Riceviamo e volentieri pubblichiamo, la lettera che il Presidente dell'Odine degli Ingegneri di Teramo, Alfonso Marcozzi, ha scritto al Prefetto di Teramo, al Presidente della Provincia di Teramo, al Segretario Generale della Provincia di Teramo.
Vista la nota del 15/04/2014 riguardante l’incarico di Esperto Tecnico a supporto dell’attività del Presidente della Provincia a titolo gratuito pubblicata sul sito “I duepunti” il 22.04.2014 Visto l’art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana Visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.
Visti gli artt. 2099, 2126 secondo comma, 2229 e successivi del Codice Civile Visto l’articolo 90 del dec. Leg.vo 267/2000, ai commi 2 e 3 Premesso che:
l’incarico in questione si pone in contrasto con l’art. 36 della Costituzione che postula, quale canone indefettibile per il corretto svolgimento dei rapporti economici all’interno del territorio della nostra Repubblica, per il lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa;
l’incarico in questione si pone in contrasto con l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/01 e s.m.i., che disciplina la materia dei presupposti per il conferimento degli incarichi a
soggetti esterni alla pubblica amministrazione, prevedendo fra i presupposti per il
conferimento degli incarichi la predeterminazione del compenso; • le norme del codice civile sulle prestazioni professionali e le norme sulla concorrenza fra professionisti concorrono a far ritenere che esista un divieto implicito al conferimento
da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti;
• l’ incarico pubblico in oggetto sembrerebbe sfornito di adeguata motivazione violando il
principio di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa; difatti
l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; vedasi sentenza dalla Corte dei
Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con sentenza n. 26/2014 ha dichiarato
obbligatoria la preventiva verifica dell’effettiva assenza all’interno dell’Ente delle
professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle esigenze, mediante una reale
ricognizione; a tal proposito, ha ribadito la Corte, è del tutto insufficiente una generica
affermazione di insufficienza dell’organico; vedasi altresì sentenza Corte dei conti sez.
giurisdizionale Lazio (sent. n. 783 del 2 aprile 2003 e sez. II, giurisdizionale centrale, sent.
n. 137 del 22 aprile 2002), ha ritenuto che ogni ente debba svolgere le proprie funzioni con
la propria organizzazione e con il proprio personale e che solo nella documentata e motivata
assenza di risorse interne possa farsi ricorso a professionalità esterne;
• qualora la gratuità della prestazione fornita dal soggetto con atto di liberalità,
assimilabile all’attività di volontariato, bisognerà comunque estendere a tale soggetto le
coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, così come previsto
dall’art 4 legge 266 del 11 agosto 1991.
Tutto ciò premesso si invita Codesta Amministrazione a voler avviare apposita procedura di
autotutela e per l’effetto, accertate le violazioni di legge sopra menzionate, a disporre il
provvedimento di annullamento dell’incarico pubblico in oggetto.
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