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Secondo Bollettino di multa alla Banca Popolare di Bari

di Giancarlo Falconi
26 minuti

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. e relativi esponenti aziendali per violazioni dell'art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»); VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Intermediari»); VISTO il Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni («Regolamento Congiunto»); VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ESAMINATE le risultanze della verifica ispettiva svolta da Banca d'Italia presso Banca Popolare di Bari S.C.p.A. (di seguito anche «la Banca», «l'Intermediario» o «BPB») nel periodo 20 giugno 2016–4 novembre 2016 e in relazione alla quale, con nota pervenuta il 21 marzo 2017, è stato trasmesso alla Consob uno stralcio ispettivo; ESAMINATA l'ulteriore documentazione acquisita nell'ambito della successiva attività di vigilanza condotta dalla Consob; RILEVATO che, all'esito della valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito della predetta attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione (di seguito, anche, la «Divisione Intermediari» o «DIN»), ha ravvisato la sussistenza di irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento, integranti le seguenti violazioni: avuto riguardo al periodo 1° gennaio 2013 – 4 novembre 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40, del Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza degli investimenti, e degli artt. 41 e 42, del medesimo Regolamento Intermediari, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza degli investimenti (violazione n. 1);avuto riguardo al periodo 1° maggio 2013 – 4 novembre 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell'art. 21, comma 1, lett. a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti, e dell'art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Intermediari, che disciplinano le regole di condotta cui gli intermediari devono attenersi nella gestione degli ordini dei clienti (violazione n. 2);avuto riguardo al periodo 9 aprile 2014 – 7 aprile 2016, violazione dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15, comma 1 del Regolamento Congiunto, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività (violazione n. 3); VISTA la lettera del 29 novembre 2017, notificata ai destinatari tra il 29 novembre 2017 e il 22 dicembre 2017, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, ha contestato le suindicate violazioni a Banca Popolare di Bari S.C.p.A., nonché ai seguenti esponenti aziendali della stessa, in carica nei periodi di riferimento di ciascuna violazione, in relazione al ruolo svolto da ognuno di essi all'interno della Banca e tenuto conto dell'assetto organizzativo della medesima: 1. Sig. Marco Jacobini, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 17 aprile 2011 (violazioni n. 1, n. 2, e n. 3); 2. Sig. Giorgio Papa, Consigliere di Amministrazione dal 30 maggio 2012 al 30 aprile 2015 e Amministrazione Delegato dal 1° maggio 2015 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 3. Sig. Raffaele De Rango, Consigliere di Amministrazione dal 22 aprile 2012 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 4. Sig. Modestino Di Taranto, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 5. Sig. Luca Montrone, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 6. Sig. Paolo Nitti, Consigliere di Amministrazione dal 17 aprile 2011 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 7. Sig. Francesco Pignataro, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 8. Sig. Arturo Sanguinetti, Consigliere di Amministrazione dal 17 aprile 2011 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 9. Sig. Francesco Venturelli, Consigliere di Amministrazione dal 22 aprile 2012 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 10. Sig. Gianfranco Viesti, Consigliere di Amministrazione dal 17 aprile 2011 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 11. Sig. Francesco Giovanni Viti, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 12. Sig. Roberto Pirola, Presidente del Collegio Sindacale dal 17 aprile 2011 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 13. Sig. Fabrizio Acerbis, componente del Collegio Sindacale dal 17 aprile 2011 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 14. Sig. Antonio Dell'Atti, componente del Collegio Sindacale dal 17 aprile 2011 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 15. Sig. Vincenzo De Bustis Figarola, Direttore Generale dal 1° settembre 2011 al 30 aprile 2015 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 16. Sig. Gianluca Jacobini, Condirettore Generale dal 14 ottobre 2015 (violazioni n. 1 e n. 2); 17. Sig. Luigi Jacobini, Vice Direttore Generale dal 9 maggio 2011 (violazione n. 1); 18. Sig. Roberto Natale, Responsabile della Funzione di Compliance dal 1° luglio 2011 al 25 febbraio 2014 (violazioni n. 1 e n. 2); 19. Sig. Salvatore Volpe, Responsabile della Funzione di Compliance dal 26 febbraio 2014 al 30 settembre 2014 e dal 18 luglio 2016 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); 20. Sig.ra Grazia Conti, Responsabile della Funzione di Compliance dal 1° ottobre 2014 al 17 luglio 2016 (violazioni n. 1, n. 2 e n. 3); RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota, pervenuta in data 