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Terremoto: Tutto quello che dovete sapere sul Cas e sul rimanere ospiti degli alberghi....

13 minuti

Terremoto Centro Italia - Contributo di autonoma sistemazione: chiarimenti ocdpc 614 del 12 novembre 2019

I chiarimenti all'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 614 del 12 novembre 2019

La domanda per il riconoscimento del CAS deve essere presentata entro 120 giorni, come è scritto all’articolo 1. Se la presento in ritardo perdo il diritto?

In prima battuta il termine è, a pena di decadenza dal contributo, quello di 120 giorni a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza, al fine di consentire ai comuni di adeguare i contributi e i propri elenchi.

Successivamente la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ovvero, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 nel momento in cui sorge il diritto.

In ogni caso particolari situazioni possono essere valutate dall'amministrazione comunale, anche in considerazione dell'obbligo di ciascun beneficiario di comunicare eventuali cambiamenti anagrafici che possano incidere sul riconoscimento del contributo.

Restano fermi i requisiti per i benefici fissati dall'ordinanza 388/2016?

Si, occorre possedere comunque i benefici fissati nell'ordinanza 388/2016, a cui si aggiungono gli ulteriori requisiti fissati dall'ordinanza n. 614/2019.
In tale ottica il CAS spetta ai nuclei familiari che avevano fissato la dimora stabile, abituale e continuativa presso l'unità immobiliare danneggiata o crollata a seguito del sisma. 
Se non abitavano presso tale immobile o se l'immobile era in costruzione al momento del sisma non spetta il contributo per l'autonoma sistemazione, atteso che in conseguenza del danneggiamento dell'edificio i soggetti non hanno perduto la sistemazione alloggiativa. 

Se mi sono costruito a mie spese una casetta di legno perdo il CAS?

Fermo restando che spetta al comune la verifica della conformità alle disposizioni urbanistiche di tale costruzione, il CAS spetta in ragione del fatto che il soggetto ha provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa, fatte salve eventuali cause di decadenza, previste nell’ordinanza n.614/2019.

Spetta il CAS a chi al momento del sisma era ospitato gratuitamente presso parenti e senza alcun contratto, in particolare senza neanche il contratto di comodato gratuito?

Come chiarito in precedenza, si ribadisce che se i soggetti abitavano in virtù di rapporto di parentela e in assenza di contratto di comodato gratuito, presso un'abitazione oggetto di sgombero a causa del sisma, ai fini del riconoscimento del CAS devono dimostrare tale situazione di fatto. Spetta in ogni caso al comune la verifica della sussistenza di tali condizioni di fatto.

Se un soggetto percepisce il CAS avendo la residenza in un comune dell’area del sisma, ma in realtà è domiciliato in comune fuori regione presso parenti continua a percepire il CAS?

No, in base all’OCDPC n. 614/2019 non può essergli riconosciuto il CAS in quanto ha trasferito il domicilio presso un comune sito fuori dalla regione di provenienza.

Cosa si intende per “aver provveduto o essere nei termini per provvedere”, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione (requisito articolo 1 comma 1 lett. A dell’OCDPC 614/2019)?

La norma mira ad escludere dal riconoscimento del CAS coloro che ai sensi del decreto-legge 189/2016 non provvedano rapidamente all'esecuzione dei lavori di immediata riparazione, ovvero non presentino la domanda per accedere ai fondi per la ricostruzione.
Pertanto la lettera a) fa riferimento a tutti i soggetti che debbano attivarsi in quanto proprietari ovvero, titolari di diritti reali di godimento ai sensi del codice civile, che sono in base al decreto-legge legittimati a presentare la domanda o ad effettuare i lavori di immediata riparazione.

Perde il CAS chi è proprietario per quote di un immobile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c, OCDPC 614/2019)?

No, non perde il CAS, perché destinatari della disposizione sono i proprietari a pieno titolo, in ragione della possibilità in concreto di trasferire il nucleo familiare che abitava presso l'abitazione danneggiata a seguito degli eventi sismici, presso tali altri abitazioni.

Che documenti occorrono per accedere al contributo di cui all’articolo 2 OCDPC 614/2019?

Ai fini del contributo per l'acquisto occorre il contratto preliminare o definitivo di compravendita stipulato da uno dei componenti il nucleo familiare, che occupava l'edificio danneggiato dall'evento sismico, ovvero un titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico, finalizzato a realizzare una unità immobiliare.

