Una premessa per cercare di essere chiari e precisi.
" E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 201(nb. 2001 n.d.a.), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia. (comma così modificato dall'art. 6, comma 1, del dl 90 /2014 conv. in legge 114/ 2014).
Una post premessa per cercare di essere chiari e precisi.
- è presente una "lista" di incarichi consentiti come, ad esempio, quelli di ricerca, docenza, partecipazione commissioni gara, commissari straordinari;
- la disposizione consente il conferimento di incarichi e collaborazioni gratuiti per una durata massima di un anno "presso ciascuna amministrazione". Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti tale limite di durata.
Lavori Pubblici Teramo.
Dirigente l'Ing. Remo Bernardi.
Determina numero 1018 del 27/07/2016.
Oggetto: Allacciamento A24 Lotto Zero-Gammarana affidamento incarico di consulenza tecnica di parte per definizione dell'indennizzo espropriativo.
Affidamento a un ex dirigente comunale ora in pensione.
La somma supera di poco i tre mila euro.
Tutti gli uffici interessati hanno autorizzato l'incarico.
Ci spiegate, leggi a parte, ragioni di opportunità a parte, soldi a parte, visto che a Teramo l'anticipazione di cassa sta superando i 12 milioni di euro, visto che del bilancio di previsione sono entrate solo il 20% delle somme, visto che dall'assestamento escono fuori cifre drammatiche, perchè non pensare di affidare l'incarico a un giovane ingegnere o usare le risorse interne dell'Ente per ragioni di risparmio?
Perchè non pensare di creare un nuovo circolo meritocratico anche e soprattutto per i piccoli incarichi?
Perchè non regalare a Teramo un'altra aria.
Una definitva scelta etica e morale.
Che cosa ci risponde il dirigente che ha tutto il diritto di esprimere la propria discrezionalità e che cosa il sindaco Brucchi, padrino dei massimi impiegati comunali?
Tutto il resto è una determina da pensionare.
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