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La Follia. Ecco alcuni esempi nelle 4 province di aree a rischio alluvione in cui si potrà rendere abitabili vani seminterrati.

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La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus chiederà al Governo di portare davanti alla Corte Costituzionale la legge "Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni" nota per rendere garage e cantine abitabili o utilizzabili a fini commerciali. La legge, approvata nell'ultimo Consiglio regionale, contiene anche due articoli sulla Riserva della Pineta Dannunziana.
In primo luogo si resta basiti nel leggere testi che rischiano di produrre effetti tragicomici con un gravissimo impatto potenziale sulla tutela dell'incolumità dei cittadini.
Infatti la norma approvata prevede che il recupero a fini abitativi o produttivi di immobili come cantine, garage ecc. anche seminterrati non sia possibile solo nelle "aree ad elevato rischio geologico o idrogeologico". 

Se proprio vogliamo essere benevoli forse i nostri consiglieri avranno pensato ad una frase che - ma solo a prima vista - pare generica coprendo tutte le situazioni rischiose. Invece, scritta così, si rischiano infinite discussioni e, soprattutto, guai seri in caso di alluvioni. 
Sulle mappe di rischio idraulico, il territorio si divide in base alla legge in aree a rischio:
-"Molto elevato" R4; 
-"Elevato" R3; 
-"Medio" R2;
-"Moderato" R1. 
Il dato letterale della norma quindi esclude gli interventi solo nelle aree R3 a rischio "elevato" ma rende teoricamente possibile l'attività di recupero di parti di immobili nelle altre categorie di rischio, da quella a grado "Molto elevato" a quelle di rischio "Medio" e "Moderato". 

Ammessa e non concessa un'interpretazione estensiva del termine usato nella legge, volendo includere anche R4 "Molto elevato", vogliamo comunque far andare i cittadini ad abitare, soggiornare o lavorare in locali scavati a 2-3 metri di profondità in aree a rischio "medio" o "moderato"?
Stiamo parlando di cantine e garage. In caso di alluvione sono le prime parti degli edifici ad essere allagate e per questo sono notoriamente assai pericolose. Di solito i primi morti avvengono lì e per questo la Protezione Civile in caso di piogge persistenti chiede sempre di allontanarsi da questi locali. 
Tra l'altro molti bacini minori della regione non hanno perimetrazione esatta per il rischio (si rimanda all'Art.23 delle Norme tecniche del PSDA) per cui l'applicazione della norma a nostro avviso rischia di far scatenare un pericoloso far west proprio in aree estremamente vulnerabili e più densamente abitate come la fascia collinare e rivierasca.
 

Aggiungiamo che con fenomeni di precipitazione sempre più estremi (ad esempio a Vasto ieri) i vani sotto il livello del terreno sono in generale fortemente a rischio allagamento. La legge prevede che i comuni possano introdurre alcune limitazioni ma moltissimi enti locali non hanno alcun tipo di conoscenze e studi in questo senso, vista anche l'estrema complessità e novità dei fenomeni in atto.   
Un ulteriore motivo d'impugnativa è, a nostro parere, l'aver ignorato totalmente l'applicazione della Direttiva Europea 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi in materia ambientale e di uso del suolo, sia durante la definizione della norma (come è facilmente desumibile dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla causa C‑290/15) sia nella fase applicativa, introducendo deroghe automatiche agli strumenti urbanistici vigenti (ad esempio, l'Art.4 comma 4 della legge).

Per quanto riguarda l'Art.7 relativo alle norme che si applicano nella porzione di Riserva naturale fdfdfdfffdffdregionale della Pineta dannunziana in cui vige anche il Piano demaniale, la legge prevede che sia esclusivamente il Piano del Demanio marittimo a disciplinare le attività. 
Ciò a nostro avviso si pone in netto contrasto intanto con il Codice dei Beni Culturali che pone il Piano paesaggistico come elemento sovraordinato ai Piani di settore (Art.143) e poi con le norme generali riguardanti la pianificazione nelle aree protette regionali (Legge 394/1991 e Legge regionale 38/1996). Facciamo notare che il Piano del Demanio si occupa solo di alcune delle molteplici problematiche che sono sottoposte alla gestione di un'area protetta e che sono disciplinate dalle norme di Parchi e riserve. Far soggiacere una parte dell'area protetta al solo Piano demaniale è totalmente illegittimo nonchè illogico.

Nelle aree gialle (R2, "rischio medio") e verdi (R1 "rischio moderato") si potrà sicuramente applicare la legge, forse anche in quelle rosse R4 (rischio "molto elevato").
In queste ed altre aree abitano decine di migliaia di persone. 
É inaccettabile continuare a peggiorare il livello di vulnerabilità rispetto ai rischi alluvione. Non ci si può sempre lamentare dei morti dopo le tragedie!
Per le ragioni sopra esposte, e per eventuali altre che in questi giorni potranno essere evidenziate durante lo studio del testo, la Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus, non appena pubblicata la Legge sul BURA, provvederà ad inviare una dettagliata nota al Governo chiedendo di impugnare la norma sotto molteplici aspetti.    

STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE ONLUSfdfdffdf

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Si chieda di assicurare tali locali constro il rischio alluvione. Quindi si avrà una controparte che valuterà il rischio in termini ecomonici e stimerà un premio che costituirà il "prezzo di esercizio" da pagare per una scelta infelice. Se non si internalizzano i costi delle scelte traducendoli in costi vivi mensili tutti saranno tentati di azzardare oggi a fronte di un possibile rischio domani. Salvo poi, al manifestarsi dell'evento disastroso, dichiararsi vittime inconsapevoli del destino e del mancato divieto di qualche ente preposto.