La legge è mutata in una sola norma.
Gli uffici del comune di Teramo dovrebbero aver recepito che la D.Ssa Paola Di Felice, direttrice dei Civici Musei di Teramo, anzi ex direttrice, non potrà continuare a occupare un simile ruolo dirigenziale dopo la sopraggiunta pensione e dopo la proroga di un anno.
Siamo sicuri dell'ottimo operato dell'ex direttrice Di Felice, consegnataria di beni pubblici come le opere d'arte; siamo sicuri che avrà consegnato le chiavi; siamo sicuri che avrà inventariato tutta la sua gestione; siamo sicuri che il Comune di Teramo avrà fatto la verifica per il discarico delle competenze e il cambio della guardia; siamo sicuri che le opere all'epoca esposte per esempio, se la memoria non ci inganna, alla Prefettura di Teramo, siano state riconsegnate alla proprietà comunale; siamo sicuri che l'Ufficio legale avrà rassicurato il sindaco Brucchi sul fatto che la d.ssa Di Felice non potra gestire nel presente e nell'immediato futuro i Musei Civici.
La norma prevederebbe in questi casi solo un incarico di consulenza per eventi.
Preoccupante l'analisi del dott. Primoli anche se l'ennesima proroga alla d.ssa Di Felice ( foto teramano.net) non è stata firmata.
" .... Un anno non è stato sufficiente al Comune per trasferire le competenze e individuare un sostituto? Parliamo forse della recentissima circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 10 novembre 2015 n. 4, che, interpretando le modifiche normative intervenute con legge 7 agosto 2015 n. 124, ha specificato che «l’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi», eliminandolo per quelli «di studio o consulenza», purché conferiti questi ultimi dopo il 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della citata legge 7 agosto 2015 n. 124? Ora, questo bel provvedimento di proroga che a Piazza Orsini si sono affrettati ad adottare viola tutte le norme sopra richiamate. Mi devono spiegare adesso, la parte politica (Sindaco e Assessore alla cultura) e la parte amministrativa (dirigente preposto), come pensano di rendere legittima la cosa alla luce dei limiti normativi vigenti. Qualcuno dirà (già li vedo) che il discrimine è dato dalla natura dell’incarico conferito alla Dott.ssa Paola Di Felice. Bene. A questo punto, delle due l’una: o l’interessata è stata titolare di contratto gratuito «dirigenziale o direttivo», per cui si rientra nel divieto di proroga e l’incarico è da ritenersi oggi concluso… oppure l’interessata è stata titolare di contratto gratuito «di studio o consulenza», per cui non sussiste il limite temporale di un anno e non sussiste neppure il divieto di proroga… ma sono conseguentemente nulli tutti i provvedimenti (comprese le determine relative alle gare per l’affidamento dei servizi museali) che la Dott.ssa Paola Di Felice ha firmato in qualità di «dirigente». Cioè praticamente quasi tutti, dalla fine del 2014 ad oggi. Risolvano questo bel problemino adesso… Sindaco, Assessore e dirigente preposto. Possibilmente prima che il Consiglio Comunale prenda posizione o che intervenga il TAR ad annullare i provvedimenti illegittimamente adottati".
Siamo curiosi.
Che cosa s'inventeranno gli uffici comunali?
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