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Fate attenzione. Dal 19 Aprile le Nuove zone rosse nei comuni abruzzesi. Ecco dove...

di Giancarlo Falconi
2 minuti

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive

1) l’applicazione delle misure restrittive indicate dal Capo V del DPCM 02.03.2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) - artt. da 38 a 48, con esclusione dell’art.43 - e dall’art. 2 D.L. 44/2021 - nei confronti dei Comuni e di specifiche aree così individuate:

 Provincia di Teramo: Ancarano, Campli, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e le frazioni del Comune di Castellalto individuate in Castelbasso, Contrada Mulano e Contrada Colle di Giorgio; Provincia di L’Aquila: Roccacasale, Collarmele; 2) la conferma delle misure restrittive applicate con l’O.P.G.R. n. 22 del 9 aprile 2021 nei confronti di specifiche sub aree della Provincia di L’Aquila nelle quali sono ricompresi i seguenti Comuni: Barisciano, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli, Carsoli, Sante Marie, Magliano de’ Marsi, Avezzano, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi, Celano e per la Provincia di Teramo il Comune di Nereto ; 3) la cessazione, con decorrenza dal 19 aprile 2021, delle misure restrittive già applicate con l’O.P.G.R. n. 22 del 9 aprile 2021 nei confronti dei comuni ivi specificati e non confermati nel precedente punto 2) ; 4) di fissare il termine di decorrenza del presente provvedimento alla data del 19.04.2021 con efficacia sino alla data del 25.04.2021 compreso, salvo diverse disposizioni; 5) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; 6) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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