Salta al contenuto principale
|

Buon Natale. La Consob multa nuovamente la Banca Popolare di Bari...

di Giancarlo Falconi
15 minuti

Cari azionisti di Banca Popolare di Bari.
Buon Natale.
A voi la letterina della Consob ai vertici di Banca Popolare di Bari...
Buona lettura. 

Delibera n. 20722

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. per violazioni del combinato disposto degli artt. 114, comma 1, e 116 del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative norme attuative

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») e, in particolare:

- l'art. 114, comma 1, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti contestati, «[…] gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni […]»;

- l'art. 116, comma 1, ai sensi del quale, secondo la formulazione vigente all'epoca dei fatti contestati, «Gli articoli 114 […] si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione»;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni («Regolamento Emittenti») e, in particolare, l'art. 109, ai sensi del quale «Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico: a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere a), b) e c), e 66-bis; b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione del proprio sito internet, ove disponibile»;

VISTO l'art. 181, comma 1, del TUF, il quale stabilisce che costituisce informazione privilegiata «un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari»;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze della verifica ispettiva svolta da Banca d'Italia presso Banca Popolare di Bari S.C.p.A. («la Banca», «BPB») nel periodo 20 giugno 2016–4 novembre 2016 e in relazione alla quale, con nota pervenuta il 21 marzo 2017, è stato trasmesso alla Consob uno stralcio ispettivo;

ESAMINATA l'ulteriore documentazione acquisita nell'ambito della successiva attività di vigilanza condotta dalla Consob;

RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti, la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati («DME»), ha riscontrato omissioni da parte di BPB nella comunicazione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti, con specifico riferimento alla determinazione del prezzo delle azioni BPB;

VISTA la nota del 22 marzo 2018, notificata alla Banca in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la DME – ai sensi degli artt. 193 e 195 del TUF nel testo vigente ratione temporis – ha contestato le violazioni dell'art. 114, comma 1, in combinato disposto con l'art. 116, comma 1, del medesimo TUF, come attuato dall'art. 109 del Regolamento Consob n. 11971/1999 medio tempore vigente, in relazione alla mancata comunicazione al pubblico delle seguenti informazioni rilevanti:

- il processo di determinazione del prezzo dell'azione BPB, fissato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 9 aprile 2014, 25 febbraio 2015 e 7 aprile 2016; in particolare, la Banca non ha comunicato al pubblico, in tali circostanze, i criteri e le modalità seguite per la determinazione del prezzo delle azioni;

- i criteri e le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni BPB, in occasione degli aumenti di capitale offerti in opzione ai soci nel 2014 e nel 2015; in tali casi, per ciascuna operazione di aumento di capitale, la Banca avrebbe dovuto diffondere il comunicato stampa, ad esito, rispettivamente, delle sedute consiliari del 6 novembre 2014 (per l'aumento di capitale del 2014) e del 25 febbraio 2015 (per l'aumento di capitale del 2015);

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il destinatario è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute il 30 marzo 2018, con cui la Banca ha formulato un'istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e documenti, nonché un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento;

RILEVATO che l'istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e documenti è stata riscontrata positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 6 aprile 2018;

RILEVATO che l'istanza di accesso è stata riscontrata positivamente dalla DME con nota del 10 aprile 2018 e che l'accesso agli atti si è svolto in data 4 maggio 2018;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca il 26 giugno 2018;

VISTA la Relazione per la Commissione del 2 ottobre 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla determinazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 2 ottobre 2018 con cui è stata trasmessa alla parte copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");

VISTA la nota con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le sopra indicate violazioni, per avere la Banca omesso di comunicare al pubblico le informazioni su eventi e circostanze rilevanti, con specifico riferimento: a) alla determinazione del prezzo delle azioni BPB sulla base delle situazioni contabili al 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015, approvato nelle sedute del C.d.A. del 9 aprile 2014, 25 febbraio 2015 e 7 aprile 2016; b) alla determinazione del prezzo delle azioni BPB, nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale poste in essere nel 2014 (seduta del C.d.A. del 6 novembre 2014) e nel 2015 (seduta del C.d.A. del 25 febbraio 2015);

