Il Mistero dell'appalto di Crognaleto.
Procedura negoziata “Valorizzazione ambientale comprensorio Tottea – Fucino”.
In attesa della risposta dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, sollecitata dall 'Ordine degli Ingegneri di Teramo,a firma del Presidente, Alfonso Marcozzi, torniamo sull'appalto con una sintesi esaustiva dei dubbi secondo legge.
La nota dell'ODI è chiara.
" La natura e l’importo dell’intervento pari ad € 3.747.425,24 avrebbe reso necessaria l’attivazione delle procedure di evidenza pubblica.
Il Comune di Crognaleto richiama l' art. 9 della legge 11 novembre 2014, n. 164 (cosiddetta “sblocca Italia”); tuttavia la procedura indicata da tale articolo risulta derogatoria rispetto ai canoni ordinari e presuppone due circostanze indefettibili.
Relativamente alla natura dell’intervento detto articolo trova applicazione nei seguenti casi:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. - Relativamente all’urgenza:
e) l’ "estrema urgenza" dell’intervento. ovvero “la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali”. Dalla documentazione esaminata si constata che entrambe le circostanze non sussistono per l’intervento richiamato in oggetto.
Un ultimo aspetto ci preme richiamare in merito alla compatibilità dell’attuale RUP con l’art. 10 comma 5 del dlgs 163 e l’art. 272 del Regolamento generale. Infatti sembrerebbe escludersi che le funzioni di RUP possano esser conferite ad un soggetto estraneo alla p.a., attesa la chiarezza e nettezza dell’art. 10 comma 5 del dlgs 163 e dell’art. 272 del Regolamento generale, alla luce del quale “il Responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice. Il divieto del resto è evincibile implicitamente dall’art. 10 comma 7 del D.lgs. 163/2006, per il quale “compiti di supporto all’attività del responsabile di procedimento” possono essere conferiti a soggetti esterni (cd. soggetti ausiliari) aventi specifiche competenza di carattere, tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. Il Regolamento generale ha poi chiarito ed esplicitato che è proprio il RUP a proporre all’amministrazione l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e le modalità previste dal Codice per l’affidamento dei servizi. Posto quanto sopra si invita codesta stazione appaltante a meglio ponderare l’intero iter e a rivisitare in autotutela la procedura avviata anche per le conseguenze altamente negative che si potrebbero determinare sia in termini di lesione dei diritti costituzionalmente garantiti verso i professionisti sia sotto l’aspetto economico laddove l’illegittimità della procedura potrebbe portare in luce una serie di contenziosi con costi abnormi per il pubblico erario.
Chi è il Rup del Progetto?
Come è stato scelto?
Perchè il funzionario del comune di Crognaleto non è stato nominato?
In fondo l'appalto in montagna ha il gusto che ci guadagna.
L'aroma è servito.
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