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Teramo. Ufficio Tributi: Le Cartelle Pazze e tutti alla Soget per l' Imu, la Tari a dimostrare la propria innocenza...

di Giancarlo Falconi
1 minuto

La sintesi?
"Lei non ha pagato".
Tutti alla ricerca delle proprie ricevute di quattro anni fa perchè al sesto anno arriva la manna della prescrizione e così via...
L'Epifania teramana?
Dietro quegli sportelli della Soget che ci indica come perdere istanti e tanti sospiri tra bollettini e altri scontrini.
La domanda?
Perchè prima di far perdere tempo ai cittadini teramani non si effettua una migliore informativa?
Perchè chi ha contattato la redazione, ha dimostrato che bastava un diverso uso del terminale e dello storico per verificare la sua situazione?
Che cosa ci risponde l'Ufficio Tributi del Comune di Teramo?
Perchè una persona anziana con le ricevute in mano e quell'ansia che ti arriva davanti a chi ti chiede tra i 500 e i mille euro per una Tari lontana non deve pagare ma solo stare male?
Che succede in questi uffici?
Un gruppo di cittadini con le pratiche archiviate effettuerà accesso agli atti tramite un'associazione di consumatori e presenteranno relativa denuncia sull'uso speculativo di queste verifiche.

Seguiremo l'intera vicenda, intanto, tutti in fila. 
 

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Commenti

C'è poco da commentare, siamo in Italia e il pressapochismo regna sovrano. Ora sono in pensione, ma, se si sarebbe verificata una situazione simile dove lavoravo, avrei spellato vivi gli autori. Domanda: durante i 4 anni trascorsi che cazzo hanno fatto? Se il comune vive di tributi è opportuno seguire tutte le fasi del suo processo, se esistono persone in grave disagio è giusto che l'ente se ne faccia carico senza enfasi o clientelismo. E' mai possibile che questi quattro pellegrini miracolati non sappiano amministrare una città.

..Non devi pagare.. A me sembra che i fessi che pagano sono sempre i soliti. Anche per questo ci sono aumenti. Poi per carità l'errore ci può stare

La prescrizione è dopo il 5° anno e non il sesto.

A tal proposito Giancarlo,mi chiedo e pchiedo alla Teramo Ambiente, di conoscere il motivo per cui i loro responsabili ,non rispondono assolutamente alle richieste scritte fatte a mezzo raccomandate PEC dagli utenti.
Non mi stancherò' mai di ripetermi ,dal primo semestre del 2017 ,nonostante le mie ripetute segnalazioni egli aggiornamenti da me fatti alla Teramo
Ambiente per modificare la posizione di un nostro immobile a Teramo, e
tutto questo è dimostrabile in qualsiasi momento,nessuno si è degnato di fornirmi i chiarimenti del caso,nonostante io avessi sospeso ed a loro preventivamente segnalato,la sospensione del pagamento delle rate TARI
relative al periodo oggetto di mia contestazione.

A questo punto,lancio una sfida alla Team,provate a portarmi davanti ad un giudice e dopo vedremo chi ne pagherà' le conseguenze.

L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Detti termini ricominciano a decorrere, poi, in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale (come la disposizione dell'interrogatorio dell'indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero), ma senza poter mai superare il tempo prescritto aumentato di un quarto (ad esempio: nel caso del tempo fissato in sei anni, detto termine diverrà di sette anni e sei mesi, in quanto somma del termine di sei anni più del suo quarto, ovvero un anno e mezzo). Inoltre, altre cause di "allungamento" della prescrizione sono la contestazione di aggravanti specifiche, come nel caso della recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, eccezion fatta per le aggravanti che aumentano la pena di oltre un terzo e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa; in tali casi si tiene conto dell'aumento massimo della pena prevista per l'aggravante. Quando la legge prescrive per un reato sia una pena detentiva che una pecuniaria, la prescrizione si calcola sulla sola pena detentiva. La legge, in determinate fattispecie, può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in tal caso la prescrizione matura in tre anni. La prescrizione è espressamente rinunciabile (art. 157 cp.)

La prescrizione del reato è l'istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell'ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.). Inoltre l'istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l'effettivo diritto di difesa all'imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l'azione dello Stato contro i reati sia rapida e puntuale, seguendo un'azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.

La prescrizione non equivale ad un'assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l'imputato possono sembrare identici e nemmeno a una condanna in quanto non viene formulato il corrispondente verdetto condannatorio da parte del giudice. Infatti affinché vi sia prescrizione occorre che il giudice, nel dispositivo della sentenza, individui un reato, nel frattempo estinto, attribuibile all'imputato. Diversamente l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. D'altra parte la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (art. 157 cp) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza.

I processi conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei termini furono 56 486 nel 1996, 206 000 nel 2003, quadruplicando.[2].

Mi spiace ripetermi ma le leggi bisogna saperle leggere ed interpretarle....

Delitti e contravvenzioni sono altro rispetto al mancato pagamento delle tasse...

La durata della prescrizione di queste è 5 o 10 anni in base alla tipologia.

Mi secca dover scrivere queste cose ma ...

Per Carlo
in verità la prescrizione prevista dall'art157 del codice penale non può
essere riferita alla materia tributaria,salvo nel caso di illeciti penalmente rilevanti;e non è certamente questo il caso.
Il mancato pagamento di TASI o Imu non è reato.
Per tale situazione ci si deve riferire alle norme di natura tributaria che
per le tasse prevedono un termine di cinque anni .

Avviso per Francopi..........
Credo che Lei abbia sbagliato persona nel dare la risposta a Carlo.
Mi dispiace,ma io non ho assolutamente parlato di prescrizione,la prego di leggere il mio precedente commento.
Grazie
carlo

Mi scuso,ma forse ci sono due Carlo?