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Ospedale Mazzini di Teramo e quel serbatoio di carburante. Cosa ne pensano i Vigili del Fuoco...?

di Giancarlo Falconi
5 minuti

Sarà che per ragioni personali e non personali, in sintesi per ragioni cliniche nostre e quelle di tante altre persone che ci chiamano per difendere il sacrosanto accesso alla cura, la nostra presenza nei quattro ospedali della Provincia di Teramo è costante.
Sarà che notare un enorme contenitore di carburante senza difesa anche temporanea, tipo  barriera New Jersey con una scia a terra dal forte odore non è stata una operazione complessa.
Siamo sicuri che i Vigili del Fuoco di Teramo siano al corrente di tutto ma se questo serbatoio ci fosse stato durante l'incendio nella centrale termica del Mazzini nei mesi scorsi? https://www.youtube.com/watch?v=fLTv15D5iss
Chi ha deciso di installarlo accanto a una strada di pubblico scorrimento? 
Ricordiamo a noi stessi il DM 22.11.2017 e qui ci sarebbero tante cose da sottolineare.
Chi ci tranquillizza? Quando si legge per esempio...ytytytyI contenitori-distributori devono essere contornati da un’area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio....e vediamo quel pino accanto al contenitore di carburante a cosa dobbiamo pensare? 

Buona Lettura. 

5. Distanze di sicurezza. 5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: ..... 5 m; b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ..... 10 m; c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: ..... 15 m; d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: ..... 6 m. 5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all’interno di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico. 5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m. 5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box. 5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate: a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m; b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-distributori più vicini a seconda dell’orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.

6. Altre misure di sicurezza. 6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. 6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore. 6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l’accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso. 7. Impianto elettrico e messa a terra. 7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile. 7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio. 7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra. 8. Estintori. 8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m3 , deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

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