""...mentre percorreva la corsia di marcia normale,, improvvisamente non si accorgeva di due buche di grosse dimensioni vicine l'uno all'altro, sulla corsia di marcia in corrispondenza del lato destro, le stesse venivano prese con le ruote ant. e post, lato destro, a seguito dell'occorso il veicolo si dissestava e pertanto il conducente si fermava poco più avanti per accertare eventuali danni
" La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 del Codice Civile, è fondata secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, su una relazione intercorrente tra il custode e 2 la cosa dannosa e, non su un comportamento tenuto dal custode, oppure un'attività posta in essere dal medesimo. Invero, l'art. 2051 C.C. recita testualmente "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", ne consegue che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha un carattere oggettivo e non soggettivo."
Le motivazioni alla base della sentenza del Giudice di Pace del Tribunale di Teramo, Ottavio Firmani, condannano la Strada dei PArchi al risarcimento danni per la complessiva somma di € 2.469,09 più le spese legali.
Un Davide contro Golia?
La difesa dell'avv. Daniele Contrisciani ha dimostrato il rapporto causale tra la cosa in custodia della Strada dei Parchi ed il danno patrimoniale subito dall'automobilista.
Sorpresi?
Noi, no.
Voi?
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