22 dicembre 2017, con cui la Banca, anche in nome e per conto degli altri destinatari delle contestazioni, ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio; RILEVATO che tale istanza è stata riscontrata positivamente dalla Divisione Intermediari e che il relativo accesso si è svolto in data 5 febbraio 2018; VISTA la nota, pervenuta in data 22 dicembre 2017, con cui la Banca, anche in nome e per conto degli altri destinatari delle contestazioni, ha formulato un'istanza di proroga del termine per la presentazione di memorie difensive, il cui accoglimento da parte dell'Ufficio Sanzioni Amministrative è stato comunicato con nota del 17 gennaio 2018; VISTA la nota, pervenuta in data 22 dicembre 2017, con cui la Banca ha formulato una richiesta di audizione personale, il cui accoglimento è stato comunicato con nota del 12 gennaio 2018; VISTA la successiva nota del 9 aprile 2018, con cui la Banca ha rinunciato all'audizione personale precedentemente richiesta; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dalla Banca il 14 marzo 2018 e corredate dalle dichiarazioni di adesione degli altri destinatari delle contestazioni; ESAMINATE le deduzioni difensive integrative presentate dal Sig. Luigi Jacobini il 14 marzo 2018; VISTA la nota del 14 maggio 2018, con cui è stato dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente alle contestazioni; VISTA la Relazione per la Commissione del 5 luglio 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione degli stessi e alla determinazione delle relative sanzioni; VISTE le note del 6 luglio 2018 con cui è stata trasmessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (“Relazione USA”); VISTE le note con le quali i soggetti interessati hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA; CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie: la violazione n. 1, in relazione alle carenze procedurali e alle irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti, nonché alla mancata valorizzazione, nell'ambito del giudizio di adeguatezza, di eventuali finanziamenti concessi dalla Banca stessa e finalizzati all'effettuazione di un'operazione di investimento (fattispecie, questa, che ha assunto concreto rilievo con riguardo all'operatività su azioni di propria emissione);la violazione n. 2, in relazione alle modalità di gestione degli ordini aventi ad oggetto azioni proprie sul mercato secondario, posto che le procedure adottate dalla Banca non consentono un'adeguata tracciabilità degli ordini impartiti dalla clientela al di fuori del canale filiale; dette carenze sono state all'origine di errori operativi che hanno portato a non inserire ordini inviati per corrispondenza cartacea ed elettronica ovvero consegnati a mani presso gli uffici della Direzione Generale;la violazione n. 3, in relazione all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della Banca (cd. “procedure per il pricing dell'azione”); tale carenza si è riverberata sulla diligenza e correttezza del servizio di negoziazione avente ad oggetto azioni proprie prestato dalla Banca medesima, posto che anche le transazioni sul secondario avvenivano al prezzo deliberato dall'Assemblea; RITENUTO che, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sulla base del principio tempus regit actum, si deve fare riferimento al momento consumativo degli illeciti e, dunque, al momento terminale delle rispettive situazioni di irregolarità accertate che, nel caso di specie, va determinato: A. nella data di cessazione delle rispettive cariche per coloro che sono cessati dalle stesse in un momento anteriore all'8 marzo 2016, data di entrata in vigore della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015, con conseguente applicazione a costoro della disciplina vigente in quel momento e dei relativi criteri di imputazione della responsabilità; B. nel 4 novembre 2016 per le violazioni n. 1 e n. 2 e nel 7 aprile 2016 per la violazione n. 3, avuto riguardo alla posizione di Banca Popolare di Bari S.C.p.A. e di coloro che alle predette date permanevano nelle rispettive cariche, con conseguente applicazione a costoro della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 72/2015 ed entrata in vigore l'8 marzo 2016, riguardo all'intero arco temporale a cui le singole violazioni si riferiscono. Quanto all'applicazione delle sanzioni alle persone fisiche destinatarie delle contestazioni, si ritiene che gli illeciti rispettivamente ascritti siano conseguiti all'inosservanza dei doveri propri o dell'organo di appartenenza e che le condotte poste in essere dagli stessi abbiano provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori, come previsto dall'art. 190-bis, comma 1, del TUF; A. Le violazioni esaurite anteriormente all'8 marzo 2016 VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis, che per la violazione dell'art. 21 del TUF, nonché delle «disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob», prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro duemilacinquecento ad Euro duecentocinquantamila; VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: - la natura procedurale/comportamentale delle violazioni accertate, sostanziatesi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento; - la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e persistenza nel tempo delle condotte scorrette poste in