Che significa avviso covid per Oss non rinnovabile della durata di 12 mesi?
Significa non rinnovabile.
Che cosa ha fatto l'asl di Teramo?
Indovinate.
Nel frattempo è stato licenziato il concorso dopo un anno e mezzo dal bando e attuato in forma telematica con la graduatoria immediata.
16/17 Novembre 2021.
Il 16 a sera prima della scadenza del concorso l'asl di Teramo dichiara (sito) che la procedura concorsuale si intendeva ultimata il 16 di Maggio.
Tutto sarebbe rinviato al mese di Luglio 2022.
Tutto giustificato dall'eventualità dei ricorsi.
I vincitori del concorso?
Ci saranno alla fine dei giochi due graduatorie?
La Legge Brunetta?
Leggete la lettera di contestazione che è arrivata all'asl di Teramo.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L’Aquila (CODICE CONCORSO C17), indetto dalla Asl di Teramo in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020
I sottoscritti , avendo superato con esito positivo la prova unica scritta relativa al Concorso in oggetto, significano quanto segue.
Con Avviso pubblicato il 16 novembre 2021 sul sito istituzionale della ASL di Teramo, che ha bandito il concorso, la Commissione ha informato i partecipanti di aver “stabilito collegialmente ed all’unanimità in relazione al numero dei candidati ammessi al concorso in oggetto citato … OMISSIS … in sei (6) mesi dalla data del 16.11.2021 (espletamento della prova unica scritta), il termine del procedimento concorsuale”. Ciò in ossequio agli artt. 9 e 10 del DPR 220/2001, detto art. 10, infatti, prevede: “Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso”.
Inoltre, l’art. 11 co. 5 del DPR 487/1994 statuisce: “Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare … OMISSIS… all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica”.
In data 17/11/2021, si è svolta l’ultima sessione della prova unica scritta relativa al summenzionato concorso ed in data 18 gennaio 2022, è stato pubblicato l’esito della stessa e gli esponenti sono risultati “Idonei”.
Ad oggi, benché più volte sollecitata per le vie brevi, l’intestata Azienda non ha inteso far luogo all’approvazione e conseguente pubblicazione della graduatoria finale di merito, giustificando verbalmente il ritardo con l’attesa dei provvedimenti giurisdizionali in merito a taluni ricorsi presentati da alcuni partecipanti al concorso, pendenti innanzi al TAR Abruzzo, che saranno celebrati il 13 luglio p.v.
Tuttavia, detta giustificazione appare del tutto inadeguata, posto che 1) ad oggi non vi sono provvedimenti sospensivi dell’efficacia degli atti della procedura concorsuale ad opera del TAR; 2) l’impugnativa giurisdizionale della procedura concorsuale potrebbe non risolversi con il primo grado di giudizio; 3) l’udienza è fissata dopo la scadenza del termine dei sei mesi previsto per la pubblicazione della graduatoria finale di merito.
Appare evidente, dunque, che, avendo la Commissione concluso le operazioni di scrutinio il 18 gennaio 2022, da essa data, l’Azienda ha illegittimamente ritardato la pubblicazione della graduatoria finale di merito, senza alcuna giustificazione, non sussistendo, si ripete, provvedimenti giurisdizionali ostativi.
Va da sé, che la mancata pubblicazione della graduatoria sta producendo un danno: a) in capo agli scriventi, che pur essendo risultati idonei, non sono posti nella condizione di poter programmare utilmente la propria vita lavorativa, quindi, personale; b) alla collettività, dato che a fronte di una acclarata carenza di personale, aggravata dall’epidemia ancora in corso, non vede far luogo alle necessarie assunzioni, pur essendo l’Amministrazione nelle condizioni di provvedervi, con i conseguenti disagi in capo all’utenza e aggravio di spese per la P.A.
Pertanto, formalmente si diffida l’Azienda Sanitaria in oggetto, a far luogo all’approvazione e pubblicazione della graduatoria de qua, entro il termine stabilito dalla normativa di riferimento, chiedendo al Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di competenza, di intervenire assumendo le necessarie determinazioni.
In attea di riscontro, distinti saluti.
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