Salta al contenuto principale

Perché la nuova legge sulla Riserva del Borsacchio è di dubbia legittimità costituzionale

di Enzo Di Salvatore
6 minuti

L’8 maggio scorso il Consiglio regionale abruzzese ha deliberato con legge una revisione dei confini della Riserva naturale del Borsacchio, estromettendo dalla stessa il territorio del Comune di Giulianova ed alcune parti del territorio di Roseto degli Abruzzi. Con la legge varata si è proceduto alla sostituzione di alcuni commi dell’art. 69 della legge istitutiva del 2005: quelli che vanno da 1 a 16, mentre immutati restano i commi da 17 a 25 (relativi ai divieti immediatamente applicabili in attesa che la Riserva entri in funzione).
A parere di chi scrive, la legge è illegittima per i seguenti motivi.

1) La legge dello Stato sulle aree protette (l. 394 del 1991) disegna un iter tipizzato da seguire ai fini dell’istituzione delle riserve naturali regionali. Essa stabilisce a chiare lettere che sulla proposta di istituzione di un’area protetta debbano esprimersi gli Enti locali interessati (ossia: i Comuni e la Provincia), che ciò avvenga in Conferenza e che i lavori della Conferenza terminino con un documento di indirizzo, contenente tutta una serie di elementi (art. 22). Solo in seguito il Consiglio regionale potrà esprimersi, “tenuto conto del documento di indirizzo” approvato in Conferenza.
Ora tutto questo non pare essere avvenuto, come del resto si intuisce dalla relazione della II Commissione consiliare, ove si legge che la Commissione “ha ascoltato le amministrazioni locali interessate”. Peraltro, anche a voler tacere sulla irregolarità del procedimento seguito, non è chiaro in che modo, quando e nella persona di chi gli enti locali interessati si sarebbero pronunciati. La relazione della Commissione, ad esempio, non dice se il “parere” dei Comuni e della Provincia reso in Commissione sia stato preceduto o no da una delibera formale dell’Ente.


2) La nuova legge sul Borsacchio rinnova la disciplina degli adempimenti da seguire per l’attuazione della Riserva. Essa ripete quanto già prevedeva la legge del 2005, ossia: entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge il Comune di Roseto dovrà definire, mediante intesa con la Regione, l’organo di gestione della riserva, la sua composizione, nonché le forme e i modi attraverso cui si attuerà la gestione stessa; entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Comune provvederà all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto naturalistico della Riserva, il quale dovrà essere elaborato ed adottato entro 1 anno dall’incarico; entro 120 giorni dalla data in cui perverrà in Regione, il Consiglio regionale dovrà approvare il Piano di Assetto Naturalistico; entro 90 giorni dall’approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale, il Comune di Roseto approverà il Programma pluriennale di attuazione del Piano e il “Regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati (…), nonché i divieti specifici”.
Ebbene questa disciplina è illegittima, in quanto la legge dello Stato stabilisce che gli strumenti attuativi della Riserva siano di competenza dell’Ente Parco, cioè dell’Ente che gestirà la Riserva, e non del Comune. L’art. 25 della legge è chiarissimo: “il piano per il Parco è adottato dall’organismo di gestione ed è approvato dalla Regione”. Lo stesso dicasi per il Piano pluriennale, rispetto al quale il Comune di Roseto e la Provincia di Teramo hanno solo il diritto di esprimere un parere. E così è anche per il regolamento della Riserva, che, chiamato a disciplinare le attività consentite entro il territorio del Parco, è approvato dall’Ente gestore sulla base dei principi stabiliti dalla legge regionale. Nello stesso senso, del resto, va anche la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sent. n. 70 del 2011).


3) Dalla stampa quotidiana si apprende che nei confronti di un campeggio sito nel territorio di Roseto “il Tribunale di Teramo ha firmato un’ordinanza di demolizione per strutture ritenute irregolari”. Le irregolarità di cui parla la stampa concernono la costruzione di un parcheggio, in violazione dei divieti sanciti per fini di tutela ambientale. Una vicenda, se ben inteso, non ancora del tutto conclusa (v. l’articolo dal titolo “Ricorso in appello per l’abuso nel Borsacchio”, pubblicato su Il Centro del 28 gennaio 2012).
La legge approvata dal Consiglio regionale esclude ora dalla Riserva anche quell’area interessata dal campeggio. La qual cosa finirebbe per rendere alla legge regionale un carattere provvedimentale. Rispetto a questo tipo di leggi, se è vero che la Corte costituzionale ha affermato che non è preclusa alla legge regionale “la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto”, è del pari vero, però, che, sempre secondo la Corte, dette leggi sono ammissibili soltanto entro limiti specifici e comunque a certe condizioni, ossia nel “rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alle cause in corso” e “nel rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà” (sent. n. 137 del 2009). Esse, in altre parole, sono ammissibili solo se “non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso” (sent. 94 del 2009), se non sia elusa l’esecuzione di una sentenza (sent. n. 267 del 2007) e sempreché non si apra ad una disparità di trattamento tra i cittadini. Circostanza, questa, che sarebbe da escludere solo qualora dalla legge approvata emergesse chiaramente “la ratio giustificatrice del caso concreto” (sent. n. 137 del 2009).



 

Commenta

CAPTCHA

Commenti

che tristezza! che schifo! qualcuno ha deciso di mettere le mani sulla riserva del borsacchio non perchè gli freghi qualcosa della riserva, dell'abitat, degli animali che ci vivono (conoscono molte persone che ci vivono e hanno ripreso a rivedere in giro il tasso, animale vìche non si vedeva più da molti anni, la donnola e tanti altri piccoli animali). Ha deciso di metterci le mani per creare un altro piccolo centro di potere da utilizzare quale riserva di voti per le elezioni, le prossime elezioni. D'altronde qualcuno ha detto che statisti e politici hanno in comune che pensano al futuro: gli statisti fanno cose per il bene delle prossime generazioni, i politici fanno cose solo per vincere o non perdere le prossime elezioni