Ci scrivono.
" Buona sera Sig.Giancarlo vorrei portare la sua attenzione a quei 2 poveri alberi in foto allegati che sono diventati l'ancoraggio di supporti per vele pubblicitarie di un negozio a Teramo. Ora non so se sia legale o no oppure c'è bisogno di autorizzazione per piantare chiodi o in questo caso trapanare un albero. Cmq la prego di indagare la prego di denunciare. Io andro' al wwf.....".
Caro lettore, la foto grida vendetta anzi denuncia e oggi stesso chiederemo lumi ai Carabinieri Forestali.
Nel frattempo su internet abbiamo trovato "
la legge statale fornisce una definizione di albero monumentale univoca, che deve essere recepita da ogni regione. In essa rientrano:
– l’albero ad alto fusto, sia isolato che facente parte di boschi naturali o artificiali;
– l’albero secolare;
– l’albero di particolare pregio naturalistico, in quanto raro o poiché presenta caratteristiche peculiari nella sua specie;
– l’albero legato a un particolare avvenimento storico, culturale, artistico o delle tradizioni locali;
– i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico, culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
– gli alberi ad alto fusto inseriti in complessi architettonici di particolare importanza storica e culturale, come ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Chi danneggia o addirittura provvede all’abbattimento di un albero monumentale è punito con una pena pecuniaria tra i 5.000 e i 100.000 euro [2]. Non comportano l’applicazione di sanzioni gli abbattimenti, le modifiche della chioma e della struttura effettuati per casi motivati (si pensi al rischio caduta, che rappresenta un pericolo per cose e persone), dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del corpo forestale dello Stato.
Inoltre, dal 2013 i Comuni hanno l’obbligo di censire i propri alberi monumentali. I risultati confluiscono nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia, alla cui gestione provvede il corpo forestale dello Stato.
Per le altre tipologie di alberi, i divieti espressi e le relative sanzioni sono contenuti nei regolamenti comunali del verde urbano pubblico e privato, nei regolamenti di polizia urbana oppure, ancora, in quelli per la disciplina della pubblicità e delle affissioni. Per quel che riguarda la propaganda elettorale, questa può avvenire a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e altro materiale elettorale solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni [3]. Non è prevista la possibilità di affissione sugli alberi. Inoltre, le regioni sono dotate di prescrizioni di massima di polizia forestale, dove è possibile reperire norme precise per la tutela dei boschi.
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Commenti
...un chiodo su un albero... da non crederci... e pensare che c'è gente che usa gli alberi per fare armadi e tavoli!!! Ma dove arriveremo mai???...
Purtroppo ad oggi non è cambiato nulla. ..! Povero alberi!