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La verità: Ecco chi decide l'aumento per le bollette dell'acqua

di Giancarlo Falconi
1 minuto

Dovrebbe essere compito di chi è deputato a legiferare, informare e infornare le giuste nozioni per rendere edotti i cittadini.
Al quesito biblico su chi decide l'aumento delle tariffe dell'acqua, il vangelo secondo il fu Matteo Renzi avrebbe risposto con un organo sovra acquedottistico e con un semplice link.

ARERA.
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Cliccate https://arera.it/it/docs/19/239-19.htm
Cliccate poi sotto al testo formato pdf.

DELIBERA 1.
di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell’aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dall’ERSI per il gestore Ruzzo Reti S.p.a., approvando il medesimo con le precisazioni di cui in premessa; 2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore  di cui all’Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR; 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 11 giugno 2019 IL PRESIDENTE Stefano Besseghini

Siete curiosi?
Allegato A.
Cliccateci e scoprite il moltiplicatore delle tariffe destinato alla Ruzzo Reti.

Ecco la verità, il resto è propaganda noiosa che affoga in un bicchiere d'acqua. 

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Commenti

9 litri di ferrarelle costano come un metro cubo (1000 litri) del ruzzo.....

Se cade il governo, non cade solo il governo.
Adios, amigos!

IDERATO, INFINE, CHE:
• ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate
dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta
dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a
quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà
di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in
via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;