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Caso Wash Italia a Nereto: circa 1,5 milioni (!) di mc di acqua emunta senza pagare dal 2011 al 2018.

di Giancarlo Falconi
6 minuti

Oltre un milione e mezzo (sì, 1,5 milioni!) circa di mc di acqua captata da pozzi con tanto di autorizzazione scaduta (da quando visto che dal documento non si evince?) e senza pagare il canone tra il 2011 e il 2018 per l'impianto esistente di lavaggio di capi d'abbigliamento della Wash Italia, azienda che ora vuole aggiungere nello stesso sito un ulteriore impianto per lo smaltimento di 36.000 mc di rifiuti liquidi, intervento fortemente avversato dalla popolazione, dai comuni e dalle associazioni.
 

La lettura delle migliaia di pagine di documenti sta rivelando una situazione che dire inaccettabile è poco. La questione dei pozzi con emungimento irregolare sia per l'autorizzazione scaduta sia per i canoni non versati e per i quali, secondo quanto leggiamo dal documento, la ditta dichiarava di voler accedere alla rateizzazione (non sappiamo come è andata a finire tale richiesta o se sarà anch'essa oggetto di valutazione della procedura di sanatoria oggi attivata che si discuterà il prossimo 20 dicembre) viene peraltro fuori non dalla documentazione depositata all'avvio della Valutazione di Impatto Ambientale ma in quella di una delle sette (7) integrazioni concesse successivamente dalla regione alla ditta. Altra cosa gravemente irregolare visto che l'articolo 24 del Testo Unico dell'Ambiente dispone in maniera inequivocabile la possibilità di un'unica (1) integrazione documentale (testuale "4. Qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità competente, entro i trenta giorni successivi, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. ").

Inoltre le stesse integrazioni di migliaia di pagine e decine di documenti sono state depositate senza riaprire alle osservazioni del pubblico come invece dispone la legge ("5. L’autorità competente, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 4, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2, da pubblicare a cura dell’autorità competente sul proprio sito web." ) e senza rispettare la cadenza temporale che la norma impone, a pena di archiviazione del procedimento che invece è andato avanti come se nulla fosse con integrazioni arrivate anche dopo un anno e mezzo quando il limite massimo è di 180 giorni ("Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.").


Inoltre il Dirigente Longhi della Regione Abruzzo ha riconvocato per il 20 dicembre la conferenza dei servizi per discutere anche dell'autorizzazione "in sanatoria" dei pozzi di cui sopra, annullando d'imperio il procedimento amministrativo aperto contemporaneamente da un altro dirigente della regione, Misantoni (con tanto di pubblicazione sul BURA il 6 novembre 2019), riportandolo sotto la procedura autorizzativa unica PAUR nata con la V.I.A. del nuovo e diverso impianto di trattamento dei rifiuti quando la stessa ditta riconosce che i pozzi servono esclusivamente appunto l'impianto esistente.

Peccato che, ammesso e non concesso che questa riunificazione sia legittima, la legge sulla V.I.A. imponga che tutte le autorizzazioni richieste con il procedimento unico debbano essere rese note ed elencate fin dall'inizio dalla stessa ditta proponente (comma 1 dell'art.27 bis "L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti."), depositando al contempo tutta la documentazione necessaria che si riferisce a quella materia, cosa che non è avvenuta.

Qui il dirigente Longhi e il responsabile dell'Ufficio Enzo Di Placido stanno invece consentendo di far rientrare dalla finestra e fuori tempo massimo nel procedimento unico quello che doveva entrare dalla porta fin dall'inizio, senza neanche pubblicare la documentazione sul sito WEB la documentazione come pure impone la legge impedendo così anche la compressione del diritto alla partecipazione del pubblico che non potrà compiere una completa disamina della documentazione per presentare osservazioni al procedimento per la concessione per la captazione dai pozzi dell'acqua  ("7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri compresi quelli ricevuti a norma dell’articolo 32 sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito web.").

A tutto ciò si aggiungono gravi questioni relative alle stesura del verbale della conferenza dei servizi del 26 novembre dove sono stati omessi passaggi rilevantissimi come la discussione sul parere sulla sussistenza del vincolo paesaggistico del 2018 del Comune (atto che non si ritroverebbe negli archivi comunali mentre la ditta ha sostenuto di avere tutte le pec), poi peraltro pure revocato in autotutela dallo stesso ente proprio in occasione della riunione del 26 novembre.

Ieri abbiamo inviato l'ennesima nota di fuoco al dirigente Longhi e al responsabile dell'ufficio affinché, operando anche in auto-tutela, risolvano queste enormi criticità adeguando opportunamente il verbale del 26 novembre e annullando un procedimento a nostro avviso viziato fin dall'inizio.
Se la Regione non farà dietrofront saremo costretti nostro malgrado a recarci in Procura a Teramo affinché si valuti il comportamento degli enti a vario titolo coinvolti, non solo per il procedimento oggi in atto. Infatti ci chiediamo, tra l'altro, se l'autorizzazione scaduta per i pozzi sia stata presa in considerazione nell'ambito delle valutazioni circa l'Autorizzazione Unica Ambientale e i relativi controlli per l'impianto esistente.
 

Auspichiamo che prevalgano il buon senso e il rispetto delle norme.

Segreteria Operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua

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Commenti

Vorrei intervenire su due punti del citato articolo 24 del Testo Unico dell'Ambiente:
- il comma 4: faccio rilevare che la previsione di un' unica integrazione non può andare a danno del proponente, che sarebbe ben lieto di chiudere il discorso delle integrazioni in un unico momento. Questo permetterebbe di ottimizzare il lavoro e ridurre i tempi procedimenti con chiaro vantaggio per tutti. Tuttavia, accade che sia l'autorità competente a richiedere continui chiarimenti ed integrazioni, cui il proponente è ovviamente costretto a rispondere. E non viceversa. Non può quindi passare il messaggio che le molteplici integrazioni siano da addebitare a una volontà del proponente che cerca di recuperare terreno rispetto ad una proposta progettuale inizialmente carente, trovando dall'altro lato un'amministrazione indulgente che permette di farle "aggiustare il tiro" e così favorirla illegittimamente. D'altra parte, credere di poter concludere dei procedimenti autorizzativi complessi come quello in questione, senza una dialettica tecnica e costruttiva fra proponente e autorità competente è del tutto utopico. La ratio della normativa e la giurisprudenza in questo senso sono chiare: il percorso autorizzativo, che passa per la conferenza dei servizi e che vede la VIA come step endoprocedimentale, serve proprio a calibrare il progetto proposto, renderlo reale rispetto all'ipotesi progettuale attraverso un confronto costruttivo con l'amministrazione. L'autorità competente, pertanto, non può essere un mero censore, ma piuttosto un organismo che favorisce la genesi dell'iniziativa, bilanciando interessi pubblici e privati con la massima tutela per la sicurezza ambientale e della salute. Quindi la dialettica costruttiva è lecita ed affermare che è permessa una sola integrazione è in sostanza errato. Ripeto, se è la Regione a chiederne, il proponente cosa dovrebbe fare? Negarla? E' ovvio che non è possibile.

- il comma 5: il neretto utilizzato nel pezzo è ingannevole, perché la disposizione di un "nuovo avviso al pubblico" non deve avvenire automaticamente, ma solo se "L’autorità competente, motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico". E' evidente, dunque, che fino a prova contraria tali integrazioni (molto spesso si tratta solo di chiarimenti da dover produrre a qualcuno dei tanti enti che partecipano alle CdS con un po' di colpevole superficialità!) non erano sostanziali o rilevanti per le osservazioni del pubblico.