RITENUTO che, quanto alla disciplina applicabile ratione temporis per le accertate violazioni del combinato disposto degli artt. 114, comma 1, e 116 del TUF, in relazione al momento in cui si sono realizzate le omesse comunicazioni delle informazioni rilevanti, occorre distinguere tra le violazioni commesse prima dell'8 marzo 2016 e quelle commesse successivamente a tale data;

A. Le violazioni commesse prima dell'8 marzo 2016

VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF, vigente ratione temporis, in base al quale «nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114 […] è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative»;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- le violazioni sono consistite in omesse comunicazioni al pubblico di informazioni rilevanti e non già in meri ritardi nell'adempimento degli obblighi informativi normativamente previsti;

- le violazioni sono state commesse da un emittente titoli diffusi, avente medie dimensioni;

CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che le condotte ascritte alla Banca sono qualificabili quantomeno come colpose;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 relativamente alle omesse comunicazioni concernenti le decisioni assunte nel corso della seduta del C.d.A. del 25 febbraio 2015;

RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata da quella concernente la determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2015, da cui è conseguita quella riguardante la determinazione del prezzo nell'ambito dell'aumento di capitale del 2015;

B. La violazione commessa dopo l'8 marzo 2016

VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF, vigente ratione temporis, in base al quale «nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114 [...] per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo»;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194-bis del TUF, vigente ratione temporis, ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione»;

CONSIDERATO che, con riferimento alla violazione consumata il 7 aprile 2016, si è tenuto conto degli elementi di seguito indicati:

- quanto alla gravità, la violazione non è connotata da scarsa offensività o pericolosità, ed è consistita nell'omessa comunicazione al pubblico di informazioni rilevanti e non già in meri ritardi nell'adempimento degli obblighi informativi normativamente previsti;

- l'omissione accertata si è inserita in un contesto caratterizzato da una pluralità di violazioni degli obblighi di comunicazione di informazioni al pubblico aventi ad oggetto i criteri e le modalità di determinazione del prezzo delle azioni BPB;

- quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa euro 1.073.404.000,00 e nel bilancio del relativo esercizio la Banca ha registrato un utile pari ad euro 7.669,00;

- dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca attraverso la violazione;

- non risultano in atti elementi che rendono determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso la violazione;

- relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulla sanzione;

- precedenti violazioni in materia finanziaria risultano commesse dalla Banca;

- non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di Banca Popolare di Bari S.C.p.A., con sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è alla medesima contestualmente ingiunto il pagamento:

A. ai sensi della disciplina in vigore anteriormente all'8 marzo 2016:

- euro 40.000,00, in relazione all'omessa comunicazione al pubblico del processo di determinazione del prezzo dell'azione BPB, fissato dal C.d.A. nella seduta del 9 aprile 2014;

- euro 40.000,00, in relazione all'omessa comunicazione al pubblico dei criteri e delle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni BPB, nell'ambito dell'aumento di capitale del 2014 (seduta del C.d.A. del 6 novembre 2014);

- euro 50.000,00 (di cui euro 40.000,00 per la violazione più grave, aumentata di euro 10.000,00 per effetto del cumulo giuridico), in relazione all'omessa comunicazione al pubblico del processo di determinazione del prezzo dell'azione BPB, fissato dal C.d.A. nella seduta del 25 febbraio 2015, nonché dei criteri e delle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni BPB, nell'ambito dell'aumento di capitale del 2015 (seduta del C.d.A. del 25 febbraio 2015);

B. ai sensi della disciplina in vigore successivamente all'8 marzo 2016:

- euro 40.000,00, in relazione all'omessa comunicazione al pubblico del processo di determinazione del prezzo dell'azione BPB, fissato dal C.d.A. nella seduta del 7 aprile 2016;

per un importo complessivo pari ad euro 170.000,00.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla Banca e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

29 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genoves

Commenta

CAPTCHA

Commenti

Un nostro vecchio proverbio dialettale dice:
"LU COTTE SOPRE LU VULLITE......"

Aiutooooooo!

Ma quando si muove la banca d'Italia?
Che altro aspetta?

La colpa è dei Teramani. Sempre.