Quinta puntata della fiction intitolata “Inconferibili e incompatibili”, con le incompatibilità che si allargano a macchia d’olio fra le figure di spicco della politica locale.
Andiamo avanti con l’analisi del D.Lgs. n. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio, e finalmente da ieri abbiamo iniziato a sentire dai media (ma restano sempre muti i partiti di opposizione) qualche timido fiato in merito (ma tutti si guardano bene dal citare la loro fonte: il nostro blog; cari giornalisti vi ricordo la deontologia professionale).
L’argomento odierno è il seguente: il Dott. Claudio Di Bartolomeo è anche lui incompatibile.
Il D.Lgs. n. 39/2013, fra i numerosi casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici, si occupa anche di lui:
– “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici di livello sia regionale che provinciale o comunale, sono incompatibili con la carica di componente del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti avente la medesima popolazione della medesima regione o parte di essa” (art. 12 commi 3 lettera b) e 4 lettera b);
– “Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto” (art. 15 comma 1);
– “Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile di cui all’articolo 15, dell’insorgere della causa di incompatibilità” (art. 19 comma 1).
Orbene, essendo il Dott. Claudio Di Bartolomeo Consigliere comunale di Teramo (e quindi componente del Consiglio di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) dall’8 giugno 2009 e al contempo Dirigente medico della pubblica amministrazione (ASL di Teramo), se ne evince che dal 4 maggio 2013 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39) egli è che in situazione di incompatibilità per il doppio ruolo rivestito (di cui al citato art. 12 commi 3 lettera b) e 4 lettera b).
Per tali motivi, dovremmo dedurre come dovrebbe già essergli stata contestata dai responsabili del piano anticorruzione sia della ASL che del Comune di Teramo – ai sensi degli articoli sopra citati – l’insorgenza dell’impedimento a ricoprire il doppio ruolo, con gli effetti decadenziali che (come sopra esposto) ne conseguono.
Ma c’è di più. La specifica problematica, al pari di quanto già evidenziato per il Sindaco Brucchi e per il Dott. Cipollone, è già stata fatta oggetto di numerose richieste di parere indirizzate alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, nonché Autorità Nazionale Anticorruzione).
In particolare, la CIVIT si è molto chiaramente espressa con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 (http://www.civit.it/?p=9054), sancendo:
– l’immediata applicabilità delle norme del D.Lgs. n. 39/2013 ai casi di sopravvenuta incompatibilità (“incidenza delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità sugli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013. La Commissione, sul punto, conclude nel senso che la nuova disciplina è di immediata applicazione e cioè che gli incarichi e le cariche disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 comportano l’espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo e, trattandosi di un rapporto di durata, dunque, il fatto che l’origine dell’incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta a causa del mutamento della normativa”);
– la palese incompatibilità dei dirigenti di strutture complesse quale è certamente il Dott. Di Bartolomeo (“i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame”).
Infatti come riportato nella deliberazione n. 71 del 25.01.2011 adottata dal Direttore Generale Prof. Giustino Varrassi, deliberazione che costituisce l’atto generale di organizzazione aziendale della ASL di Teramo (http://www.aslteramo.it/codice_disciplinare_circolari_regolamenti/Organ…): fra le “Strutture complesse” figura quella denominata “Anestesia e rianimazione Teramo” della quale risulta Responsabile il Dott. Di Bartolomeo (tabella a pag. 10).
Esattamente uno dei casi per il quale la CIVIT profila la conclamata incompatibilità.
Come direbbe Crozza/Briatore, caro Claudio Di Bartolomeo: anche tu sei fuori!
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