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Pasticcio abruzzese. Illegittima la legge sull'utilizzo dei cacciatori per il contenimento dei cinghiali...

di Giancarlo Falconi
7 minuti

I cinghiali grugniscono di piacere alla notizia della sentenza del Tar Abruzzo numero 217 del 24 Ottobre.
In sintesi la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le squadre di cacciatori, i famosi selecontrollori che affiancano la polizia provinciale nel controllo faunistico.
Il ricorso era stato proposto dall'Enpa, la Lav e la lega nazionale per la difesa del cane.

I motivi?


1.– Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 44, commi 2 e 6 (recte: lettera c), della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente), L’art. 44 è censurato là dove, al quinto periodo del comma 2, statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, «possono avvalersi», tra l’altro, anche «dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC [Ambiti territoriali di caccia] interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», annoverati, alla lettera c) del comma 6, fra coloro che attuano tali piani, in contrasto con l’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Quest’ultimo, infatti, stabilisce che, nell’attuazione dei piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica, le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali possono avvalersi solo dei proprietari o conduttori dei fondi su cui vengono realizzati i medesimi piani, che siano cacciatori, ma non anche dei cacciatori che non siano né proprietari, né conduttori dei citati fondi. La disciplina dettata dalla norma regionale determinerebbe, pertanto, una riduzione del livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente prescritto dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva (ex art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e quindi una lesione di quest’ultima.

2.– In linea preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento della Federazione italiana della caccia (FIDC) e del sig. M.F., che non sono parti del giudizio principale. 2.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 194 del 2018 e relativa ordinanza letta all’udienza del 25 settembre 2018; sentenza n. 120 del 2018 e relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017). La FIDC e il sig. M.F., oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma di un interesse riflesso all’accoglimento della questione, in quanto assoggettati alla norma regionale censurata. Né la FIDC, né il sig. M.F. vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale, dato che il rapporto sostanziale dedotto in causa, lungi dal riguardare genericamente lo status dei cacciatori, riguarda la Regione, ente di programmazione e coordinamento della pianificazione faunistico-venatoria, la Provincia, e la sua competenza di pianificazione faunistico-venatoria, e gli Ambiti territoriali di caccia (ATC), individuati dalla legge n. 157 del 1992 (art. 14, comma 1) quali «ripartizioni del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata», cui è affidato l’esercizio di attività istituzionali connesse alla suddetta pianificazione.

3.– Nel merito, la questione è fondata. Questa Corte, in pronunce rese su norme di leggi regionali di contenuto sostanzialmente corrispondente alla norma regionale abruzzese oggetto del presente giudizio, ha affermato che «l’elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all’attività in questione [di realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica], è tassativo» (sentenza n. 139 del 2017) e che «una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 139 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 174 del 2017 e n. 107 del 2014; ordinanza n. 44 del 2012). L’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ad oggi rimasto immutato, nel disciplinare l’abbattimento della fauna nociva, prevede che «[l]e regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio». Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che la norma richiamata non attiene alla caccia, poiché disciplina un’attività, l’abbattimento di fauna nociva, che non è svolta per fini venatori, ma «a fini di tutela dell’ecosistema» (sentenza n. 392 del 2005), com’è dimostrato dal fatto che è presa in considerazione dalla norma statale solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci. Nella parte in cui ha introdotto un elenco tassativo di soggetti autorizzati all’esecuzione di tali piani di abbattimento, in cui, diversamente da quanto era precedentemente previsto, non sono compresi i cacciatori che non siano proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi, essa mira a «evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive» (sent. n. 392 del 2005), in linea, peraltro, con la più rigorosa normativa europea in tema di protezione delle specie selvatiche (direttiva 79/409/CEE) del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La norma regionale censurata, nella parte in cui estende a tutti i «cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», la possibilità di partecipare alla realizzazione dei suddetti piani di abbattimento, altera il contemperamento di interessi delineato dal legislatore statale nell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che realizza uno standard minimo uniforme di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e conseguentemente viola la relativa sfera di competenza statale. Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della legge regionale n. 10 del 2004, nella parte in cui, al quinto periodo del comma 2, statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, «possono avvalersi», tra l’altro, anche «dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», e annovera questi ultimi, alla lettera c) del comma 6, fra coloro che attuano tali piani.

Tutto il resto è l'ennesima figuraccia. 
 

( Foto L'eco dell'Alto MOlise)

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Commenti

è giusto, la caccia di selezione non deve essere fatta dai cacciatori bensì dai pescatori con lenza, filo, amo e galleggiante.
a parte gli scherzi l'Abruzzo è ridicolo, ma d'altronde cosa ci possiamo aspettare dopo anni di classe politica come quelle che abbiamo avuto e che abbiamo tutt'ora ?