Salta al contenuto principale

Abruzzo: La legge elettorale tra Sospiri di Porcellum

di Anonimo
6 minuti

L'ufficio elettorale centrale della Corte d'Appello de L’Aquila, dopo 17 giorni dal voto, ha proclamato gli eletti del nuovo Consiglio regionale abruzzese (X legislatura).
Una lunga attesa, resa ancor più complicata dalla formulazione del testo, ormai famoso,  dell’art. 17 della cd legge Sospiri che in almeno quattro punti potrebbe dar origine a diverse interpretazioni.

Andiamo per ordine.

La nuova legge elettorale regionale, riformata nel marzo del 2013, ricalca quella in vigore in tutte le regioni che hanno mantenuto l'impostazione bipartisan della normativa nazionale degli anni 90, che ha ispirato la formulazione del Porcellum.

Il Presidente della regione è eletto direttamente con il sistema maggioritario, mentre il Consiglio regionale è eletto con un proporzionale con premio di maggioranza.

La legge. 2 aprile 2013, n. 9 ha avuto sicuramente il merito di abrogare il listino collegato al Presidente, di abbassare il numero dei consiglieri da 45 a 31 e quello degli assessori da 10 a 6, ma ha introdotto delle criticità che, ahimè, sono difficilmente superabili, se non con una riforma.


L’art. 4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni ed il premio di maggioranza sono disciplinati dall’art. 4 della legge che stabilisce che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti; e che alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio. 

La coalizione vincente ottiene un minimo di 17 seggi (pari al 60%) e un massimo di 19 seggi ( pari al 65%). Se la percentuale di voti ottenuti dalla coalizione vincente è inferiore al 60% vengono assegnati i seggi necessari per arrivare a quota 17, mentre se la percentuale è inferiore al 65%, vengono sottratti i seggi per arrivare a 19. I seggi sottratti alla coalizione vincente, in questo caso, vengono distribuiti alle altre coalizioni. (art. 17 comma 5 sub f)).

La legge elettorale, quindi, assegna alla coalizione vincitrice il 60% dei seggi, ma non indica alcuna soglia minima pertanto la legge Sospiri, come il Porcellum, violerebbero l’art. 3 della Cost., congiuntamente agli artt. 1, secondo comma, e 67 Cost., in quanto, “non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica” ( Sentenza Corte Costituzionale n. 1/2014).

Senza la previsione di una soglia minima, la lista collegata al candidato Presidente potrebbe ’ottenere il premio di maggioranza, quindi, il 60% dei seggi anche se la differenza con il secondo classificato  è di pochissimi voti. 

Non è il caso di questa tornata elettorale, in quanto Luciano D’Alfonso ha vinto le elezioni con il 46,30%.


L’art. 16 prevede che alla ripartizione dei seggi concorrono le coalizioni che su base regionale ottengono almeno il 4% e le liste che ottengono il 2% se all’interno di coalizioni e il 4% se autonome. 

La lista di Maurizio Acerbo non ha raggiunto la clausola di sbarramento del 4%, non ha diritto ad alcun seggio. L’art. 17 comma 5 lettera d) stabilisce che l’ufficio centrale circoscrizionale esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16…quindi questi voti dove andrebbero a finire?


L’art. 17, è la disposizione in cui si normano le modalità di calcolo dei cosiddetti ‘resti’. 

Il cubo di Rubik. Un rompicapo. Un algoritmo tradotto in lettere. Un capolavoro di ingegneria elettorale.

Un esempio di come un problema possa essere risolto in diversi modi, dando luogo a diverse interpretazioni è il comma 5 lett. g) il quale prevede che “se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero”.

Come interpretare la locuzione “per restanti gruppi di liste”? Il dubbio è se interpretarla relativamente alle coalizioni perenti oppure alle singole liste?

Emblematico il comma 6 lett a): 

“per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b)”.

Il  Consiglio regionale è stato eletto, e si preannunciano una valanga di ricorsi al Tar da parte degli “esclusi”.

Dai primi dati ufficiosi, la lista Regione Facile contava 36.996 voti (5,50%,), Abruzzo Civico 33.676 (5%) ma dai conteggi dell’Ufficio elettorale della Corte D’appello ad Abruzzo facile spetterebbe un seggio in meno, quindi o i dati sono inesatti per migliaia i voti o i conteggi dei quozienti non tornano.


Il  Presidente della Giunta
regionale ed il Consiglio Regionale dovranno segnare in agenda tra le priorità la modifica della legge elettorale abruzzese, tenendo conto  di un abnorme premio di maggioranza ( addirittura al 60%, neanche il Porcellum aveva osato tanto, fermandosi al 55%), della mancata indicazione di una soglia minima ed introducendo un meccanismo che rispetti la rappresentatività dei consiglieri assegnati, con parametri e criteri di facile interpretazione.

Alessandra Di Giuseppe

Commenta

CAPTCHA

Commenti

Maggioritario con colleggio unipersonale con collegamento con il Presidente! Divisione delle circoscrizione in base alla popolazione uguale x tutta la Regione! Dentro chi prende voti chi ha rappresentativita!
Articolo profetico. Oggi Chiodi ha presentato il ricorso al Tar...