Nella sentenza sull'Ospedale di Guardiagrele del Tar de L'Aquila si legge "Il Commissario per la sanità, essendo un organo amministrativo, non è legittimato ad incidere su atti aventi natura legislativa primaria, in deroga alle competenze costituzionali esclusivamente riservate al Consiglio regionale ovvero, in via del tutto eccezionale, al Consiglio dei ministri, ed è tenuto per converso al rispetto delle disposizioni di rango primario nell’emanazione degli atti amministrativi di competenza”. Le leggi e i regolamenti non posso essere modificati da parte del Commissario Governativo alla Sanità e da parte del sub commissario, Chiodi & Baraldi. Tutto nullo. Tutto da non rifare. Si apre per l'ospedale di Atri una nuova strada da seguire.
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