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Botta & Risposta con il Sindaco Mastromauro

12 minuti

Gentile Signor Sindaco,
 
siamo profondamente rammaricati per i toni ed ancor più per i contenuti della Sua replica. Lo siamo ancor di più, tuttavia, per non essere riusciti a far comprendere che la funzione di questo blog è informare e rendere pubblici fatti ed atti affinché altri – pubblica opinione, forze politiche, amministratori -possano farne buon uso.
Tra i destinatari dei nostri scritti ci sono anche i Sindaci –e quindi anche Lei- che hanno il non facile compito di guidare le amministrazioni locali in un momento non facile e la responsabilità di assolvere al loro mandato garantendo sempre e comunque il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
In quest’ottica vorremmo che il nostro “Comune di Giulianova: Who’s Who?”  www.iduepunti.it/cronaca/5_novembre_2012/comune-di-giulianova-whos-who fosse da Lei inteso non come un attacco all’Amministrazione e tanto meno alla Sua persona quanto come un segnale a Lei rivolto affinché vada a fondo a certe vicende che presentano evidenti criticità.
Chiarito ciò e messo da parte ogni possibile equivoco, veniamo senz’altro al merito. Per farlo richiameremo quanto da Lei scritto.
 
1° PUNTO DELLA REPLICA DEL SINDACO MASTROMAURO
E’ completamente falso che il comune di Campli abbia disposto il nulla osta alla prosecuzione dell’incarico sessanta giorni dopo la stipula del contratto. Se è vero che il nuovo contratto con il Comune di Giulianova è stato stipulato in data 21 settembre 2011, ed è vero che l’autorizzazione è stata assentita dalla Giunta Comunale di Campli con atto n. 243 del 29 novembre 2011, effettivamente sessanta giorni dopo,
Si omette proditoriamente di riferire che, nelle more dell’adozione della citata deliberazione di Giunta Comunale della città farnese, sono intervenuti tre decreti sindacali di autorizzazione. Essi sono, nell'ordine: decreto n. 9961 del 22 settembre 2011, con cui è stata autorizzata la proroga fino al 31 ottobre 2011; decreto n. 11368 del 31 ottobre 2011 (autorizzazione dal 31 ottobre 2011 fino al 15 novembre 2011) e decreto n. 11892 del 15 novembre 2011 (autorizzazione dal 16 novembre 2011 fino al 30 novembre 2011). Quindi, prima della scadenza dell’ultimo decreto del sindaco di Campli, è stata adottata la deliberazione alla quale Lei fa riferimento, la n. 243 del 29 novembre 2011. Nessuna nullità, quindi.


CONTROREPLICA

Nel ringraziarLa per gli ulteriori elementi informativi da Lei messi a disposizione, dobbiamo tuttavia far presente che i tre decreti del Sindaco di Campli autorizzano proroghe temporalmente limitate al 30 novembre 2011. Il Comune di Giulianova ed il Dott. Sisino invece firmano un contratto triennale con scadenza giugno 2014 (quindi si va ben oltre il 30 novembre 2011) e lo fanno senza che la Giunta del Comune di Campli abbia rilasciato preventivamente  il nulla osta “in uscita”. Il nulla-osta viene invece rilasciato 68 giorni dopo la firma del contratto. Questo non è consentito dalla legge.
Le sembra normale che un funzionario possa trovarsi nella condizione di dipendere contemporaneamente da due amministrazioni diverse?
Ecco meglio spiegato perché sosteniamo che quel contratto di lavoro è nullo e che di conseguenza sono nulli tutti gli atti alla cui formazione ha partecipato il Dott. Sisino.

 
2° PUNTO DELLA REPLICA DEL SINDACO MASTROMAURO
I decreti del Sindaco di Giulianova, infatti, sono stati adottati in esecuzione di quanto previsto con un unico atto. Si tratta, infatti, della deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 10 settembre 2009 con cui il sottoscritto venne autorizzato, conformemente a norma regolamentare del Comune all'epoca vigente, ed al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa all’indomani dell’insediamento dell’Amministrazione, a confermare, con durata parametrata alla durata del mandato elettivo, i dirigenti con contratto a tempo determinato, ossia il dirigente della II e quello della III Area.
 
CONTROREPLICA
Sul punto sollevato ci spiace doverLa smentire: i decreti del Sindaco di Giulianova NON sono stati tutti adottati in esecuzione della richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 10 settembre 2009.
NON lo è il decreto sindacale n. 136 del 30 giugno 2009, che è anteriore alla citata delibera di Giunta del  successivo mese di settembre e che è, a tutti gli effetti, un atto di proroga di incarico previamente affidato dal Commissario Straordinario nel 2008. Al riguardo facciamo inoltre rispettosamente notare che, per consolidata giurisprudenza, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetto esterno all’Ente NON possono essere prorogati.
Lo è il decreto sindacale n. 197 del 21 settembre 2009, con cui viene conferito l’incarico dirigenziale al Dott. Sisino per due anni a decorrere dal 21 settembre 2009 (quindi, fino al 21 settembre 2011).
NON lo è invece il successivo decreto sindacale n. 384 del 9 settembre 2011 con cui l’incarico viene prorogato fino alla fine del mandato. Anche in questo caso si è in presenza di una proroga, NON consentita, di incarico dirigenziale a tempo determinato a soggetto esterno all’Ente. NON lo è per un motivo molto semplice: la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 10 settembre 2009 non poteva dispiegare i suoi effetti oltre la fine del primo incarico.
La domanda sorge spontanea: perché all’indomani del Suo insediamento, non si è provveduto all’approvazione di una delibera di Giunta che Le consentisse di affidare l’incarico per l’intero mandato evitando così di dover ricorrere ad inutili atti di proroga peraltro NON consentiti per legge?