Quando deve essere acquistato l'immobile, ai fini del contributo di cui all’articolo 2 OCDPC 614/2019?

Il contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile deve essere stipulato entro 12 mesi dalla pubblicazione, avvenuta in data 19 novembre 2019, dell'ordinanza.

Se ho stipulato un contratto di compravendita prima del 19 novembre 2019, data di pubblicazione dell'ordinanza, mi spetta il contributo?

No, spetta esclusivamente per le compravendite successive alla data di pubblicazione dell'ordinanza e per i successivi 12 mesi, quindi fino al 18 novembre 2020.

Devo avere necessariamente stipulato un contratto definitivo di compravendita?

No, è sufficiente un contratto preliminare, ovvero aver comunque provveduto a richiedere il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all’interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all’interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016.

Se nel corso del tempo un componente del nucleo decide di cambiare casa in modo permanente, anche se conserva la residenza presso il precedente indirizzo, conserva il diritto al CAS?

I cambiamenti non dovuti a situazioni connesse con il sisma determinano il venir meno del diritto al CAS.
A titolo esemplificativo: nuovo contratto di lavoro non occasionale, matrimonio o convivenza con altra persona, figlio che decide di andare a vivere per conto proprio, spostamento del domicilio fuori dal territorio regionale, determinano il venir meno del contributo.
Anche nell'ipotesi di separazione tra coniugi, anche di fatto, con lo spostamento di uno dei due presso altro domicilio, con la conseguente intenzione di non far rientro nell'abitazione danneggiata a seguito degli eventi sismici o di quella ricostruita o da ricostruire in conseguenza dell'evento calamitoso, comporta la perdita del beneficio.

Dalla conclusione della scuola perdo il diritto di alloggiare presso struttura ricettiva? Dopo posso presentare la domanda per il CAS?

Si, a seguito della conclusione dell'anno scolastico non può più essere utilizzata la struttura ricettiva e si è nuovamente nei termini per la presentazione della domanda per il CAS.

Da quando decorre la rimodulazione del beneficio?

La rimodulazione del CAS decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, ossia dal 19 novembre 2019. Il comune decorsi i 120 giorni procede alla verifica della sussistenza dei requisiti ed eventualmente chiede la restituzione delle somme. É pertanto interesse del privato che sappia di non avere più titolo, provvedere con sollecitudine a segnalare la mutata situazione. 

Chi è proprietario di un immobile libero, anche se precedentemente concesso in locazione, può percepire ancora il CAS?

No, perde il diritto nel caso in cui l’immobile libero sia ubicato nel medesimo Comune o in un Comune confinante.
L'indicazione di non possedere un immobile libero al cui interno stabilirsi va dichiarato nella domanda (vedi articolo 1, comma 1 lettera c). 
I comuni provvedono a verificare il venir meno del possesso e chiedono la restituzione di quanto eventualmente illegittimamente percepito. É pertanto interesse del privato che sappia di non avere più titolo, provvedere con sollecitudine a segnalare la mutata situazione.

Il requisito dei 12 mesi per il riconoscimento delle istanze di CAS presentate per la prima volta previsti dall'articolo 1 comma 5 da quale momento si computa?

I 12 mesi si computano a ritroso dalla domanda presentata ai sensi dell'articolo 1 dell’ordinanza n. 614/2019

L'autocertificazione del proprietario relativa all'impegno assunto in sede di presentazione del contributo per la ricostruzione, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere, può essere presentata dopo l’istanza di CAS? Esiste un modello di autocertificazione del proprietario?

L'autocertificazione, che è una dichiarazione in forma libera, rispetto a cui non è stato fissato alcun modello, deve essere consegnata contestualmente, salvo che non sussistano particolari impedimenti valutati dal Comune.

Se mi spetta il contributo per l’acquisto della casa, posso percepire anche il CAS?

No, i contributi fissati nell’ordinanza 614 sono alternativi.

Posso accedere al contributo di cui all’articolo 2 comma 1 anche se sono comodatario a titolo gratuito in forza di un contratto non scritto?

Premesso che, come per il CAS, deve essere dimostrata la condizione di comodatario a titolo gratuito in forza di un contratto non scritto, le ordinanze in merito non impongono la forma scritta ma attribuiscono ai comuni l’onere di verificare la veridicità delle affermazioni poste nelle domande utilizzando ogni forma di verifica in possesso dei comuni stessi.

