Una premessa. Amo il teatro. I ricordi che corrono alla Stagione della San Carlo di Napoli, mi portano alla Aida di Zeffirelli. Una meraviglia. Teramo? Doppia stagione, doppia cultura. Nessun dubbio. Nessuna polemica sulle giornate dovute o non dovute da parte di Acs; sul fatto che la Riccitelli possa godere i favori di matrimoni fortunati, poco ci interessa, l'importante è godere. I dubbi? Tanti. Frutto solo di domande e analisi. Superato il dolore per la violenza perpetuata al parquet del PalaSannicolò; superata la mortificazione per aver annullato diversi allenamenti a molte ragazzi e ragazze; le domande a Teramo sono sempre le stesse, simili e ovviamente, senza risposta.
La sintesi: Si può fare?
Partiamo da una certezza.
Il PalaSannicolò ospiterà in maniera continuativa la Stagione della Primo Riccitelli. Molti abbonati hanno richiesto la restituzione dei soldi per gli abbonamenti. Motivo? Non è il centrale Comunale e non è un teatro. La nostra fase dubitativa è centrata invece sulla normativa.
Non è una tantum a benedire le prime del Primo Riccitelli.
Secondo voi il Palasannicolò può diventare improvvisamente un locale di pubblico spettacolo?
Che cosa ha deliberato la commissione di vigilanza e di controllo?
Chi dovrebbe vigilare e chi ha avuto il coraggio di autorizzare?
In base a quale regolamento personalizzato?
Leggete la normativa"
Le normative alle quali un locale di pubblico spettacolo deve sottostare sono molteplici; valga per tutte l'esempio del "D.M. 22-2-1996 n. 261 Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di Pubblico Spettacolo" nella quale sono introdotte tutta una serie di obblighi di certificazioni e collaudi atti al rilascio di due certificati fondamentali, distinti e non interscambiabili, per poter operare l'attività di spettacolo:
- Licenza di agibilità rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza o dalla Commissione Comunale Provinciale ( a seconda se l'attività risiede nella Provincia o in un Capoluogo di provincia)
- Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Ministero dell'Interno presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Il rilascio dell'agibilità è quindi solo una parte della documentazione necessaria che deve essere obbligatoriamente integrata anche con il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi).
A quest'ultimo si perviene dopo aver richiesto al Comando dei Vigili del fuoco un parere preventivo che dovrà essere sottoposto alla *Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza che provvederà, oltre a verificare i presupposti di antincendio, anche a valutare tutte le altre caratteristiche di sicurezza che il locale deve superare quali :
- Statica: eventuali carichi sospesi (Americane, Luci, Speakers o lampadari appesi) resistenza alle spinte dei parapetti, rispetto delle altezze dei gradini, ecc.
- Elettrica: certificazione di conformità degli impianti elettrici
- Sanitaria: autorizzazioni sanitarie quali collaudo e certificazioni di impianti di aria condizionata, rispetto delle norme igienico sanitarie per bar, cucine, bagni ecc.
- Impatto acustico: atto a dimostrare che siano rispettati i valori del "DPCM 16.4.99 n° 215 (G.U. 2 luglio 1999, n. 153) Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
Nella Commissione Comunale di Vigilanza ( C.C.V.) sono rappresentati solitamente tutti i responsabili dei settori coinvolti nel rilascio della Licenza nelle vesti di Tecnici abilitati sia dal Comune di appartenenza che dal Comando provinciale dei VV.FF. sono membri facoltativi anche i rappresentanti delle categorie coinvolte ( Cinematografi/teatri con AGIS e Locali per Trattenimenti danzanti con S.I.L.B.)
Il compito di questi ultimi membri è puramente di controllo degli interessi dell'associazione di cui fanno parte e non hanno compito di esprimere pareri o meno in merito alle pratiche sottoposte all'attenzione.
