Chiunque sa bene che per far valere in giudizio i diritti derivanti da un contratto è necessario mostrare al giudice il contratto debitamente sottoscritto e legalmente stipulato.
È chiaro che un qualsiasi proprietario di casa che voglia farsi corrispondere le pigioni dal locatario del suo immobile, può pretendere la corresponsione di quanto gli spetti sulla scorta di un contratto di locazione dotato di tutti i crismi della legalità.
Altrimenti? Altrimenti non potrà pretendere nulla e non potrà azionare i suoi diritti in tribunale.
Orbene, leggiamo da anni (ad esempio: http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2013/06/09/news/il-comune-paga-2-3-milioni-alla-team-ma-ne-deve-altri-4-1.7230614) che la Te.Am. S.p.A. (la società pubblico-privata che gestisce la raccolta dei rifiuti, i servizi relativi all’igiene urbana, la manutenzione del verde pubblico, i servizi museali, ecc.) vanterebbe ingenti crediti dal Comune di Teramo.
In particolare, sembra che il Comune versi “alla Team, per i servizi forniti, una quota mensile di circa 1,2 milioni di euro” e che “l’arretrato abbia raggiunto la soglia dei sei milioni di euro (…) che l’ente doveva versare alla Team per le prestazioni ricevute tra la fine del 2012 e i primi sei mesi di quest’anno”.
Benissimo. Ma il contratto/convenzione dov’è? Come è noto non è mai stato firmato (http://www.certastampa.it/index.php?id=8&itemid=1840).
Sorge spontanea la domanda: ma chi ha quantificato il prezzo delle prestazioni che fornisce la Te.Am. visto che non esiste nessun contratto?
Ci piacerebbe che Brucchi e/o Cantagalli ci rispondessero in burocratese stretto, perché nel silenzio delle istituzioni, i cittadini potrebbero farsi strane idee:
1) chiunque venga multato, come ultimamente accade, per errato conferimento di rifiuti nella raccolta differenziata, potrebbe pretendere di sapere a quale titolo l’agente accertatore elevi la multa (in assenza di contratto/convenzione di servizio);
2) chiunque veda un addetto Te.Am. nell’atto di prendere in carico i rifiuti potrebbe pretendere di sapere se sia formalmente autorizzato da un contratto/convenzione di servizio e, in assenza di documenti, potrebbe denunciarlo per gestione illecita di rifiuti;
3) chiunque potrebbe rifiutarsi di pagare la TIA (oggi TARES) per mancanza dei presupposti, ossia di un contratto/convenzione che stabilisca la quantificazione esatta del costo del servizio di igiene urbana;
4) il socio privato potrebbe aumentare illegittimamente il prezzo delle prestazioni fornite dalla Te.Am. al Comune confidando sul fatto che la controparte pubblica potrebbe non obiettare nulla in quanto è essa stessa inadempiente (oppure confidando sul fatto che la moglie del sindaco è pure una dipendente della Te.Am.);
5) chiunque potrebbe chiedere formalmente al Comune che non onori i presunti debiti in quanto non azionabili in giudizio proprio per assenza del contratto/convenzione che quantifichi a monte il prezzo delle prestazioni richieste ed in ipotesi effettuate;
6) chiunque potrebbe rivolgersi alla Magistratura, fare azioni di disobbedienza civile, fare esposti alle procure ordinarie e contabili, opporsi a richieste di pagamento (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ecc.), rivolgersi alle associazioni di difesa dei consumatori al fine di rifiutarsi di adempiere a presunti doveri civili che derivino da presunti vincoli contrattuali mai di fatto giuridicamente esistiti;
7) chiunque potrebbe domandarsi (e domandare alle Autorità preposte) se una società che non risulterebbe adempiente alle normative sulla ricerca del socio privato, abbia titolo a partecipare a gare per l’affidamento dei servizi di igiene urbana presso altri Comuni (presso i quali risulta pure vincente ed aggiudicataria, salvi ricorsi di altri partecipanti controinteressati).
Si resta in attesa di cortese riscontro.
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