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Perchè il caso Mariotti andrà alla Corte dei Conti ?

di I due Punti
9 minuti

Rileviamo, ormai con una certa rassegnazione, come ogni volta che il Sindaco riceve una critica politica dall’opposizione di centro-sinistra, reagisca in maniera piccata, manco se godesse dell’immunità papale. Tra l’altro, inopportunamente, scivola sul piano personale con quel suo, ormai logoro, ritornello del “dovete studiare…“, dandoci di fatto degli ignoranti.
Questo ci costringe di nuovo alla replica, in merito all’ennesimo prolungamento del contratto da Dirigente esterno del IV Settore  „Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale“.
Nel 2005 il Sindaco Chiodi, per allargare la compagine politico/tecnico/amministrativa di fiducia da inserire all’interno del palazzo di Città, intese creare artatamenete un nuovo Settore, Ambiente e Traffico“ alla cui direzione fu indicato l’Arch. Di Timoteo che invece dirigeva da anni, in maniera riconosciuta e capace, il IV Settore. A dire dell’allora Sindaco, il trasferimento di Di Timoteo era un premio; di fatto, invece, era solo un modo per esiliare l’architetto in un altro edificio, senza che neppure potesse disporre di risorse umane adeguate al nuovo incarico e nel contempo per liberare il posto da dirigente del IV Settore.
Tale situazione è perdurata fino all’arrivo della nuova amministrazione comunale targata Brucchi e fino a quando lo stesso Arch. Di Timoteo, circa due anni dopo la nomina del Sindaco, ha presentato domanda di aspettativa non retribuita per la durata di tre anni. L’Amministrazione, anzi il Sindaco, ha ritenuto di concedere il proprio parere favorevole, privandosì così, consapevolmente, di un Dirigente Tecnico. Una perdita che si sarebbe andata ad aggiungere ai futuri pensionamenti del Dott. Gadaleta e dell’Arch Mattei.
È inverosimile credere che la carenza di Dirigenti Tecnici che in tal modo si sarebbe venuta a creare, possa essere sfuggita all’attenta amministrazione Brucchi.
Come è possibile, dunque, affermare oggi che l’Amministrazione è stata costretta al prolungamento del contratto  esterno solo perchè un Dirigente è in aspettativa? Una costrizione che, di fatto, sta costando a questa Amministrazione 130.000 euro l’anno. Poichè a tanto ammonta la spesa del contratto esterno.
Inoltre, anche per dimostrare al Sindaco che abbiamo „studiato“, siamo costretti a citare qualche norma. Norme che questa Amministrazione con disprezzo viola, come se vivessimo nella giungla, invece che in uno Stato di diritto. Norme che alleghiamo pedissequamente a questo comunicato non per annoiare chi ci legge, ma per dare la possibilità a chi volesse approfondire, della bontà“ di quanto affermiamo.
Al di là, comunque, di tutti i codici, codicilli, note e postille, il principio che intendiamo ribadire con forza è che dentro le Amministrazioni Pubbliche si entra per concorso, e non esistono scorciatoie. Soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui la carenza di lavoro è uno dei peggiori crucci della nostra società, e soprattutto dei nostri giovani.  Senza contare che, nello specifico, un concorso è stato bandido da più di tre anni ma, evidentemente smarrito nei meandri degli uffici comunali, lascia in attesa gli oltre 50 candidati che ci avevano messo la faccia.
  

I Gruppi Consiliari del PD, IDV, PRC.

