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Mancata Revoca di un'Ordinanza. Denunciato il Sindaco di Pietracamela...

di Giancarlo Falconi
5 minuti

Riceviamo e Pubblichiamo la seguente documentazione inerente una denuncia alla Procura della Repubblica da parte della Guida Alpina, Pasquale Iannetti, per la mancata revoca di una vecchia ordinanza del sindaco Forti.

Ill.mo Sig. PROCURATORE della Repubblica di  Teramo

Io sottoscritto Pasquale Iannetti, nato il 20.12.1947 e residente in Pietracamela, strada San Sebastiano n. 2, in qualità di Guida Alpina, con la presente rendo noto quanto segue.

Il Sindaco del Comune di Pietracamela il dott. Giorgio Forti con Ordinanza n. 8 il 04.10.2006 (allegata) ha imposto “il Divieto assoluto di transito lungo il sentiero Campo Pericoli – Sella dei Grilli – Pizzo Cefalone e di accesso alle aree circostanti”.

E’ stata  inviata al Sindaco del Comune in data 13.04.2018  una “Diffida ad adempiere alla revoca della predetta ordinanza” ma non è stato dato nessun riscontro alla mia richiesta.
La diffida è stata inviata per conoscenza anche al sig. Prefetto di Teramo.

Nonostante quanto sopra, il Comune di Pietracamela ad oggi non ha provveduto alla revoca dell’ordinanza, né ha comunicato allo scrivente le ragioni per cui ha inteso non provvedere.

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L’ordinanza sindacale di cui all’oggetto è stata emessa in palese violazione  dell’art. 54 del Dlgs 267/2000 (TUEL) e risulta totalmente sfornita della prescritta “urgenza qualificata” e cosa ancor più grave non stabilisce neppure un termine finale di efficacia.

(Al riguardo si richiama, ad esempio, il provvedimento del TAR Regione Sicilia Pubblicato il 18/12/2017 N. 00896/2017 REG.PROV.CAU. - N. 01863/2017 REG.RIC.  con cui, in relazione ad  l’Ordinanza del Comune di Lipari, si è statuito che “in assenza di una “urgenza qualificata”, per rinvenire la quale non sono stati allegati dal Comune adeguati dati di fatto, l’ordinanza ex art. 54 TUEL, che nel caso di specie non stabilisce neppure un termine finale di efficacia, non è utilizzabile, dovendosi altrimenti provvedere con gli strumenti ordinari messi a disposizione dell’ordinamento; infatti, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000. Espressamente invocato nel provvedimento impugnato, è prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, e non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili ed ordinarie (cif,, ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 24/03/2006 n. 1537”)

Debbo rappresentare, altresì, che la predetta ordinanza, oltre che gravemente illegittima, è dannosa per la collettività tutta degli utenti della montagna, pregiudica in modo considerevole la mia attività di Guida Alpina e di quella di tanti colleghi non potendo esercitare l’attività sul comprensorio montano del Pizzo di Intermesoli -Val Maone - Pizzo Cefalone.Sottolineo che una ordinanza è un atto temporaneo di urgenza a cui deve poi far seguito la messa in opera di tutto ciò che serve a ripristinare la sicurezza. Non può e non deve essere solo un modo facile e sbrigativo con cui un Sindaco possa risolvere i problemi, credendo di mettersi a posto la coscienza. Quello che più danneggia la comunità è il fatto che troppo spesso, anche se il presunto motivo dell’ordinanza cessa, nessun Sindaco si preoccupi di revocarla, lasciando che per anni il provvedimento resti  in vigore. L’ordinanza in oggetto è in vigore dal 2006 (12 anni).

Ci tengo a sottolineare che la montagna è uno spazio di libertà e non di coercizione e, come tale, comporta un elevato senso di responsabilità da parte di chi la frequenta, che normalmente possiede capacità, conoscenza e competenza. 
Questo è il principio fondamentale: non si può regolamentare la frequentazione delle montagne, perché questo comporterebbe una limitazione della libertà dell’uomo che è uno dei capisaldi di tutte le attività che si praticano in montagna (alpinismo, sci-alpinismo, fondo, escursionismo ecc.).

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Tanto rappresento affinché la S.V. voglia valutare l'eventuale rilevanza penale della condotta posta in essere dal Sindaco del Comune di Pietracamela così come realizzata, prima,  adottando un provvedimento (l’ordinanza n.8/2006 ) del tutto sfornita dei requisiti di legittimità e, poi, non provvedendo in ordine alla richiesta di revoca di tale provvedimento e né fornendo alcun riscontro alla mia richiesta del 13.04.2018  e né comunque comunicando le ragioni del ritardo nel provvedere.

Rimango a disposizione per fornire ogni altra indicazione si ritenesse necessario acquisire.

Con osservanza.

      Pasquale Iannetti

                                                                                                           Guida Alpina

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