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Roseto. Esiste il conflitto d'interesse dell'ass. Luciani?

di Giancarlo Falconi
2 minuti

Una storia di assoluta omonimia.
Stesso nome e stesso cognome. Era il 1 Marzo del 2024. Si costituisce a Roseto una associazione importante la xxxxxxxxxxxxx che ha il compito da statuto di perseguire intenti solidali e culturali. Il famoso e indispensabile terzo settore. ( Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) 
Tra i costituendi, Francesco Luciani che ha lo stesso nome e lo stesso cognome dell'assessore del comune di Roseto, Francesco Luciani.
Capita.
 Francesco è un nome molto utilizzato in Italia. Il quarto dopo Leonardo, Edoardo, Tommaso.
Luciani è dalle nostre parte un cognome "econoto". 
Nello statuto aggiornato del 15 Ottobre 2024 non ci sono stati cambiamenti nel direttivo dell'associazione.
Francesco Luciani dell'associazione avrebbe in comune con l'assessore della Giunta Nugnes anche lo stesso giorno, mese e anno di nascita.
Capita tra numeri uno.
 

La questione?
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 227 del 05-07-2024 Oggetto: PROGETTO "TRANSUMARE FEST" PRESENTATO DALL'ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE xxxxxxxxxxx -INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DGC N.101 DEL 29.03.2024

Di formalizzare l’indirizzo dell'Amm.ne Com.le agli uffici per la concessione dell’anticipo del 50% del contributo a favore dell’xxxxxxxxxxx per l’iniziativa denominata Transumare Fest, come di seguito indicato e per le motivazioni indicate in premessa: Di autorizzare la concessione dell’anticipo nella misura massima di € 7.500,00 somma da imputare al capitolo 2333 “Spese una-tantum per manifestazioni ed iniziative turistiche ” cod. 07.01-1.10.99.99.999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, già regolarmente impegnata;

In questa delibera l'ass. Luciani sarebbe stato presente nell'atto della.. formalizzazione.

Non serve citare gli articoli 77 e 78 del Tuel, vero?
Uno stralcio " 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado." 

La domanda al sindaco Nugnes è la seguente " A seguito di quello che abbiamo riportato, ravvede un conflitto d'interessi dell'ass. Luciani nei confronti dell'associazione xxxxx di Luciani Francesco? 




 

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