Ovviamente la rappresentanza di categoria è soprattutto impegnata a svolgere un compito di tutela nei confronti degli associati e sovente è causa di scontri sulle diverse interpretazioni della norma sottostante.
la C.C.V- si riunisce di norma una volta alla settimana per valutare le richieste dei pareri di Conformità e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività Spettacolistica denunciata. È composta da un Presidente ( solitamente l'Assessore al Commercio o un alto Dirigente del Comune) e da un VicePresidente che ne svolge le funzioni in sua vece.
Quando la Commissione esprime dei pareri lo fa in "Convocazione Plenaria" ovverosia con tutti i membri presenti (compresi quelli delle Associazioni di categoria), ma può anche delegare alcune trattazioni di pratiche a delle Commissioni ristrette ( soprattutto se conseguenti ad una richiesta di integrazione da parte della CCV in Convocazione Plenaria, di alcuni aspetti tecnici riguardanti solo alcuni aspetti della certificazione necessaria.
La CCV oltre a verificare il supporto cartaceo dispone anche tutta una serie di sopralluoghi delle attività che hanno presentato domanda di Licenza di agibilità. La licenza per attività definitive ( Cinema, Teatri, Discoteche)infatti viene rilasciata solo dopo il sopralluogo tecnico volto a verificare l'esattezza delle progettazioni sottoposte alla CCV Per le manifestazioni temporanee questo sopralluogo può essere disposto anche in fase di attività.
Solitamente l'Ufficio Licenze di un Comune richiede alla CCV la verifica dell'idoneità tecnica di una attività al fine di rilasciare la necessaria Licenza di esercizio Commerciale e lo stesso Comune è obbligato a presentare presso la CCV qualsiasi attività spettacolistica o di intrattenimento organizzata dal Comune stesso: Feste di piazza, manifestazioni carnevalesche, mostre etc etc. Il parere della CCV è vincolante all'inizio o alla prosecuzione dell'attività. Qualora il parere della CCV sia contrario si può giungere alla sospensione dell'attività che viene comunicata tramite notazione dall'Autorità Competente ( di norma la Polizia Annonaria). Nel caso l'esercente disattenda la revoca di agibilità e (incautamente) continui o inizi l'attività, il locale può essere (e di solito è) immediatamente sottoposto a sequestro e viene denunciato il Legale Rappresentante della Società che gestisce l'attività alla Procura della Repubblica dove rischia anche di essere incriminato per " Tentata Strage". I locali di Pubblico spettacolo sono inoltre sottoposti anche all'applicazione del " famigerato" art 100 del T.U.L.P.S che prevede che "Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata."
In attesa di una replica e non finisce qui...
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Ma, chiedo scusa, il palazzetto era stato concesso regolarmente e dietro pagamento a societa' sportive per gli allenamenti di ragazzi e ragazze ?
Si giusto ?
Allora questo e' un sopruso vergognoso che non deve essere accettato !!!
Un "furto" vomitevole.
I politici di questa nostra cara Italia hanno rubato il futuro ai ragazzi (assicurandosene pero' uno economicamente d'oro loro), almeno gli permettessero di fare un po' di sano sport...
Parlo da sportivo, aver annullato l'allenamento di diverse squadre per lo spettacolo della Riccitelli è il solito atto di arroganza. La Riccitelli, anche in questo caso, doveva adattarsi agli altri. Invece questa amministrazione sceglie di buttare fuori ragazzi. Quando ho visto quelle sedie economiche poggiate sul parquet, che non era stato protetto, e pensavo alle centinaia di persone che avrebbero calpestato quel suolo così fragile (quel tipo parquet non è uguale a quello di casa) con la noncuranza dettata dai proprietari e gestori della serata, avete solo aggiunto un altro tassello arrogante e di mancanza di rispetto per favorire i benedetti. Ignoranza?
SICURAMENTE chi DEVE APPLICARE le leggi, chi DEVE FARLE RISPETTARE e chi DEVE VERIFICARE CHE SIANO RISPETTATE hanno ottemperato agli obblighi attinenti il loro ruolo.
Altrimenti gli spettacoli non si terrebbero.