essere; - la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, la relativa durata, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della società in relazione alle irregolarità accertate; CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del “cumulo giuridico” previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione n. 1, in considerazione dei molteplici profili in cui la medesima si è articolata e del vulnus che ne è derivato rispetto alla corretta e diligente prestazione dei servizi di investimento da parte dell'Intermediario; B. Le violazioni consumate successivamente all'8 marzo 2016 VISTO l'art. 190 del TUF, vigente ratione temporis che, per l'inosservanza dell'art. 21 del TUF e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, prevede l'applicazione nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro trentamila fino a cinque milioni di Euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni di Euro e il fatturato è disponibile e determinabile; VISTO l'art. 190-bis, comma 1, del TUF, applicabile ratione temporis, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate, tra l'altro, dall'art. 190 del TUF, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro cinquemila fino a Euro cinque milioni; VISTO l'art. 190-bis, comma 3, del TUF, il quale prevede che, con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati; TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie, dei criteri previsti dall'art. 194-bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravità e durata della violazione; b) grado di responsabilità; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»; CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che: - quanto alla gravità, le violazioni non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, bensì si sono sostanziate, rispettivamente, in: (1) irregolarità che hanno gravemente pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento, considerato che le carenze nelle procedure e le conseguenti irregolarità comportamentali (in relazione alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti, nonché alla mancata valorizzazione nelle procedure dei finanziamenti concessi per l'investimento in strumenti finanziari propri) hanno riguardato un'operatività di strategica rilevanza per la Banca, qual è stato il collocamento delle nuove azioni rivenienti dai tre aumenti di capitale realizzati, nel periodo oggetto di contestazione, per le esigenze di rafforzamento dei requisiti patrimoniali richiesti da Banca d'Italia; (2) irregolarità concernenti l'inadeguata trattazione degli ordini aventi ad oggetto azioni proprie sul mercato secondario, che hanno interessato in modo pervasivo l'operatività della Banca, lasciando privi di adeguati presidi un ambito di attività di assoluta rilevanza strategica per la Banca in un contesto di crescenti tensioni di liquidità sul mercato secondario, tenuto altresì conto del crescente numero di reclami ricevuti dalla Banca, a partire dalla seconda metà del 2015, aventi ad oggetto la mancata o ritardata esecuzione di ordini di vendita di azioni della stessa; (3) irregolarità dovute all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della Banca, che si sono riflesse nella correttezza del servizio di negoziazione prestato dalla medesima ed avente ad oggetto azioni proprie, tenuto conto che la predeterminazione dei criteri e delle metodologie di individuazione del fair value è funzionale alla tutela degli investitori; - quanto alla durata, le predette violazioni si sono protratte per un periodo di tre anni e dieci mesi (violazione n. 1), tre anni e sei mesi (violazione n. 2) e due anni (violazione n. 3); - rispetto ai singoli incolpati rileva altresì il periodo di permanenza in carica di ciascuno; - le violazioni risultano ascrivibili ai responsabili quantomeno a titolo di colpa; - le violazioni hanno provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori; - quanto alla capacità finanziaria della Banca, il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (ultimo bilancio disponibile) risulta pari a circa Euro 1.073.404.000,00 e nel bilancio del relativo esercizio la Banca ha registrato un utile pari a Euro 7.669,00; non sono disponibili compiute informazioni riguardo la capacità finanziaria dei singoli esponenti aziendali; - dagli atti non emergono elementi che rendono compiutamente determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Banca e dagli incolpati attraverso le violazioni; - non risultano in atti elementi che rendono compiutamente determinabile l'ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni, salvo quanto si è già rilevato limitatamente al danno (poi integralmente risarcito dalla Banca) per complessivi 41.000,00 Euro determinatosi in capo a n. 5 clienti a seguito della violazione n. 2; - relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni; - precedenti violazioni in materia finanziaria risultano commesse da taluni destinatari delle contestazioni; - non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; - anche a seguito dell'ordine di convocazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, emesso dalla Consob nel dicembre 2017, risultano in corso iniziative volte a rimuovere le irregolarità accertate, in un contesto di interventi finalizzati all'adeguamento della normativa interna alla nuova disciplina di riferimento; RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del “cumulo giuridico” previsto dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689 del 1981; RITENUTO altresì, ai fini dell'applicazione del predetto istituto, che la violazione più grave sia rappresentata dalla violazione n. 1, in considerazione dei molteplici profili in cui la medesima si è articolata e del vulnus che ne è derivato rispetto alla corretta e diligente prestazione dei servizi di investimento da parte dell'Intermediario; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra, ai sensi della disciplina in vigore anteriormente all'8 marzo 2016, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato: 1. Sig. Vincenzo De Bustis Figarola, Direttore Generale dal 1° settembre 2011 al 30 aprile 2015: Euro 75.000,00 (pari alla sanzione di Euro 55.