Salta al contenuto principale
|

Anche in Abruzzo la tassa sui rifiuti è stata gonfiata il doppio?

di Giancarlo Falconi
7 minuti

La Fonte è il sito de La Repubblica Economia. Nell'articolo della giornalista Erika Tomasicchio si legge"

Negli ultimi cinque anni almeno, diversi Comuni avrebbero sbagliato il calcolo della Tari: un errore nel computo della quota variabile del tributo che ha fatto lievitare a dismisura il prelievo, a spese di milioni di famiglie. Anche fino al doppio del dovuto. A svelare la grave irregolarità è il sottosegretario all'Economia Pier Carlo Baretta, nel corso di un question time a Montecitorio. Il Movimento Difesa del Cittadino grida alla truffa ai danni dei contribuenti: l'associazione dei consumatori ha lanciato la campagna 'SOS Tari' per chiedere i rimborsi ai Comuni che avrebbero applicato la tassa rifiuti ingiustamente maggiorata.  

L'errore. I contribuenti-vittime si sono così trovati una bolletta in cui, oltre alla quota fissa (legata ai metri quadri della casa), c'è una quota variabile (legata al numero degli abitanti della casa) moltiplicata tante volte quante sono le pertinenze. Ad esempio: chi ha una casa con 125 metri quadrati complessivi, di cui 100 di casa, 15 di garage e 10 di cantina ha pagato la quota variabile non una (come dovrebbe essere) ma tre volte. Il risultato? Bolletta quasi raddoppiata.

Il tutto è nato da un articolo del Sole240re e da una conseguente interrogazione parlamentare del deputato pugliese Giuseppe L'Abbate, (M5S)...
 

Si leggeva"Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che: 
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti), con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 5, illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando all'allegato 1 e precisamente al punto 4.2 del medesimo relativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»; 
il «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», redatto dal dipartimento delle finanze e da StudiareSviluppo, all'articolo 16, riporta le «tariffe per le utenze domestiche» e risulta essere l'ultimo vademecum a disposizione di enti e contribuenti in grado di illustrare la normativa in oggetto; 
il Sole24Ore, nell'articolo dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio» (datato 4 dicembre 2014), parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia» –: 
se la «quota variabile» della Tassa sui rifiuti (Tari) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici. 

La risposta del Ministro" 

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che: 
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all'articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»; 
il prototipo di «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», all'articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»; 
l'articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia»;

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici. 
La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale. 
Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze. 
Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza». 
Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo. 
Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche. 
Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». 
La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa. 
Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

Il Comune di Teramo cosa risponderebbe? Gli altri comuni della Provincia di Teramo? In Abruzzo?
...e non finisce qui...

Commenta

CAPTCHA

Commenti

Storia già discussa e battagliata in diversi comuni abruzzesi. Ricordo addirittura qualche anno fa la manifestazione fatta a Giulianova dei NASI ROSSI con diversi commercianti in strada verso il comune per manifestare. Finì sulle prime pagine di giornale. Risultato l’amministrazione, tutti, hanno fatto orecchie di mercante alzando un muro e nel frattempo molte attività hanno chiuso. Ci fu anche un articolo che dimostro il numero delle attività chiuse dalla spiaggia al paese. Colpa della Tari spropositata? In parte sì per essersi aggiunta a tante altre problematiche presenti sul commercio.

Questo a Teramo non e' succeso. Pero' ci hanno fatto pagare tonnellate 17.000 circa in piu' di rifiuti mai raccolti, per la samma stimata di € 7.800.000 circa. Il Comune ancora non ha avuto dalla Team i consuntivi PEF degli anni 2010-2011-2012-2013-2014 per poterli deliberare.

A Teramo tale anomalia sembra non riscontrarsi. Tuttavia una anomalia esiste. Negli anni dal 2010 al2016 e' stata prevista uns raccolta complessiva di circa 187.000 tonnellate, mentre la raccolta effettiva e' stata di circa 170.000
tonnellate. La differenza di circa 17.000 tonnellate ancora non viene scomputata
dai costi dei Piani Economici Finanziari Piani Economici Finanziari (PEF)
2010/2016. Il Comune non ha deliberato i Piani Economici Finanziari a consuntivo
degli anni 2010/2014 .

Abbiamo pagato 170.000 tonnellate in più , allora quanto ci dovrebbero restituire ? Quale sarebbe il valore complessivo?

Abbiamo pagato 170.000 tonnellate in più , allora quanto ci dovrebbero restituire ? Quale sarebbe il valore complessivo? Dove sono andati a finire questi soldi? È dov'è la Magistratura? perché se questo è vero solo la Magistratura dovrebbe intervenire

Vittorio Crocetti dice il vero. Personalmente ho gonfio dell'altro.