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Regione Abruzzo: Stanziati solo 495 mila euro per combattere gli incendi. Danni per 300 milioni di euro...

di Giancarlo Falconi
5 minuti

La Regione Facile è solo quella di Luciano D'Alfonso
Si parte sempre da un dato oggettivo.
Leggiamo i documenti.
La più ridicola delibera di Giunta datata 26 Giugno 2017.
La  numero 319.
Pensate si vietava l'accensione dei fuochi, di gettare i mozziconi di sigaretta, di transitare sui prati con le auto dotate di marmitta catalitica fino al 15 Settembre 2017.
Poi, la Giungla?fdfdfdfdfd
Stanziati per convenzione con i Vigili del Fuoco 495 mila euro.
Il massimo che si potesse fare nell'ambito della prevenzione.
Tutto pleonastico.
Una cifra inutile nell'ambito del controllo territoriale. 
Invece per quanto riguarda l'affare del secolo, il rimboschimento, perchè i piromani vanno comunque premiati per il grande lavoro ( sei mila ettari di bosco e migliaia di animali morti) con 300 milioni di euro. (http://www.ilcentro.it/pescara/montagne-d-abruzzo-il-rimboschimento-coster%C3%A0-300-milioni-1.1694686 ).

Quale sarebbe stato il dovere di una Regione anzi, della Regione Verde d'Europa?
Rispondere agli allarmi delle associazioni ambientaliste e rispondere alla Legge del 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000...
 

Art. 4.

(Previsione e prevenzione
del rischio di incendi boschivi)èpèpèpè

1. L’attività di previsione consiste nell’individuazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell’attività di previsione l’approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all’articolo 7.

2. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell’articolo 3. Possono altresì, nell’ambito dell’attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Ancora?
 

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l’efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all’articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all’articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

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Foto Parco Nazionale della Maiella...

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Si tralascia la realizzazione di cd Viali tagliafuoco c sono realizzati e previsti in tutto il mondo civile