Il tre Agosto scrivevamo " In sintesi visto che all'asl di Teramo hanno assunto decine e decine di persone, a tempo determinato, tramite una società interinale, tutti nel settore amministrativo, dimenticando la richeista del sanitario; visto che le richieste di mobilità, sancite dal diritto, le richieste di aspettative sancite dal diritto, le richieste di part time sancite dal diritto, comportano l'impossibilità di sostituzione al 100%, non saranno concesse dall'asl di Teramo....fino a nuovo ordine.
In particolare...
1) Conferimenti incarichi a tempo determinato presso altre aziende
2) svolgimento periodo di prova a tempo indeterminato presso altre aziende
3) per motivi personali o di famiglia
4)assegnazioni provvisorie
5)trasferimenro per comando
6)trasferimento ai sensi dell'art. 33 L.104/92 (2.I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente).
Vi rendete conto?
Poi c'è il diritto.
Non è una facoltà dell'Ente concedere l'Aspettativa o il part-time.
Non è un pettegolezzo ma è legge confermato anche da un parere dell'Aran, diversi pareri dell'Aran (organismo tecnico di diritto pubblico con autonomia organizzativa, gestionale e contabile).
www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/aspettativacongedi/6916-aspettativa
La concessione dell'aspettativa prevista dall'art 10 comma 8 per i dirigenti a tempo indeterminato non è discrezionale e deve essere concessa, questo per esempio, cade a pennello, nel caso del dott. Di Eusanio.
Andiamo avanti.
Il PartiTime.
Come farebbe l'asl a vietarlo se avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda?
Al limite, l'asl, dovrebbe motivare il rinvio di trasformazione per un massimo di tempo di sei mesi e non a discrezione.
Andiamo avanti?
I sindacati?
La Cgil dell'attento segretario provinciale Fpl, Amedeo Marcattili, aveva scritto in precdenza ai vertici dell'asl di Teramo.
Una nota del 26/07/2016.
Il sindacato chiede se un simile atto possa essere coerente con "Il Regolamento Aziendale per la gestione giuridica delle assenze e delle presenze".
Si sottolinea che il documento a firma Fagnano, Di Giosia e Mattucci, dimentica i dipendenti affetti, per esempio, da patologie oncologiche, con ridotte capacità lavorative.
Si potrebbe continuare ma l'imbarazzo di una simile lettura pervade ogni lettore dotato di sensibilità amministrativa.
Che cosa farà l'asl?
Cancellerà l'ennesimo errore di una gestione raffazzonata.
Chi paga?
Noi...
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