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Clamoroso al Ruzzo. Le buste rimangono chiuse. Annullato bando di gara

di Giancarlo Falconi
1 minuto

Avevamo il sito del Ruzzo sotto controllo.
Avevamo studiato il bando per l'affidamento del servizio di “CONDUZIONE di IMPIANTI DI DEPURAZIONE, FOSSE IMHOFF, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO e RETE FOGNARIA nel territorio dei comuni di Ancarano, Campli, Canzano, Civitella del Tronto, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Cermignano, Isola del Gran Sasso, Cellino, Castel Castagna, Colledara, Castelli, Penna Sant’Andrea, Basciano, Castellalto, Notaresco, Mosciano, Bellante, impianto di depurazione di Teramo Sant’Atto

Il Presidente del Ruzzo, Antonio Forlini, ci ha sorpreso, anticipato e ha revocato la procedura in autotutela.
Avevamo notato alcune probabili illegittimità del bando stesso con una specifica non definita dei costi del personale.
Le variazioni in una gara dei costi fissi non sono previsti mentre al Ruzzo avevano una variabile come fissa.

Il risultato?
Bando annullato...ma non la settimana bianca.
Presto ci dovrebbe essere la presentazione del nuovo organigramma ai sindacati e poi, relativo cda.
Ci saranno molte sorprese per il vecchio e validissimo management ( quasi 100 milioni di euro di debiti).

Non vi sarà nessun indennizzo per i partecipanti.
"Il T.A.R. del Lazio  specifica che tale scelta risulta libera in assenza di una posizione giuridica consolidata degli interessati quale quelle determinata, ad esempio, da un provvedimento di aggiudicazione; infatti, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell’ ente pubblico disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456)".

Chapeau al Presidente Forlini...forse siamo sulla strada giusta.


 

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Consiglio di Stato, sez. III, 10/12/2013, n. 5917 L’A.S.L. n. 4 di Teramo ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi assistenziali di una r.s.a. per un valore di circa 8 milioni di euro, il cui affidamento è stato contestato per svariati profili d’illegittimità tra cui in particolare si annovera, per la sua “originalità”, la segnalazione relativa al fatto che un dipendente della stazione appaltante risultasse tra i soggetti indicati da una concorrente (poi aggiudicataria) tra i suoi collaboratori (quale docente per l’attività di formazione degli Infermieri Professionali). Il Consiglio di Stato, pur ammettendo l’”anomalia” di un siffatta offerta, ritiene tuttavia che ciò non possa di per sé implicare la lesione del principio di proporzionalità, perchè di fatto detta circostanza non comporta automaticamente il venir meno del dovere della P.A. appaltante di valutare senza favoritismi le offerte dei concorrenti. Posto quindi come l’appellante non abbia in alcun modo dimostrato che l’indicazione del dipendente dell’ASL tra i collaboratori della ditta poi vincitrice abbia alterato il giudizio di gara, tale fatto non può di per sé essere viziante e quindi deve ritenersi a tutti gli effetti ininfluente rispetto al profilo di piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione appaltante al riguardo. In questo caso invece di cosa parliamo? qual'è la ditta in questione?