L’art. 63 della legge finanziaria 2012 della Regione Abruzzo aveva introdotto una nuova “disciplina delle misure di pubblicità dell’Autorità competente in materia di valutazione ambientale”. Aveva, appunto. Perché il 20 marzo scorso il Consiglio regionale, con legge n. 13, ha sospeso l’efficacia dell’art. 63 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2012, stabilendo, con ciò, che per quei 4 mesi continuasse ad applicarsi la normativa già vigente in materia.
Questa decisione appare del tutto discutibile, in quanto occorrerebbe chiedersi se sia legittima una legge regionale che sospenda con efficacia retroattiva una precedente legge regionale.
In via di principio, la questione non è molto dissimile da quella che si avrebbe qualora il Consiglio regionale abrogasse con effetti retroattivi una sua precedente legge. L’abrogazione, come è noto, determina la cessazione della vigenza di una legge. E questa cessazione agisce con efficacia ex nunc, ossia per il futuro e non per il passato. A meno che, si intende, il Legislatore non dichiari di voler estendere anche al passato la nuova legge adottata. La sospensione, invece, non provoca la cessazione della vigenza di una norma, ma ne determina solo la sua temporanea non applicazione. Ciò vuol dire che provvisoriamente, e cioè fino ad una certa data, si applicherà una diversa legge e che allo spirare del termine tornerà ad applicarsi la legge sospesa. Anche in questa evenienza, la sospensione agisce per il futuro e non per il passato. A meno che, si intende, il Legislatore non dichiari espressamente di voler estendere la sospensione della vigenza della legge anche al passato. Con una non trascurabile (potenziale) differenza: che mentre l’abrogazione retroattiva può anche giustificarsi per porre rimedio ad una disparità di trattamento che di fatto si produca tra coloro che soggiacciono alla vecchia normativa e coloro che soggiacciono a quella nuova, la sospensione retroattiva contiene in sé il rischio che si realizzi, con maggiore probabilità, il risultato contrario. Essa, pertanto, è legittima solo se rispettosa del canone della ragionevolezza. Ed è in questo senso che occorre, allora, chiedersi se la legge n. 13/2012 sia legittima o no.
Alcune richieste, relative ad impianti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, sono state presentate in Regione durante il periodo che ha preceduto l’adozione della legge n. 13/2012. Mi limito a citare un solo esempio: la realizzazione di un impianto eolico presso Castiglione a Casauria e Torre de’ Passeri (PE) da parte della società “Energy System Services”. Nell’avviso di deposito comunicato dalla Regione si dice che a partire dall’8 marzo 2012 “decorrono i 60 (sessanta) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull’opera”. Con quali conseguenze?
1) Dall’8 marzo e fino al 29 marzo (giorno in cui è entrata in vigore la legge n. 13) ha trovato (rectius: avrebbe dovuto trovare) applicazione la disciplina sulla VIA contenuta nella legge finanziaria; dal 29 marzo ha trovato applicazione la disciplina contenuta nella legge n. 13, che in modo retroattivo ha sospeso l’efficacia della disciplina contenuta nella legge finanziaria; dal 1° maggio in poi troverà nuovamente applicazione la disciplina contenuta nella legge finanziaria. È evidente che, dati i tempi ristrettissimi, difficilmente si sarà in condizione di dar seguito alle norme sul nuovo procedimento VIA (almeno in relazione alla partecipazione del pubblico interessato, visto che il termine per presentare osservazioni scadrà il 7 maggio).
2) Il Comitato regionale VIA ha nel frattempo valutato la compatibilità ambientale di circa 60 progetti, sulla base delle norme contenute nella legge n. 13/2012. Oggi lo farà in relazione ad altri 43 progetti. Per alcuni, come per quello di Castiglione a Casauria e Torre de’ Passeri, la valutazione del Comitato avverrà, invece, prossimamente sulla base dell’art. 63 della legge finanziaria, che al suo comma 13 stabilisce: “È fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi”. Da un punto di vista qualitativo, ciò comporta che i progetti a suo tempo presentati (e per i quali non si è ancora concluso il procedimento VIA) saranno oggetto di una differente valutazione rispetto a quei 60 e passa progetti già valutati secondo la normativa di sempre, sulla base della sospensione disposta dal Consiglio regionale. La qual cosa a me pare che finisca per concretare esattamente una ipotesi di disparità di trattamento ed un arbitrio del Legislatore, potendosi insinuare il dubbio che la sospensione della legge servisse a sottrarre alla applicazione della nuova normativa sulla VIA – nell’imminenza della valutazione del Comitato – un certo numero di progetti presentati.
ENZO DI SALVATORE
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