 
3° PUNTO DELLA REPLICA DEL SINDACO MASTROMAURO
Come può essere affidato - e rinnovato più volte- un incarico dirigenziale a tempo determinato ad un dipendente inquadrato nella Categoria D1? La normativa sull’Ordinamento degli Enti Locali, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, la giurisprudenza della Corte dei Conti e perfino lo stesso Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Giulianova (art. 24) precludono questa possibilità”.
È quanto testualmente Lei afferma. Anche in questo caso è vero il contrario. Infatti, l’art. 24 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, da Lei citato, testualmente prevede, in ordine alla copertura di posizioni dirigenziali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato: “In applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nei casi di qualifiche dirigenziali non rinvenibili nei ruoli nell’ente, le posizioni di responsabile di area ascritte a qualifica dirigenziale possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato, in osservanza dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica dirigenziale …”.
Prevede la legge (art. 28 d.lvo 31 marzo 2001, n. 165 e succ. modiff. ed ii.) che “l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo” sia riservato ai ”dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio … svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea”.
L'Avv. Sisino è in possesso di tutti i citati requisiti: sia del diploma di laurea, sia dell’anzianità di servizio in categoria (D1), per l’accesso alla quale è previsto il diploma di laurea. Evidente e macroscopica la Sua carenza di informazioni.
 
CONTROREPLICA
Sul punto ci tocca scendere in dettagli per “addetti ai lavori”. Vista l’enorme mole di informazioni a nostra disposizione, cercheremo di semplificare senza banalizzare.
A dettar legge in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nei comuni e nelle province è l’art. 27 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, prevede che “[…] le altre pubbliche amministrazioni, nell`esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell`articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità”.
Il rinvio non è soltanto all’art. 28, da Lei citato, bensì anche e soprattutto all’art. 19, comma 6, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 nel testo modificato dall’art. 40 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, che tra l’altro esprime non un principio bensì una norma immediatamente precettiva (Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 86/212) e che prevede che tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che:
a) abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
b) o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;
c) o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
Evidentemente il Comune di Giulianova ha ritenuto che l’affidamento di incarico dirigenziale ad un funzionario di categoria D1 fosse rispettoso del dettato normativo.
COSI' PERO' NON E'; infatti:
-          la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nell’adunanza del 27 marzo scorso, ha verbalizzato che “ … il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari di categoria D determina, di fatto, una progressione verticale in diversa categoria al di fuori di una prova selettiva, in grave contrasto con il principio costituzionale della concorsualità (art. 97 comma 3 Cost.), e con il divieto di attribuzione fiduciaria di incarichi dirigenziali”;
-          il 30/9/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglieva il ricorso presentato da DIRPUBBLICA contro una serie di provvedimenti con cui nel 2010 l’Agenzia delle Entrate  aveva bandito una selezione-concorso per il reclutamento di 175 Dirigenti di seconda fascia pensando (male) di poter coprire i posti dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale. Secondo il TAR Lazio “rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del d. lgs. n. 165/2001”.
 
Sia la magistratura contabile sia il Tar Lazio sembrano dunque voler dire una cosa sola: è tempo di tornare a quanto prevede l’art. 97, comma 3, per cui “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge”. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale e delle massime magistrature è accesso all’impiego non solo la prima assunzione, ma anche il caso di cui stiamo trattando.
 
SUL PRESUNTO ATTACCO PERSONALE AL DIRIGENTE SISINO
Contrariamente a quanto da Lei rimarcato, riteniamo che i fatti narrati sul nostro blog
(leggi www.iduepunti.it/cronaca/4_novembre_2012/il-comune-di-giulianova-ai-tempi-dei-pizzini e www.iduepunti.it/cronaca/5_novembre_2012/comune-di-giulianova-whos-who)
non si concretino affatto in un attacco personale, ingiustificato ed ingiustificabile, al Dott. Sisino. Non si tratta di fatto personale: se lo riterrà opportuno, valuterà il Dott. Sisino se legittimamente agire nei modi di legge contro la testata.
Tuttavia, Signor Sindaco, siamo fermamente convinti del fatto che ad uscire fortemente vulnerata dalle vicende narrate non sia la reputazione del “dirigente” Andrea Sisino quanto l’interesse dei cittadini di Giulianova e l’intelligenza di chi legge il nostro blog.
 
RingraziandoLa dell’attenzione ed invitandoLa a far tesoro delle segnalazioni del nostro blog, La salutiamo cordialmente.
 
La Redazione de I Due Punti
 

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Commenti

Leggo Cognomi Famosi con Famose Parentele. Saranno ovviamente non assegnati i posti!
Tranquilli.... finirà come il caso dell'incompatibilità dell Assessore Vanni Loreto: il nulla del nulla, tutto regolare, e come disse Bettino Craxi in occasione della mega tornata dei 20 referendum di vent'anni fa: italiani (giuliesi), andate al mare!
Guai a mettere in discussione l'attività del sindaco di Giulianova. Ne fa sempre una questione personale come se davvero il Comune fosse di sua esclusiva proprietà. Mastro e poi Mauro deve solo ricordare un passaggio fondamentale e cioè di essere sindaco pro-tempore. E non nemmeno il depositario di tutte le verità, svelate e non. E non ha nemmeno capito che il suo mandato è stato fallimentare: a Giulianova l'indice di gradimento per l'Esecutivo è ai minimi storici. Fatti e non parole come usa spesso ripetere assieme al suo storico di fiducia. Per oggi basta così. Gli accanimenti non servono come non serve sparare sulla Croce Rossa.
MASTRO MAURO ovvero TANTO RUMORE PER NULLA!
...il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi!