Con riferimento all’oggetto, questa Segreteria Regionale, intende infornare l’opinione pubblica circa le perduranti criticità relative al mancato pagamento di quote stipendiali (indennità), al personale impiegato nei reparti di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri della Regione Abruzzo. Infatti, allo stato, risultano non liquidate e pagate le somme dovute relative alla cosiddetta “indennità di Pronto Soccorso”.
Per l’effetto, ritiene di dover chiamare in causa i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, a mezzo diffida, affinché si provveda al pagamento delle somme dovute al personale sanitario avente diritto, nelle misure previste dalle norme di legge di riferimento e fatte oggetto di dedicato accordo sindacale (anche in relazione alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi).
La mancata osservanza della normativa di rifermento ed il disatteso accordo sindacale hanno generato malcontento e malessere fra i lavoratori interessati.
Mentre, da parte di questo Sindacato, le negatività datoriali in questione hanno determinato un sensibile affievolimento della fiducia riposta negli apparati gestionali della Sanità Regionale.
Sta di fatto che si è maturata la convinzione di dover formalizzare a carico dei Direttori Generali delle quattro ASL della Regione Abruzzo, un dedicato atto di significazione e diffida che trova legittimazione dalle circostanze, di fatto e di diritto, che hanno caratterizzato la vicenda.
A proposito, sarà utile ricordare come la questione nasce allorquando la Regione Abruzzo ha, unilateralmente, deciso di sospendere l'erogazione dell’indennità di pronto soccorso destinata ai Medici, agli infermieri ed a tutto il personale che lavora nei Pronto Soccorso della Regione.
Senonché, tale decisione, siccome rivolta nei confronti di professionisti che operano quotidianamente in condizioni di disagio e di elevato stress e responsabilità, oltre ad essere penalizzante, risulta iniqua e, forse, indebita, ove si vorrà tenere in debita considerazione che le risorse per le indennità di Pronto Soccorso sono state già stanziate e sono esigibili, essendo esse state definite attraverso confronti decentrati.
Ma, anziché dare applicazione a quanto concordato in sede di contrattazione decentrata, si è preferito intervenire per le vie brevi facendo circolare un “modello interpretativo” sui generis, secondo cui la mancata firma di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avrebbe determinato il blocco dei pagamenti in parola.
Tale interpretazione non è condivisibile e non può trovare ingresso alcuno, non soltanto perché non contenuta da un qualsivoglia atto amministrativo e/o provvedimento legislativo),ma anche in ossequio ad un principio giuridico, di carattere ordinamentale, meglio noto come ultrattività delle norme giuridiche.
D’altra parte, le somme di denaro in questione sono a tutti gli effetti dovute ai lavoratori, e le argomentazioni poste in circolazione sulla mancata firma del CCNL appaiono pretestuose.
Valutato che la sospensione delle indennità, oltre al danno economico, rappresenti un atto di ingratitudine nei confronti del personale sanitario che, siccome impegnato “in prima linea” nei reparti di Pronto Soccorso, meriterebbero migliori considerazioni e maggiori forme di rispetto. A proposito si vuole ricordare che i lavoratori in questione, senza nessun tipo di protezione, vengono impiegati a subire e fronteggiare le diuturne aggressioni verbali e fisiche, da parte di una utenza evidentemente insoddisfatta dei servizi sanitari somministrati alla collettività .
Ma, così non è stato.
Ritenuto che si debba rimuovere l’interposto “blocco” e ripristinare la interrotta erogazione delle indennità dovute, in ossequio all’intervenuto accordo (maturato in sede di confronto tra le OO.SS. e la Regione Abruzzo, in data 28 gennaio 2025), si debba provvedere, al pagamento dell’indennità di pronto soccorso a favore dei Medici, degli Infermieri e di tutto il personale che lavora nei reparti di Pronto Soccorso.
Ricordato che, l’indennità di cui si parla è stata istituita e finanziata con Leggi dello Stato Legge 234/2021 (art. 1, comma 293), ed è stata, altresì, recepita nei contratti collettivi nazionali vigenti, sia per il Comparto non dirigenziale (art. 107 comma 4), e sia per il comparto della Dirigenza Medica (art.79 comma 1).
In funzione delle esposte argomentazioni e delle supposte ragioni, questa Segreteria Regionale, unitamente ai Segretari Provinciali di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, nel mentre si dichiarano pronti ad intraprendere le azioni ritenute necessarie per la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori del comparto sanitario, per la questione qui in disamina ritengono necessario dover provvedere alla formalizzazione di apposito e dedicato Atto di Significazione e Diffida, da valere ad ogni effetto di Legge, a carico dei Direttori Generali della quattro Aziende Sanitarie Abruzzesi, nelle loro spiegate qualità, per adempiere all’erogazione delle indennità dovute e dare attuazione all’accordo sottoscritto in sede decentrata in data 28 gennaio 2025, e, per l’effetto, a provvedere alla rimozione dell’interposto blocco del pagamento delle previste indennità a favore dei lavoratori interessati.
Ed ancora, per il futuro, in ossequio al principio di correttezza e buona fede, ad adoperarsi per il mantenimento di corrette relazioni sindacali, mediante l’impegno ad onorare gli adempimenti pattuiti e concordati, nonché attraverso l’assunzione di iniziative ritenute idonee ad evitare il ripetersi di improbabili, quanto irrituali, decisioni “inaudita altera parte” su argomenti
oggetto di confronto e contrattazione sindacale.
Lì, 7 aprile 2025
Il Segretaio Generale UIL FPL della Regione Abruzzo
Alfiero Antonio DI GIAMMARTINO
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