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Valle Castellana: Confermata la condanna dell'ex sindaco Esposito. Dovrà pagare 5000 mila euro...

di Giancarlo Falconi
7 minuti

Era il mese di Febbraio del 2018.
Scrivevamo " Il vomere o pala spala neve di proprietà del comune di Valle Castellana  che il sindaco, scusate l'ex sindaco Esposito aveva dato in uso e poi perso di proprietà a un noto residente di Valle Castellana.
Nicole, per i Due Punti, è stata in grado di ricostruire l'intera vicenda e di pubblicare l'appello respinto.
La Corte dei Conti ha confermato la condanna al sindaco Esposito per il danno cagionato all'Ente, quantificato in 5 000 euro più le spese legali.
E non finisce qui...",

Oggi, pubblichiamo uno stralcio della sentenza della Corte dei Conti in sede di Appello con cui viene confermata  la sentenza di primo grado della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti  dell’Abruzzo, con la quale l’ex sindaco di Valle Castellana Esposito Vincenzo è stato condannato a risarcire al Comune 5.000,00 euro più le spese legali.

Leggiamo " 

Ragioni della decisione

L’appello è infondato.
1.Come correttamente osserva la Procura, la natura del prestito, da
considerarsi secondo la difesa del convenuto un mero prestito d’uso, e la
circostanza che il vomere sia sempre rimasto nella proprietà del Comune,
elementi difensivi opposti dalla difesa, rimangono del tutto irrilevanti rispetto al
fatto che l’ente ne ha perso definitivamente la disponibilità.
Tale circostanza emerge con certezza agli atti.
Depongono in tal senso non solo il fatto, certo, che alla data del 1 luglio 2014
gli inquirenti hanno ritrovato il vomere matricola 4266 (quello di proprietà del
Comune) presso i magazzini della predetta SA.SO., ma anche l’implausibilità
della ricostruzione delle motivazioni alla base del preteso reimpossessamento
del vomere in corso di giudizio, fatto questo che trova una più logica
collocazione all’interno di una dinamica processuale e nel perseguimento
dell’intento di dimostrare una restituzione, piuttosto che in una dinamica
sostanziale, nella quale non ha soddisfatto lo scopo che le sarebbe stato
proprio, quello di restituire il medesimo bene solo temporaneamente preso in
prestito. Rimane elemento decisivo, infatti, che il vomere “restituito” in corso
di giudizio risulta avere subito modifiche agli attacchi (per consentirne l’uso da
parte del privato) che lo rendono incompatibile con la TERNA di proprietà del
Comune. Tale fatto, accertato nel corso del giudizio di primo grado, risulta
confermato dalla nota del Comandante della stazione del Corpo Forestale
dello Stato di Rocca santa Maria del 13 dicembre 2014, n. 1925, depositata in
allegato alle conclusioni della Procura, nella quale si ritrova la conferma delle
motivazioni a base di tali modifiche e della definitiva perdita di disponibilità del
vomere acquistato dal Comune: da tale rapporto risulta, infatti, che “gli
attacchi del vomere VMR3 matr. 4266 sono stati modificati per consentirne
l’aggancio alla trattrice targata AL780S, di proprietà della ditta Arrigoni
Emanuela”, la quale è risultata essere la ex coniuge del Ferri, titolare della
SA.SO., e nuova intestataria della medesima ditta.
Risulta confermato nel presente grado di giudizio, pertanto, quanto accertato
dal giudice di prime cure, e cioè che “il vomere di proprietà dell’ente locale,
contraddistinto ab origine dal numero di matricola 4266, non corrisponde a
quello rinvenuto presso il magazzino comunale”, poiché il Comune ha perso
ad oggi la disponibilità del medesimo bene che aveva quale accessorio della
TERNA acquistata anni prima, concesso a privati, e l’attuale disponibilità
presso i magazzini del Comune di un vomere incompatibile, quand’anche
contrassegnato con la stessa matricola 4266, appare un elemento solo
formale, non utile a far rientrare il Comune nella disponibilità del medesimo
bene acquistato a causa delle modifiche ad esso apportate. Del resto, lo
stesso convenuto ha reso nel corso del giudizio diverse versioni in merito alla
identificazione del vomere “ritrovato”, prima affermando che si tratta di quello
di proprietà del Comune, riverniciato di fresco, poi di altro, depositato per
errore dalla ditta in occasione dell’inverno 2013-2014 allorquando ha ritenuto
di poter nuovamente prendere in prestito quello del Comune, che sarebbe
sempre rimasto depositato presso la rimessa all’aperto; nessuna
osservazione ha poi opposto a quanto infine emerso, e cioè al fatto che il
vomere matr. 4266 sia stato modificato per consentirne l’uso alla ditta SA.SO.
Ciò che questo Collegio reputa decisivo per confermare la condanna di primo
grado è che questa è basata, quanto al fatto, non sulla formale presenza o
assenza del vomere matricola 4266 presso i magazzini del Comune, bensì
sulla definitiva perdita di disponibilità del vomere acquistato nel 2009 come...

