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Regione Abruzzo: Chi arriva dalla Bulgaria o dalla Romania deve sottoporsi alla quarantena...

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Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n. 77 che dispone che le persone che fanno ingresso in Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco.

ORDINA 1. che le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco; 2. che i vettori del trasporto di linea aereo, ferroviario o terrestre acquisiscono, a bordo, dai viaggiatori di cui al comma 1, specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 secondo il modello allegato (allegato 1) che attesti: a) di aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui all’art.1, comma 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020; b) i motivo del viaggio; c) di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi; d) l’indirizzo dell’abitazione o dimora presso il quale verrà trascorso il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché il riferimento telefonico, anche mobile, per ogni eventuale contatto da parte dell’autorità sanitaria; 3. che, fermo l’obbligo di comunicazione per le persone che fanno ingresso in Italia di cui al comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2020, i vettori del trasporto di linea terrestre, per i passeggeri provenienti dai territori di Bulgaria e Romania, provvedono: a) a trasmettere la dichiarazione acquisita prima dell’imbarco, unitamente agli orari di arrivo dei mezzi e al numero dei passeggeri, all’indirizzo mail delle rispettive ASL competenti per luogo di abitazione/dimora, onde consentire la relativa sorveglianza sanitaria, secondo le seguente distinta: - Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: tel. 800169326; mail: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it - Asl n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: tel. 800860146; mail: siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it - Asl n.3 Pescara: tel. 800 556 600; mail: igienesanita.aslpe@pec.it - Asl n. 4 Teramo: tel. 800 090 147; mail: prevenzione.direzione@pec.aslteramo.it 4 b) alla misurazione della temperatura corporea prima dell’imbarco, vietandolo in caso di stato febbrile superiore a 37,5°; c) alla misurazione della temperatura allo sbarco; 4. che presso le stazioni di arrivo/terminal dei viaggi di linea terrestri, ove possibile sotto il profilo organizzativo, anche in relazione all’entità numerica dei passeggeri provenienti da Bulgaria e Romania comunicati dal vettore in base a quanto disposto al comma 3, le autorità sanitarie potranno effettuare i necessari test medici; in caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5° i viaggiatori sono sottoposti al test molecolare con tampone nasofaringeo. Per le finalità di cui al presente comma le Autorità Sanitarie possono avvalersi dei corpi di polizia locale delle Amministrazioni Comunali nei cui territori ricadono le stazioni di arrivo/terminal. 5. che le persone provenienti da Bulgaria e Romania che utilizzano sui servizi bus fermate diverse dal terminal, vengono sottoposte dal vettore alla misurazione della temperatura prima di scendere dal mezzo di trasporto; se detta misurazione risulta superiore a 37,5° il vettore avvisa la Autorità Sanitaria di cui al comma 3, lett. a), ed accompagna l’utente al terminal più vicino per l’attivazione delle misure previste dal precedente comma 4. 6. che nei casi in cui non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, ovvero l’alloggio indicato dovesse non risultare idoneo o non più disponibile l’ASL competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, applicando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4 del DPCM 11 giugno 2020; 7. di demandare al Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di valutare e disporre misure di sanità pubblica integrative ovvero disporre la conclusione dell’attività di intervento sanitario in relazione all’andamento epidemiologico. 8. Restano in vigore le norme comportamentali e le disposizioni stabilite dalla sezione 15 della Ordinanza del Presidente della G.R. n° 74 del 14.06.2020. 9. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, cui provvedono gli organi di polizia e vigilanza competenti ai sensi della Legge 689/1981

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