Il locatario che presenta la documentazione prevista dall’articolo 3 comma 1 continua a percepire il CAS nella misura preesistente fissata dalle precedenti ordinanze?

Sì.

Il soggetto in attesa di alloggio da parte di un Ente gestore di edilizia economico e popolare assegnato per il SISMA, può continuare a restare in albergo fino a che non gli venga assegnato l’alloggio?

Si, ai sensi dell’articolo 5, comma 3.

Può essere riconosciuta la sistemazione in struttura ricettiva per un soggetto che al momento del sisma si trovasse in stato di detenzione?

Ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, spetta al Comune stabilire se rientri nei casi particolari in cui possa rimanere in albergo. Differentemente deve ritenersi una situazione di disagio sociale che il Comune deve affrontare in via ordinaria. 

Cosa si intende per immobile “idoneo all’uso” ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lett. c) OCDPC 614/2019?

Per idoneità all’uso, come chiarito dalla medesima norma, si intende la rispondenza “ai parametri di assegnazione delle SAE, in relazione ai componenti” o in altri termini al numero dei mq in relazione alle persone. 

Il bed and breakfast o struttura per l’agriturismo è considerabile struttura idonea all’uso ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera c) OCDPC 614/2019?

L’OCDPC 614 non introduce l’obbligo, che non sussisteva neanche in base alla previgente disciplina, per il proprietario di una struttura di questo tipo a spostare il domicilio presso la stessa. Pertanto non perde il diritto al CAS.

In caso di decesso di un aspirante assegnatario di una SAE, come si deve procedere? E’ possibile disporre il subentro nella domanda di assegnazione di un familiare?

La disciplina emergenziale di riferimento non reca alcuna disposizione in merito ai requisiti di accesso, che sono rimessi in capo all’ente locale procedente.

Articolo 3 comma 1 OCDPC 614/2019 si applica anche ai nuclei ospiti nell’abitazione di un familiare?

Si, se presenta le relative dichiarazioni spetta anche in questo caso.

Articolo 3 comma 5 OCDPC 614/2019 sulla perdita della fonte di reddito si riferisce ad un solo componente del nucleo o a tutti?

La propria fonte di reddito deve evidentemente essere intesa quale unico mezzo di sostentamento del nucleo, di talché non ricorre l’ipotesi in rassegna quando nel nucleo familiare sono presenti più fonti di reddito.

Articolo 1 comma 2, OCDPC 614/2019 relativo alle cause di decadenza dal diritto al contributo, si applica agli studenti?

Si, in quanto la disposizione non opera alcuna distinzione.

I “casi sociali” e le “persone fragili” possono trattenersi nelle strutture ricettive oltre i termini previsti dall’articolo 5 OCDPC 614/2019?

Si, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, OCDPC 614/2019 i comuni dispongono anche in deroga al comma 5 la revisione delle forme di assistenza per dette categorie di persone. 

Per gli affittuari di unità abitative di proprietà comunale rese inagibili dal sisma valgono le disposizioni dell'articolo 3?

No, in tali ipotesi d’intesa con il comune si stabilisce in ciascuna fattispecie la modalità per garantire l’assistenza alloggiativa. 

Nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 3, OCDPC 614/2019 i comuni fino a quando continuano ad erogare il contributo per l’autonoma sistemazione?

Fatto salvo quanto riportato nella FAQ n. 32, Per ulteriori 30 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento di revoca dell’inagibilità della loro abitazione.

All’articolo 1, comma 3, OCDPC 614/2019 il termine di dieci mesi dal provvedimento di concessione del contributo per l’esecuzione dei lavori medesimi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “B” e “C”, e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo “E”, non coincide con il termine previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario: quale prevale?

Si applica il termine previsto dalle sopravvenute ordinanze del Commissario straordinario.

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Commenti

Quanto cas è complicato....

Scusa falconi, potresti indicarmi la fonte delle istruzioni che hai pubblicato? Grazie.

qualcuno sa che una famiglia di 3 persone in hotel costa minimo 4500 euro al mese??.....ma non sarebbe meglio dare 1000/1500 a famiglia e si arrangiano da soli???.....tra l'altro si risparmierebbero 3000 euro a famiglia.

Se a seguito del sisma sistemo un edificio e lo rendo abitabile nel comune di amatrice continuo a percepire il cas?

Ufficio pagatore della regione Abruzzo? Qual è