La mia offerta al dott. Grotta rimane inalterata e non inalberata.
Presidente del cda de I Due Punti perchè di lui apprezzo la preparazione e l'ingegno.
Poi esistono le norme che normano.
Prima le cariche di Alfredo Grotta.
Vice Presidente in carica della Ruzzo Reti Spa e responsabile regionale della Fondazione Luigi Einaudi.
La Fondazione Einaudi è ente di diritto privato che risulterebbe tra gli enti finanziati e beneficiari di contributi erogati dalla Regione Abruzzo.
Si dovrebbe, se non è disturbo, applicare il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
L’articolo 4 comma 1 della legge recita infatti che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto CARICHE in enti di diritto privato (ci sembra che la fondazione lo sia ) FINANZIATI dall’Amministrazione che conferisce l’incarico (La Fondazione Einaudi Scuola del Liberalismo ABRUZZO risulterebbe beneficiaria, come verificabile dall’elenco pubblico e pubblicato in rete, nelle annualità 2023/2024 dei contributi a fondo perduto erogati dalla Regione Abruzzo a favore di Enti e associazioni di volontariato e promozione sociale) NON POSSONO ESSERE CONFERITI gli incarichi di AMMINISTRATORE di Ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale.
La legge non spettegola ma parla chiaro, pertanto Alfredo Grotta che ricopre la carica di responsabile regionale della Fondazione, non potrebbe firmare la dichiarazione predisposta dal Consiglio regionale d’Abruzzo per la ratifica della nomina a suo tempo resa dall’ex presidente Maria Ceci nel punto 2 relativo alle cause di inconferibilità, anzi a rigor di logica la sua domanda non avrebbe dovuto neanche essere presa in considerazione, dal momento che, come attestano le varie interviste rilasciate fino al gennaio 2024, Grotta è il responsabile dell’ente che vanta l’unica sede regionale in Abruzzo, a Teramo, oltre ad essere vicepresidente in carica di Ruzzo Reti Spa, ossia di società controllata dalla Regione Abruzzo tramite l'ente regionale Ersi (e qui si profilerebbe persino la doppia incoferibilita' di cui all'art.7 delgià richiamato decreto).
Non vorrei che per il periodo di raffreddamento che andrebbe rispettato, si raffreddasse l'attesa dei Due Punti di avere Grotta come Presidente.
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Caro Giancarlo, temo sia un grosso abbaglio.
Il finanziamento deve avere carattere di continuità e stabilità. L'incarico deve comprendere deleghe gestionali dirette.
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Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013
Inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013
FAQ in materia di Anticorruzione. La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 5 novembre 2024
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1. Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni e prevale su eventuali disposizioni regionali?
Il d.lgs. n. 39 del 2013 è applicabile integralmente alle regioni, ancorché a statuto speciale, in virtù dell’art. 22, co. 1, d.lgs. n. 39 del 2013, che dispone la prevalenza delle norme del citato decreto sulle diverse disposizioni di legge regionale senza operare alcuna distinzione tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
Parole chiave: Anticorruzione – incompatibilità- inconferibilità – incarichi - regioni
Fonte: art. 22, co. 1 d.lgs. n. 39/2013; delibera Anac n. 284 del 13 gennaio 2016.
2. Quali sono le modalità di calcolo della popolazione legale di un ente locale ai fini dell’applicazione del d.lgs. 39/2013?
3. Quando devono essere acquisite le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all’articolo 20 del d.lgs. n.39/2013?
4. A chi spetta il potere di accertare un’ipotesi di inconferibilità o incompatibilità?
La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione e all’Autorità nazionale anticorruzione. Al RPCT, individuato dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del decreto medesimo, è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all’ANAC. L’Autorità, ai sensi dell’art. 16, comma 1, ha il potere di procedere all’accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi. Detto potere può attivarsi su segnalazione di terzi, in occasione della richiesta di pareri da parte delle Amministrazioni, su segnalazione dello stesso RPCT, ovvero d’ufficio.
Parole chiave: Anticorruzione – accertamento – art. 15, d.lgs. n. 39/2013
Fonte: art. 15, d.lgs. n. 39/2013 – delibera Anac 833/2016.
5. A chi spetta il potere di contestazione della violazione di un’ipotesi di incompatibilità sopravvenuta a seguito dell’elezione o della nomina a componente di organo di indirizzo politico?
6. Qual è il valore giuridico delle delibere adottate dall’Anac in materia delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi ex d.lgs. 39/2013?
