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Ecco perchè la motivazione sulla tutela del Palasannicolò è insufficiente...

di Giancarlo Falconi
7 minuti

Ci scrive l'ufficio stampa di Teramo Sport.
" La Società Teramo Sport, gestore del PalaSanNicolò dal 2017, privilegia, promuove e rispetta da
sempre lo sport e tutte le attività a esso connesse, i suoi valori, le sue funzioni. Non occorre
ricordare la figura di Franco Chionchio, campione nazionale di pallamano, oggi direttore sportivo e
presenza molto attiva nel suo duplice ruolo manageriale e di sportivo. Attenzione e rispetto non
solo per i valori ma anche per il luogo dello sport, il PalaSanNicolò, la cui tutela è stata sin
dall’inizio oggetto di attenzione specifica e doverosa da parte di questa gestione che ha adempiuto
al rispetto di tutti gli obblighi e di tutte le normative scrupolosamente, com’era giusto, ma col
valore aggiunto della passione e dell’entusiasmo nel trasformare, per 24 giorni l’anno, questo
Palazzetto in un teatro dove accogliere spettacoli di prosa. Il rispetto della sacralità dello sport e
delle sue funzioni è stato tutelato in tutte le forme possibili. Il parquet di gioco, per qualità e
struttura e per la cui copertura si è pur proceduto all’acquisto di un tappeto di copertura rivelatosi
non necessario, è stato oggetto di specifiche attenzioni che hanno passato il vaglio delle
commissioni di controllo preposte confermandone qualità e tipologia esattamente così com’è,
ignifugo e resistente ai solo paventati danneggiamenti da calpestio. La Teramo Sport ringrazia per
l’attenzione e la preoccupazione quanti hanno temuto e temono il rischio di deterioramento della
struttura e invita a condividere l’entusiasmo di un’avventura che vede un luogo dello sport
trasformarsi in poche ore in teatro per tornare a essere, immediatamente dopo, quello che era."

Cara Teramo Sport, purtroppo il vostro comunicato è ritenuto dalle normative in corso altamente insufficiente.
Per un ulteriore approfondimento e per vostra personale cultura vi riportiamo la consequenzialità del nostro studio.

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 – (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo,

è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro

superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le

restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di

classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

DM 19 8 96 coordinato - 16/10/02 9

c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere

di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;

d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;

e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a

2;f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono

essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista,

con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di

reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;

g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono

essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale

incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente

lettera a), è consentita l’installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di

materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe

di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive

condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del

Ministro dell’interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);

i) qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di

sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di

smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti

di spegnimento automatico, può consentirsi l’impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo

delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e

materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali è ammessa esclusivamente la classe

1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1

IM;l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati

con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le

indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n.

66 del 19 marzo 1992);

m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di

pavimento può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o

rivestite con materiali di classe 0;

n) è consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;

o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali

combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco;

p) i materiali isolanti installati all’interno di intercapedini devono essere incombustibili. E’

consentita l’installazione di materiali isolanti combustibili all’interno di intercapedini

delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco

almeno REI 30.

TITOLO X

LOCALI MULTIUSO

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso, fatto salvo quanto

previsto da specifiche norme di prevenzione incendi.

Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e

spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene

la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell’area

destinata all’attività sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996

con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto.

La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della

larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli

DM 19 8 96 coordinato - 16/10/02 22

impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per

impianti all’aperto.15                   

In particolare...

D.M. 18 marzo 1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005

Chiarimento M.I.  In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo il tap-peto di protezione dell’area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2 lettera g), del DM 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del DM 18 marzo 1996 (Quesito Nota prot. nr. P1059/4109 sott. 53 del 17/10/00).  

Si potrebbe continuare con la pressione, sul peso e sulla forza di gravità di un corpo adagiato su di una sedia...e non finisce qui....

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Commenti

a Teramo è sempre "tutto apposshotto.

Forse sarebbe il caso di dare un'occhiata anche al regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi. In particolare l'art 6 Che vieta in modo assoluto il transitare con scarpe comuni o sporche sull'area di attivita'. Inoltre andrebbe anche valutata l'ordinanza contingibilebe urgente emessa in sostituzione dell'agibilita' nel novembre 2017. Le ordinanze di tal tipo', ai sensi del TUEL, possono essere emesse solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza urbana!!!!

...e, inoltre, senza considerare la recente circolare del Min. Interno (n. 12637 del 26/09/17) che puntualizza i requisiti di omologazione che devono avere i teli destinati a copertura di pavimentazioni.