Visto quanto riportato già sui blog il 4.10.2012 e sulla stampa il 5.10.2012, riguardo alle affermazioni del Sig. Venanzio Cretarola sul caso lavorativo della Dott.ssa Rosella Gabrielli con Teramo Lavoro S.r.l. e ai determinati fatti attribuiti dal Sig. Venanzio Cretarola alla Dott.ssa Rosella Gabrielli, il sottoscritto Avv. Orlando Coco, che rappresenta e difende la lavoratrice Dott.ssa Rosella Gabrielli, comunica e Vogliate pubblicare che quanto affermato dall’amministratore della Teramo Lavoro S.r.l., Sig. Venanzio Cretarola, a mezzo media e col mezzo della stampa, non è affatto tenue e, nel modo e nella forma delle espressioni usate, trasmoda dai limiti e difetta di continenza.
Il rapporto di lavoro subordinato della Dott.ssa Rosella Gabrielli con Teramo Lavoro S.r.l. è stato interrotto il 30 giugno 2011, quando Gabrielli Rosella era all’ottavo mese di gravidanza, quindi in maternità obbligatoria e prima, dal 04.02.2011, in interdizione dal lavoro per complicanze nella gravidanza: quindi contrariamente a quanto affermato dal Sig. Cretarola lo stato di maternità della Gabrielli era ben conosciuto dal datore di lavoro almeno dal 04.02.2011, come da certificazioni in possesso e prodotte in sede giudiziaria.
Quanto ancora affermato dal Sig. Venanzio Cretarola in conferenza stampa non rispetta la verità dei fatti, con un parallelismo ingiustificato, e si attribuiscono a Gabrielli Rosella determinati fatti falsi.La Dott.ssa Rosella Gabrielli ha sempre portato a conoscenza dell’amministratore della Teramo Lavoro S.r.l. la sua disponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro e lo ha fatto anche con lettera raccomandata A.R. del 23 agosto 2011, prodotta in sede giudiziaria.
I fatti affermati dal Sig. Cretarola Venanzio, nel corso della conferenza stampa, sono del tutto infondati.
Altresì, il Giudice del lavoro ha accolto il ricorso della Gabrielli e, per l’effetto, ha ordinato alla Teramo Lavoro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato.
Il Giudice, in Ordinanza anzidetta, ha osservato che: “Pacificamente il rapporto si è protratto, in assenze di rinnovi o proroghe scritte; è noto che la proroga del contratto a termine deve essere comunicata per iscritto. Nella situazione in esame, non solo è mancata una proroga scritta, ma la Teramo Lavoro s.r.l., su cui gravava l’onere della prova, non ha prodotto alcun riscontro, né in ogni altro modo ha documentato o allegato alcuna delle ragioni che astrattamente potevano legittimare il ricorso a tale istituto; non si è dato conto della esistenza di un principio di prova scritta relativa alla proroga, né delle circostanze di tempo e luogo in cui questa sarebbe stata nota. Si è quindi realizzata una chiara violazione dei principi che regolano la fattispecie del contratto a tempo determinato. Ciò determina la trasformazione del rapporto a tempo determinato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dal 28.09.2010.”
Il provvedimento di reintegrazione ha l’immediato effetto di operare la ricostituzione del rapporto di lavoro; pertanto, emesso l’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro è obbligato a riattivare di fatto il rapporto.
Sul datore di lavoro grava l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ordinarie alla lavoratrice reintegrata dalla data dell’ordinanza fino a quella dell’effettiva riammissione in servizio.
Contrariamente, il datore di lavoro, la Teramo Lavoro s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. Venanzio Cretarola, non ottempera.
Per tutto quanto sopra, le affermazioni del Sig. Venanzio Cretarola, riportate già sui blog il 4.10.2012 e sulla stampa il 5.10.2012, sul caso lavorativo della Dott.ssa Rosella Gabrielli con Teramo Lavoro s.r.l. e i determinati fatti attribuiti dal Sig. Venanzio Cretarola alla Dott.ssa Rosella Gabrielli non consistono verità ma falsità.
L’attività di disinformazione e divulgazione di notizie false o inesatte da parte del Sig. Venanzio Cretarola è un’azione del Sig. Venanzio Cretarola che ha lo scopo di disturbare, di offendere e cagiona malessere alla lavoratrice.
L’azione tutta dell’amministratore unico Sig. Venanzio Cretarola, la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e, da ultimo, l’infondata conferenza stampa di cui sopra, è di disturbo, di offesa, e cagiona malessere e danno alla Dott. Rosella Gabrielli.
E’ riservata ogni azione a tutela della Dott.ssa Rosella Gabrielli. Sant’Egidio alla Vibrata, 7 ottobre 2012.
Avv. Orlando Coco a rappresentanza e difesa della Dott.ssa Rosella Gabrielli
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