Nonostante il nomen iuris, il potere di accertamento attribuito all’ANAC dall’art. 16, comma 1, ha connotazioni particolari. Si tratta di un’espressione di una valutazione circa il procedimento di conferimento dell’incarico in corso o già concluso. L’ANAC "accerta", nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione. Questa valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale.
Parole chiave: delibera ANAC- carattere provvedimentale- carattere costitutivo- valore giuridico
Fonte: d.lgs. 39/2013 – sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018- PNA 2019, Parte III, § 1.5
7. Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti strumentali degli enti locali?
Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica anche agli enti strumentali non economici degli enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, quali i consorzi disciplinati dall’art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e le Aziende Speciali disciplinate dall’art. 114 del medesimo testo legislativo, comprese le Aziende Speciali istituite dalle Camere di Commercio Industria e Artigianato.
Parole chiave: Anticorruzione –– enti strumentali di enti locali–Aziende speciali- Consorzi
Fonte: d.lgs. n. 39/2013 – art. 31 e 114, d.lgs 267/2000 ( TUEL), - Orientamento numero 16 del 06 maggio 2015 - AG 30/2015/AC - Orientamento numero 15 del 30 aprile 2015 - delibera Anac n. 691 del 17 luglio 2019.
8. Il d.lgs. n. 39 del 2013 trova applicazione ai consorzi per l’area di sviluppo industriale?
9. Come si definisce l’ambito di operatività di un ente pubblico soggetto alla disciplina del d.lgs. 39/2013?
10. Il d.lgs. n. 39 del 2013 si applica ai titolari di posizioni organizzative?
11. Il d.lgs. n. 39/2013 si applica all’incarico di revisore dei conti?
12. Come si distingue, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, un incarico dirigenziale da un incarico amministrativo di vertice?
13. L’incarico di portavoce del sindaco è un "incarico amministrativo di vertice"?
14. L’incarico di Segretario generale di un Comune è qualificabile come incarico amministrativo di vertice ai sensi del d.lgs. 39/2013? È compatibile con la carica di consigliere o assessore comunale dello stesso o di un diverso Comune nella stessa regione?
15. Cosa si intende per "componente di organo di indirizzo" negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera f) del d.lgs. n. 39/2013?
La carica di "componente di organo di indirizzo" negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico rinvia alla definizione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" di cui all’art. 1, co. 2 lett. l) d.lgs. 39/2013 il quale intende per tali gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.
Parole chiave: Anticorruzione – componente di organo di indirizzo
Fonte: art. 1 co. 2 lett.f) e lett. l) d.lgs. 39/2013 – delibera Anac 373 del 08/05/2019
9.16 Le ipotesi di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti?
Le ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 39 del 2013 trovano applicazione solo nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, salvo quanto previsto dalla prima parte del co. 2 del citato articolo, in cui non si richiede il requisito dimensionale in virtù della coincidenza tra l’ente presso il quale si è svolta la carica politica e l’ente che conferisce l’incarico in destinazione.
Parole chiave: Anticorruzione ––organo politico- ente locale– inconferibilità- incarichi
Fonte: art. 7 d.lgs. n. 39/2013
17. L’esimente alle ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 3 d.lgs. 39/2013 si applica nel caso in cui un dipendente che, una volta concluso il mandato politico, assuma un incarico dirigenziale presso un’amministrazione di un ente locale diversa rispetto a quella a cui apparteneva prima dell’assunzione della carica politica?
No, l’esimente di cui all’art. 7 co. 3 d.lgs. 39/2013 si applica solo a coloro che, una volta esaurito il mandato politico, ritornino all’interno dei ruoli della stessa amministrazione, dello stesso ente pubblico o dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico, presso cui erano incardinati prima dello svolgimento dell’incarico politico. L’esimente non si applica nel caso in cui, concluso il mandato politico, il dipendente transiti nei ruoli di un ente diverso da quello di origine.
Parole chiave: Anticorruzione –– esimente inconferibilità - incarichi – componente organo politico
Fonte: art. 7, co. 3 d.lgs. 39/2013 – delibera Anac n. 1007 del 23 ottobre 2019
18. Sussiste incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di dirigente dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 12, co. 3 del d.lgs. n. 39/2013?
19. Il d.lgs. 39/2013 si applica ai dirigenti scolastici?
Le istituzioni scolastiche, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, sono amministrazioni che rientrano nell’apparato dello Stato e non possono essere ricondotte al livello territoriale regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalla normativa in esame. Pertanto non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 nell’attribuzione degli incarichi di dirigenti scolastici a soggetti già titolari di cariche politiche di livello locale. Il medesimo principio giuridico è applicabile anche agli incarichi conferiti nell’ambito degli istituti scolastici primari e secondari della provincia di Bolzano- Alto Adige nonostante il particolare regime di autonomia riconosciuto dal DPR n. 670/72 e dal D.P.R. n. 89/83.