Allegato normativo:
Per quanto riguarda l’aspetto prettamente normativo è appena il caso di far presente che l'incarico a dirigente del IV Settore è scaduto in data 20.9.2011 e, con proprio decreto del 19.9.2011, il sindaco ha inteso prorogare l'incarico stesso fino al termine della consigliatura;
Per tale circostanza è necessario precisare che :
Il D.Lgs. n. 141 dell'01.08.2011 (cosiddetto correttivo al D.Lgs. Brunetta), all'art. 1 ha introdotto il comma 6-quater all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, che così dispone: "Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis";
Tale art. 19 comma 6-quater potrà trovare applicazione solo dopo l'emanazione del decreto ivi previsto (cfr. Parere della Corte dei Conti del Molise n. 81 del 14.9.2011);
Inoltre, l'art. 6 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 141/2011, prescrive che: "Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa";
Il contingente di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli enti locali fra i quali il Comune di Teramo, risulta fissato all'8% della dotazione organica dirigenziale la quale, essendo come sopra composta di n. 8 dirigenti, consente l'assunzione di una unità dirigenziale a tempo determinato (8X8%=0,64 che si arrotonda – ai sensi dell'art. 19 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 – ad una unità);
Orbene, il Comune di Teramo, avendo assunto due unità dirigenziali a tempo determinato, risulta aver superato il contingente massimo legislativamente previsto, rientrando in pieno nella fattispecie di cui al predetto art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 141/2011, a mente del quale sono fatti salvi (nel rispetto delle limitazioni pure ivi richiamate) fino alla loro scadenza i contratti eccedenti il contingente prescritto i quali siano già in essere alla data del 9 marzo 2011;
Ne discende che il contratto del dirigente del IV Settore, già in essere alla data del 9 marzo 2011 al pari dell'altro contratto dirigenziale a tempo determinato relativo al Dirigente del VI Settore, è stato fatto salvo fino alla data della scadenza, e cioè fino al 20.9.2011;
Pertanto, a parere degli scriventi, sembrerebbe che il decreto del sindaco Maurizio Brucchi del 19.9.2011 con il quale si è inteso prorogare il contratto al dirigente del IV Settore, sia non rispettoso delle leggi sopra richiamate;
Ulteriore dubbio è rappresentato dal fatto che, dopo le dimissioni del Sindaco Chiodi datate 28/07/2008, l’allora Vice Sindaco, nonostante che ai sensi dell’art. 24 comma 6 terzo periodo del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i contratti di lavoro a tempo determinato decadano decorsi 30 gg dalla cessazione del mandato elettivo del Sindaco, se determinate da cause diverse dalla naturale scadenza, abbia disposto un ulteriore differimento dell’incarico sino al 15 settembre 2008;
Ed infine, sia la legge Bassanini e sia l’art. 19 comma 6 secondo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 non consentono di poter protrarre i contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 5 anni.
Da ultimo ci sembra che, anche per evitare un ulteriore caso di precariato e per garantire ai lavoratori di avere una certezza della continuità lavorativa e retributiva, non si possa consentire ad un Ente di tenere per un tempo così lungo (ovvero dal 26 giugno 2005) un lavoratore sulle corde con rinnovi di tre mesi, un anno etc. Anche per una sana programmazione degli uffici sarebbe opportuno rendere a tempo indeterminato un posto di così elevata rilevanza strategica sia per la programmazione di un futuro urbanistico e sia per dare sempre più efficaci risposte alla collettività teramana.
Queste sono state le motivazioni che hanno indotto i partiti di centro sinistra a portare all’attenzione dei teramani un modus operandi che non consente il rispetto dell’art. 97 della costituzione sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e buon andamento ovvero:
„I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [cfr. art. 95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [cfr. art. 28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [cfr. art. 51 c.1 ]”.
La sentenza n. 7481 del TAR Lazio Sez. I Ter del 21/09/2011 ha annullato ben nove nomine fiduciare del Presidente della Regione Lazio poichè il provvedimento deve soggiacere all’art. 97 della Costituzione ed alle norme della Legge 241/1990. In sostanza l’impossibilità di ridurre il conferimento di incarichi dirigenziali ad una scelta esclusivamente fiduciaria deriva, oltre che   dall’assenza del carattere politico degli incarichi, anche dall’insuperabile considerazione che il dirigente pubblico - a differnza di quello privato - gestisce i soldi della collettività, e pertanto deve essere scelto su base rigorosamente meritocratica.

 

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Commenti

Sento il frastuono del Sindaco taurino. Ora correrà in Televisione. Ma che dirà? Di fronte alla legge? Nulla. Lui sa di aver sbagliato, ma non può ammetterlo.
Una cosa non è ancora chiara e credo sia dirimente rispetto a qualsivoglia comunicato e/o chiacchiera da bar: è stata informata formalmente la Corte dei Conti oppure no?
Abbiamo letto tutto. Senza altre cose da aggiungere.
Caro "Il Politico" fosse solo la prima volta................ ma lo sa che secondo l'avvocatura del comune lo stesso non sarebbe tenuto al rispetto delle norme di legge su clima acustico ed impatto acustico per la realizzazione di nuovi impianti sportivi? Ma lo sa che sempre per l'avvocatura comunale la legge regionale detta "salvastelle" è un optional? Ma lo sa........., ecc. ecc. ecc.. Chiaro sintomo delirante di onnipotenza. Quello che forse non sanno lor signori al comune e che sono stati eletti per amministrare in favore di tutti, TUTTI, i cittadini, non sono stati investiti di un potere assoluto, sono amministratori (ma forse non sanno neanche questo) non imperatori.
Il PD finalmente fa il PD. Fuori le palle. Inizia il grande gioco.
Finalmente non odo risposte dal modo e mondo del tuttologo del sindaco. Per fortuna non corre in televisione a fare e disfare senza domande. Finalmente. Caro Maurizio, per una volta, si faccia fare domande serie da un giornalista. Grazie.