapporto si sostanzia in situazioni “che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione” ovvero (tralasciando l’ulteriore ipotesi della partecipazione minoritaria dell’ente pubblico nel capitale di quello privato prevista dal citato art. 1) in cui l’ente pubblico “finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”.
Inoltre, non può neppure omettersi di considerare che le disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità debbano essere applicate con aderenza al dettato normativo e non siano suscettibili di estensioni analogiche o per via di interpretazione. A tal fine, è degno di nota il fatto che la stessa Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 39/2013 richiede, commentando la definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati”, che tra l’Amministrazione e l’ente privato intercorra un rapporto particolarmente “qualificato”: non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma solo dei poteri che incidano con carattere di continuità o comunque per durate significative sullo svolgimento dell’attività “principale” del soggetto privato.
Precisato tutto quanto sopra è del tutto evidente che in capo al Dott. Rolleri non possono ravvisarsi le ipotesi di inconferibilità di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 39/2013, ragion per cui la relativa nomina deve considerarsi pienamente legittima alla luce delle disposizioni normative vigenti.
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