Parole chiave: dirigente scolastico - – incompatibilità- inconferibilità
Fonte: d.lgs. 39/2013 – delibera Anac n. 460 del 09 maggio 2018 - delibera Anac n. 685 del 17 luglio 2019
20. Colui che è presidente e/o amministratore delegato di ente di diritto privato controllato da uno o più Comuni può legittimamente assumere l’incarico di presidente e/o amministratore delegato in un ente di diritto privato controllato da altro Comune o associazione di Comuni nella stessa Regione ai sensi del d.lgs. 39/2013?
Chi è titolare dell’incarico di Presidente e/o amministratore delegato di ente di diritto privato controllato da uno o più Comuni non può assumere anche l’incarico di presidente e/o amministratore delegato in un ente di diritto privato controllato da altro Comune o associazione di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nella stessa Regione. Ciò è precluso dalla norma di cui all’art. 7 co. 2 lett. d) d.lgs. 39/2013.
Parole chiave: Anticorruzione –incompatibilità- Presidente- amministratore delegato- enti locali
Fonte: art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013
21. Agli incarichi di dirigente tecnico – amministrativo svolti all’interno degli enti pubblici sanitari si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013?
22. Quali sono le strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs. 39/2013?
23. È conferibile l’incarico di Segretario Generale di una Provincia a chi nei due anni precedenti abbia svolto l’incarico di amministratore di una società in house della Provincia ai sensi del d.lgs. 39/2013?
24. È inconferibile ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 39/2013 l’incarico di Direttore generale di un’azienda sanitaria locale a chi, nei due anni precedenti, abbia svolto l’incarico di dirigente presso une ente di diritto privato regolato o finanziato dal servizio sanitario regionale della medesima regione?
25. Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 trovano applicazione all’attività professionale di tipo occasionale?
Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle attività lavorative rese in via occasionale. Affinché operino le citate disposizioni è, infatti, necessario che il soggetto interessato abbia reso la propria attività in favore dell’amministrazione conferente in modo continuativo e stabile.
Parole chiave: Anticorruzione – prestazioni d’opera occasionale
Fonte: artt. 4 e 9 d.lgs. n. 39/2013 - orientamento n. 99/2014; delibera Anac 613 del 31 maggio 2016
26. Quali sono i criteri per accertare l’esistenza del rapporto di finanziamento sussistente tra l’amministrazione che conferisce l’incarico e l’ente di diritto privato finanziato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 39/2013?
Allo scopo di identificare correttamente il rapporto di finanziamento intercorrente tra l’amministrazione che conferisce l’incarico e l’ente di diritto privato finanziato, rilevante ai fini dell’applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013, con riferimento al finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, occorre accertare l’entità del corrispettivo, la continuità e la stabilità del rapporto di finanziamento.
Eccomi.
La Corte Cost. ha dichiarato illegittima la norma del Dlgs severino che non consente il conferimento di incarichi di amministratore di ente di diritto privato controllato da Comuni superiore a 15milab in favore di coloro che l anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti privati controllati da Province, Comuni e loro forme associative in ambito regionale.
Via libera per Grotta Presidente Ater?Pareri su pareri per una lotta di ricorsi che si presentano interessanti. Rimane in vigore, l'offerta de I Due Punti di nominare Alfredo, presidente de I Due Punti.
Sempre puntuale.
Applausi
Chi ha scritto il commento firmandosi ”un fan” sta ingenerando in malafede confusione e cercando di arrampicarsi malamente sugli specchi.
La citata sentenza della Corte costituzionale ( n. 98 del 5 marzo 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di DIRITTO PRIVATO- che si trovi sottoposto a controllo pubblico - in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale)”, per violazione della legge delega e dell’art. 76 della carta fondamentale.
Qui invece si sta parlando di ATER che sono ENTI PUBBLICI strumentali della Regione Abruzzo; la sentenza citata a sproposito riguarda gli amministratori di enti di diritto privato sotto controllo pubblico (per capirci Ruzzo e non Ater).
A meno che, per nominare Alfredo Grotta all'Ater, il Consiglio Regionale d'Abruzzo non voglia modificare AD PERSONAM il modello di dichiarazione di inconferibilita' che da anni viene applicato.
Il "Fan", se vuole evitare un interessamento Anac alla vicenda, deve applicarsi di più...