P.Q.M
... disattesa o altrimenti assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
-accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che Olivieri Claudio non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell’ordinanza n. 546/2017 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo in data 7.2.2017;
-condanna Olivieri Claudio al pagamento in favore della società opponente delle spese di lite, liquidate in € 3.513,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge;
-visto l’art. 120 c.p.c., ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese di Olivieri Claudio, sui seguenti quotidiani o riviste on line: Certastampa.it, Cityrumors.it e I due punti, entro il termine di trenta giorni da oggi;
-visto l’art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione delle frasi offensive di cui in motivazione, disponendo che parte resistente provveda a depositare telematicamente, entro il termine di dieci giorni da oggi, nuova memoria difensiva, che sostituirà integralmente quella depositata il 21.8.2017, previa espunzione del punto d) a pag. 2 della memoria difensiva originariamente depositata.
Teramo, 23.1.2018
Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo
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Commenti
Vi È possibile spiegare meglio ?
Falconi a cosa ci riferiamo? A quale società? Sarebbe interessante saperlo...
Giancarlo, ti costa tanto ammettere di aver preso un granchio?
https://iduepunti.it/12-05-2017/quanto-ci-costano-i-licenziamenti-del-r…
Col tarapio tapioca come se fosse antani la barella anche per due, con lo scappellamento a sinistra? No, eh? Pazienza...
Quale Granchio? Abbiamo semplicemente risposto pedissequamente alla disposizione del giudice. Pubblicazione del dispositivo.
Sergio, ai tempi, la sentenza era quella dei documenti. Carta Canta e Villan scrive i commenti...