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Quell'imprevisto nel bando del ponte sul Vomano

di Giancarlo Falconi
2 minuti

Piccolo riassunto della puntata precedente.
Il ponte sullo stretto del Vomano era una necessità impellente per tutta la provincia di Teramo e la gara fu bandita in estate.
Si legge dalle pagine de Il Centro " Bandita la gara d'appalto per la costruzione del nuovo ponte a Castelnuovo, che verrà realizzato 900 metri più a valle di quello esistente, in corrispondenza dei nuclei industriali. L'affidamento dei lavori, che porteranno alla realizzazione di una struttura lunga 115 metri e larga 10,50, è previsto entro il 31 dicembre, mentre la gara scadrà alle 13 del 12 novembre. «La nuova opera fornirà finalmente una via di collegamento degna di questo nome e consentirà tra qualche anno di non avere più interruzioni del traffico quando il Vomano sarà in piena».
Aperture delle buste a porte aperte come la legge prescrive.
Un pò di proteste poi tutto viene rispettato.
Non poteva essere diversamente, giusto?
Vince la quarta classificata con 
un ribasso minimo.
La Cisa appalti di Castelnuovo.
Risultato sulla schedina?
Uno. 
L'Ati esclusa formata degli imprenditori Di Eleuterio e Di Sabatino attenderà il pronunciamento del Tar previsto per il 24 febbraio.
Motivazioni?
Esclusi per non aver indicato gli oneri aziendali.

Un consiglio per coppia degli imprenditori favoriti all'inizio della gara di appalto.
L'Ance è molto chiara sugli oneri aziendali.
Si legge dopo una semplice ricerca su google " Si invitano quindi le imprese, nel formulare le prossime offerte per lavori pubblici, a trascrivere nell’offerta il suddetto costo degli “oneri di sicurezza aziendali” (termine a volte sostituito con “oneri della sicurezza interni”), anche se non previsto dal bando di gara. L’entità di tali oneri è liberamente determinata, non può essere censurata dalla stazione appaltante e non influisce perciò sull’aggiudicazione. Nella prassi l’entità di tali oneri varia dal 3% al 5% delle spese generali conteggiate (nei lavori pubblici indicate nella misura del 15%) e perciò in misura compresa tra 0,45% e 0,75% dell’importo complessivo offerto. Dette percentuali sono desumibili dal documento predisposto da ANCE unitamente ad ITACA (Istituto di studio delle Regioni), consultabile sul sito dell’Ance www.ance.it, “Oneri aziendali della sicurezza: le indicazioni di ITACA” del 5 marzo 2015...".

Buono studio.

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Commenti

In riferimento all'articolo del giorno 10 febbraio 2016 dove si dice che Vince la quarta classificata con un ribasso minimo. La Cisa appalti di Castelnuovo si tiene a precisare che gli esclusi e quasi tutti gli altri hanno fatto ribassi simili poiché è la tipologia di affidamento, l'Offerta Economicamente più vantaggiosa, che obbliga i partecipanti a offrire, in sede di offerta tecnica, delle migliorie al progetto a base di gara assorbendo parte del ribasso che si potrebbe offrire e pertanto il ribasso offerto in sede di offerta economica è il risultato di un calcolo che tiene conto del computo metrico di offerta. e comunque dire che vince "la quarta classificata" è quantomeno impreciso visto che la commissione avrebbe dovuto stilare la graduatoria in base alle offerte ammesse e non già ammettendo tutti senza verificare la correttezza e completezza delle offerte.dire poi "con un ribasso minimo" indica che chi scrive ignora la tipologia di gara e i ribassi offerti dalle altre imprese. Distinti saluti

 Cara Cisa abbiamo pubblicato la vostra precisazione che collima perfettamente con il nostro articolo.
Buon Lavoro e buon ponte.

 

Consiglio di Stato: l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è sempre obbligatoria, pena l’esclusione Ancora una sentenza che conferma l’obbligo per le imprese di indicare sempre gli oneri di sicurezza aziendali nelle offerte economiche. Tali oneri, detti anche costi interni per la sicurezza, lo abbiamo detto più volte, vanno specificati anche in assenza di apposita previsione nel bando, pena l’esclusione. Lo ha ribadito nuovamente il Consiglio di Stato con la sentenza 3 febbraio 2016, n. 424. La sentenza in esame riguarda l’affidamento di un appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero funzionale di una ex caserma, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La recente sentenza di Palazzo Spada conferma l’orientamento prevalente circa la legittimità del potere di esclusione del concorrente in caso di mancata indicazione degli oneri sicurezza aziendali che costituisce un precetto inderogabile (ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008) a cui le imprese partecipanti sono tenute anche in assenza di esplicita previsione nella lex specialis, ossia nel bando.
L'orientamento giurisprudenziale è abbastanza chiaro in materia come riportato nel precedente commento ad una sentenza in matetia.....lasciamo ai nostri studiosi le eventuali interpretazioni/applicazioni.....

La domanda cui nessuno ancora risponde: costruendo il nuovo ponte, chi farà la manutenzione di quello già esistente? O permetteranno che crolli?