Il 4 ottobre 2013, L'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ha dato seguito agli atti di indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico, emanando una delibera e un documento di consultazione relativi alle imprese cosiddette "energivore".
E’ stata infatti pubblicata la Delibera 437/2013: “Modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica”.
Il decreto interministeriale, attuativo dell’art. 39 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, ha introdotto il nuovo concetto di impresa energivora, non più correlato alla sola quantità di energia consumata, ma anche all’incidenza del costo energetico totale sul fatturato.
Il decreto ha stabilito, inoltre, i criteri attraverso i quali definire le aziende che hanno diritto ad agevolazioni sugli oneri di sistema elettrico, che attualmente incidono fortemente sul totale in bolletta.
Tra i beneficiari coloro che nell’anno solare 2012:
1. abbiano SOLO attività manifatturiera con codici ATECO 2007 ;
2. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività almeno 2,4 Gigawattora elettrici (2.400.000 kWh) annui;
3. siano caratterizzate da un rapporto tra il costo complessivo dell'energia e il fatturato dell’anno uguale o superiore al 2%
Per le imprese in situazioni di crisi aziendale, è previsto che l’annualità di riferimento debba essere riferita all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più correttamente rappresentativo del carattere dell’attività di impresa, con riguardo ad un andamento delle attività non falsato dalla congiuntura negativa. La condizione dell’impresa in “stato di crisi” è relativa ai casi in cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria.
La valorizzazione del costo elettrico è da effettuarsi NON sulla base del costo effettivamente sostenuto, bensì valorizzando l’energia elettrica consumata nel 2012 (aggregata per i vari livelli di tensione e numero di siti, e tenendo separato conto dell’energia elettrica eventualmente autoprodotta) secondo specifici valori riportati nella delibera.
Sull’entità del beneficio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'atto di indirizzo emanato a fine aprile, ha approvato il seguente schema per la rideterminazione dei suddetti oneri, dove per "classe di intensità energetica" si intende il suddetto rapporto tra energia elettrica e fatturato:
Assolutamente da sottolineare è che la data del 30 novembre 2013 rappresenta il termine ultimo per la registrazione dell’azienda, la sua verifica ed l’ invio definitivo alla Cassa Conguaglio.
Considerata la complessità della tema, è caldamente consigliato l’inoltro dei consumi elettrici (suddivisi per sito, con indicazione del livello di tensione) e del fatturato 2012 dell’azienda ad esperti del settore in modo da effettuare il calcolo e verificare se si è o meno in possesso dei requisiti di cui sopra. In caso affermativo, si procederà allo svolgimento della procedura di accreditamento su sistema telematico.
Fate presto!....è tardi.
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