...

accessorio della TERNA, non reintegrata dal ritrovamento di un vomere che
non può considerarsi tale, in quanto con essa incompatibile, e che, per tale
motivo, non è corrispondente a quello acquistato.
2.In merito alla perdita di disponibilità delle catene acquistate dal Comune
come accessori della TERNA, pacifica agli atti e tra le parti, il convenuto non
ha dimostrato alcun elemento che possa escludere o diminuire la colpa a lui
addebitata dal giudice di primo grado a titolo di grave omissione degli obblighi
di custodia e vigilanza. Quale titolare del servizio tecnico, era nelle sue
ordinarie mansioni provvedere ad una adeguata custodia e, non appena
riscontratane la mancanza, procedere ai dovuti atti di legge, ivi compreso,
quanto meno, quello di sporgere denunzia onde consentirne le ricerche nelle
competenti sedi.
3. Quanto al fondamento dell’addebito a titolo di colpa grave, il complesso del
comportamento tenuto dall’Esposito rispetto alla gestione dei beni de quibus
evidenzia i gravi elementi di scostamento dagli obblighi connessi alla cura e
custodia dei beni del Comune, che sono stati, nella fattispecie, del tutto
ignorati.
Appare anche corretto l’impianto del giudice di prime cure, che a tal fine non
pone tanto l’accento sulla circostanza che il vomere sia stato prestato ad altri,
ma che successivamente sia stato “dimenticato” consentendone, con ciò, la
definitiva acquisizione nella disponibilità di costoro, come nei fatti dimostra
l’avvenuta modifica degli attacchi al fine di renderli compatibili con la
macchina in uso dei privati stessi.
4. Non costituisce una esimente alla colpa, né incide sul relativo danno, il
fatto, affermato dal convenuto, che il Comune abbia potuto fruire di un
servizio di pulizia delle strade comunali svolto dalla ditta SA.SO. extra
appalto, poiché il fatto non è dimostrato, e comunque non è dimostrato che
tale vantaggio sia avvenuto in collegamento causale né con il preteso
“prestito” del vomere, né con la perdita definitiva della sua disponibilità da
parte del Comune (in caso di prestito “temporaneo” o d’uso il Comune
avrebbe dovuto tempestivamente recuperare il vomere, asseritamente
prestato per guasto di quello della ditta, nel medesimo stato in cui era stato
consegnato).
4.In conclusione, l’appello è respinto è per l’effetto deve essere confermata
l’impugnata sentenza.
Le spese di giustizia del presente grado di giudizio vanno poste a carico
dell’appellante, e si liquidano come in dispositivo.
Per Questi Motivi

Visti gli artt. 100 e 102 comma 6 del CGC, la Corte dei conti – Sezione III
giurisdizionale d’appello, respinge l’appello in epigrafe indicato.
Pone a carico dell’appellante le spese di giustizia, che si liquidano in
complessivi € 112,00 (Centododici/00).

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Commenti

Grande..falconi..top..!!

Comunque a Valle castellana si finisce dalla padella alla brace!
il nuovo non sembra meglio del vecchio