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 2. Sig. Roberto Natale, Responsabile della Funzione di Compliance dal 1° luglio 2011 al 25 febbraio 2014: Euro 25.000,00 (pari alla sanzione di Euro 19.000,00 per la violazione n. 1, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 6.000,00 in relazione alla violazione n. 2); 3. Sig. Salvatore Volpe, Responsabile della Funzione di Compliance dal 26 febbraio 2014 al 30 settembre 2014: Euro 15.000,00 (pari alla sanzione di Euro 10.000,00 per la violazione n. 1, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 5.000,00 in relazione alla violazione n. 2); è ingiunto a Banca Popolare di Bari S.C.p.A., con sede legale in Bari, Corso Cavour n. 19, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, vigente ratione temporis, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 115.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni; B. per effetto di quanto sopra, ai sensi della disciplina entrata in vigore l'8 marzo 2016, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato: 1) Banca Popolare di Bari S.C.p.A.: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400.000,00 (pari alla sanzione di Euro 300.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 100.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 2) Sig. Marco Jacobini, Presidente del C.d.A. dal 17 aprile 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 65.000,00 (pari alla sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 3) Sig. Giorgio Papa, Consigliere di Amministrazione dal 30 maggio 2012 al 30 aprile 2015 e Amministrazione Delegato dal 1° maggio 2015: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 80.000,00 (pari alla sanzione di Euro 55.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 25.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 4) Sig. Raffaele De Rango, Consigliere di Amministrazione dal 22 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 5) Sig. Modestino Di Taranto, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 6) Sig. Luca Montrone, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 7) Sig. Paolo Nitti, Consigliere di Amministrazione dal 17 aprile 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 8) Sig. Francesco Pignataro, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 9) Sig. Arturo Sanguinetti, Consigliere di Amministrazione dal 17 aprile 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 65.000,00 (pari alla sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 10) Sig. Francesco Venturelli, Consigliere di Amministrazione dal 22 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 11) Sig. Gianfranco Viesti, Consigliere di Amministrazione dal 17 aprile 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 12) Sig. Francesco Giovanni Viti, Consigliere di Amministrazione dal 18 aprile 2010: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 60.000,00 (pari alla sanzione di Euro 40.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 13) Sig. Roberto Pirola, Presidente del Collegio Sindacale dal 17 aprile 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 65.000,00 (pari alla sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 14) Sig. Fabrizio Acerbis, componente del Collegio Sindacale dal 17 aprile 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 65.000,00 (pari alla sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 15) Sig. Antonio Dell'Atti, componente del Collegio Sindacale dal 17 aprile 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 65.000,00 (pari alla sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 20.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3); 16) Sig. Gianluca Jacobini, Condirettore Generale dal 14 ottobre 2015: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 20.000,00 (pari alla sanzione di Euro 15.000,00 per la violazione n. 1, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 5.000,00 in relazione alla violazione n. 2); 17) Sig. Luigi Jacobini, Vice Direttore Generale dal 9 maggio 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 35.000,00 per la violazione n. 1; 18) Sig.ra Grazia Conti, Responsabile della Funzione di Compliance dal 1° ottobre 2014 al 17 luglio 2016: sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 45.000,00 (pari alla sanzione di Euro 30.000,00 per la violazione n. 1, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 15.000,00 in relazione alle violazioni n. 2 e n. 3). Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reper

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