Una interrogazione che rimane il mistero alla teramana maniera.
Maria Cristina MArroni interroga il Sindaco e l’Assessore competente....
In sintesi.
PREMESSO: – che lo scorso luglio 2024 è stata approvata dal Comune apposita transazione con la società Vero Srl, titolare dell’esercizio commerciale Sottosopra; CONSIDERATO: – che la predetta società Vero Srl, tramite proprio ricorso al Tar, aveva ottenuto un indennizzo pari ad € 685.000 per la revoca ritenuta illegittima della concessione – per ulteriori sei anni – dei locali al piano terreno e sotterraneo del Teatro Comunale ubicato in Corso San Giorgio; – che tale contenzioso sembrerebbe essere stato chiuso con apposita transazione, approvata dalla Giunta comunale, in base alla quale sarebbe stato previsto un indennizzo alla controparte pari ad € 450.000; – che sembrerebbe che tale somma sia stata individuata nell’alveo del quadro economico dell’appalto per la riqualificazione del Teatro comunale, come è noto finanziato dalle risorse europee del PNRR; RITENUTO, alla luce di quanto precede, di dover domandare al Sindaco e all’Assessore competente in materia notizie circostanziate in merito;
1. se l’Amministrazione, trovandosi in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole, abbia o meno preventivamente proceduto al riconoscimento del debito di cui della somma determinata in sentenza tramite deliberazione del Consiglio comunale e, solo successivamente – qualora (come poi avvenuto) permanessero incertezze sul debito o sul suo ammontare e ci fosse (come poi c’è stata) la disponibilità tra le parti a procedere con reciproche concessioni – la Giunta avrebbe dovuto procedere ad adottare una transazione, sempre che la stessa comportasse un vantaggio per l’Ente (cfr., Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 15 marzo 2017 n.57); 2. se l’Amministrazione, considerato che la transazione fa sorgere una obbligazione ex novo che trova copertura nel bilancio dell’esercizio cui si riferisce, abbia in ipotesi ritenuto che la competenza all’approvazione della predetta transazione spettasse esclusivamente alla Giunta, ai sensi dell’art. 48 TUEL, ma a valere sui fondi propri di bilancio, non già sui finanziamenti esogeni e preventivamente finalizzati, quali sono quelli afferenti al PNRR; 3. se l’Amministrazione, trattandosi di transazione su debito fuori bilancio da sentenza, abbia piuttosto correttamente valutato la competenza del Consiglio, laddove la deliberazione recante l’approvazione dello schema transattivo dev’essere corredata dai pareri ex art. 49 TUEL e da quello dei revisori dei conti ex art. 239 TUEL (al fine di individuare, in concreto, se l’atto debba essere preceduto dal parere dell’Organo di revisione, non è rilevante la natura della transazione – giudiziale o stragiudiziale – bensì se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali).
Ascoltate Maria Cristina Marroni https://www.youtube.com/watch?v=LcyPMrQ_j0c
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