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Regione Abruzzo: Ripartono i tirocini formativi dal 25 Maggio i tirocini formativi

di Giancarlo Falconi
9 minuti

Una coincidenza che dopo poche ore dal nostro articolo
L'Imbarazzo. La Regione Abruzzo tra le poche regioni d'Italia con i corsi formativi bloccati https://iduepunti.it/22-05-2020/limbarazzo-la-regione-abruzzo-tra-le-poche-regioni-ditalia-con-i-corsi-formativi leggiamo....

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 in data 22.5.2020 “Emergenza epidemiologica da Covid- 19” ORDINANZA SUI TIROCINI EXTRACURRICULARI ATTIVATI NELLA REGIONE ABRUZZO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Ordina

Art. 1 1. E’ consentita, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti. 2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza suoi luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, il soggetto ospitante è tenuto ad applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i protocolli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività in essi non contemplati i protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l’attività del soggetto ospitante. Tali misure devono essere contestualizzate alla natura dell’attività e avere riguardo alle esigenze specifiche delle persone con disabilità. 3. Prima dell’attivazione di un tirocinio extracurriculare in presenza in azienda, il soggetto ospitante: a. deve verificare la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per la riattivazione/attivazione dei tirocini, tenuto conto delle specificità e delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio nei vari settori ed attività nelle quali si svolge l’esperienza formativa di tirocinio; b. deve verificare la presenza di adeguati livelli di protezione ed in particolare che i tirocini vengano svolti, organizzando gli spazi da parte del soggetto ospitante, in modo da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione per il tirocinante.

Il tirocinante deve essere dotato di tutti i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la prevenzione del contagio. In presenza di più tirocinanti presso il medesimo soggetto ospitante e in attuazione dei protocolli richiamati al comma 2, lo stesso soggetto ospitante valuterà se sia necessario articolare le attività di tirocinio secondo turni da concordare con il tirocinante ed il tutor aziendale; c. deve assicurare l’informazione e la formazione sui luoghi di lavoro, anche nei confronti dei tirocinanti, che devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere anche ad essi di comprendere esattamente le modalità del rischio ed acquisire la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali; d. deve assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale anche nei confronti dei tirocinanti maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID 19, ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 34 in data 19 maggio 2020; e. deve assicurare, nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro (soggetto ospitante) in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure anche nei confronti dei tirocinanti, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori e dei tirocinanti potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo. f. deve disciplinare le modalità di ingresso dei lavoratori dipendenti e dei tirocinanti, nonché di accesso di soggetti esterni; g. deve assicurare la massima limitazione agli spostamenti all’interno dei siti ed il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni; h. deve garantire l’effettuazione di operazioni di sanificazione sui luoghi di lavoro e, comunque, la pulizia giornaliera dei locali; i. deve assicurare ogni altra misura idonea e necessaria al contrasto e contenimento della diffusione del virus prescritta dalla normativa vigente; j. deve specificare nell’addendum al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, le modalità con le quali lo stesso sarà svolto; k. in assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso o interrotto;

4. Prima dell’attivazione del tirocinio extracurriculare in presenza in azienda, il soggetto promotore deve verificare la presenza dei requisiti richiamati ai precedenti commi, nelle seguenti modalità: a. acquisisce la dichiarazione del soggetto ospitante nella quale assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e delle linee guida regionali e/o nazionali di sicurezza previsti per i lavoratori, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, nel cui ambito si svolge l’esperienza di tirocinio; b. acquisisce copia del Protocollo aziendale di prevenzione COVID-19 di cui il soggetto ospitante si è dotato, ovvero delle Istruzioni operative di Sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;c. inserisce nell’addendum al progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, il consenso da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore alla riattivazione o avvio del tirocinio in presenza presso l’azienda e l’obbligo da parte del tirocinante di adottare tutte le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid – 19 nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottate dal soggetto ospitante. Art. 2 1. E’ comunque consentita la prosecuzione o l’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari autofinanziati in modalità di formazione a distanza (smart training), secondo quanto già disposto nell’OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020 e nei provvedimenti e circolari applicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, fino alla cessazione (31 luglio 2020) della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, adottata dal governo nazionale, fatte salve eventuali proroghe, laddove l’attività formativa di tirocinio extracurriculare risulti essere effettivamente realizzabile con la modalità di svolgimento a distanza ed in coerenza con i contenuti del progetto formativo ed in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale. 2. La modalità di formazione a distanza nell’ambito di un’esperienza di tirocinio è sempre preferibile, ove possibile, prevedendo anche una modalità mista, cioè momenti alternati di presenza in azienda e di formazione a distanza, limitando quindi il tempo di presenza in azienda allo stretto necessario a garantire la qualità del tutoraggio e l’effettuazione di quelle attività formative altrimenti non realizzabili a distanza. 3. Il ricorso alla modalità di formazione a distanza nell’ambito di tirocini extracurriculari finanziati, è invece consentita solo laddove espressamente prevista dai rispettivi avvisi, bandi o da specifiche disposizioni del settore o dell’amministrazione procedente.

Art. 3 1. Per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, al fine dell’attivazione di tirocini, tra i presupposti e le condizioni previste all’art. 8, comma 2, delle “Linee guida per l’attuazione dei Tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, deve includersi anche l’ulteriore previsione che il soggetto ospitante non deve avere neanche procedure di Cassa integrazione ordinaria in corso, o qualsiasi altra forma di integrazione salariale, per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Art. 4 1. La disposizione contenuta nell’ultimo paragrafo, della lettera b), del punto 27, dell’OPGR n. 59 in data 14.05.2020 (“Non rientrano in questa tipologia gli stagisti o i tirocinanti che, allo stato, non possono rientrare all’interno dei saloni”), è abrogata.

Art 5. Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, sono fatte salve le disposizioni regionali e nazionali in materia di tirocini extracurriculari. 2. I soggetti promotori, di cui all’art. 6 delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvate con D.G.R. n. 112 in data 22 febbraio 2018, che hanno stipulato convenzioni per l’attivazione di tirocini extracurriculari con soggetti ospitanti aventi sede legale e/o operativa presso la Regione Abruzzo, provvedono ad accertarsi che sia data puntuale attuazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

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Scusate se scrivo, ma dato che siete stati gli unici a scrivere su questa assurdità della Regione nei confronti dei Tirocini, tuttora l'Abruzzo, da come so, cercando ovunque, ancora non rilascia il permesso per i curriculari. Il discorso è: la Regione ha avuto tempo per emanare l'ordinanza di organizzare le Sagre ma non tempo per pensare a come sistemare questa cosa? Ci sono persone che si devono laureare e già sono bloccate con l'università, e va bene la pandemia e tutto il resto, ma parlare di bar, discoteche e mare e non di futuro è inconcepibile.